Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016,
modificato ed integrato dal decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017,  e,  in
particolare: 
    l'art. 14, che: a) alla lettera a-bis) del secondo comma, prevede
che 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 la lettera  a-bis),  prevede
che  il  Commissario  straordinario  predispone  ed   approva   piani
finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare  svolgimento
dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni  necessarie  per  la
ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attivita' scolastica,
educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di
personale, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1,  nonche'  comma  2,
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli  nei
quali risultano edifici scolastici distrutti o  danneggiati  a  causa
degli eventi sismici; b) al comma 3-bis, prevede che  gli  interventi
funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis)
del novellato art. 14  del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016
costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura  di  cui
all'art. 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50 e che «nel rispetto dei principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
rotazione,  l'invito,  contenente  l'indicazione   dei   criteri   di
aggiudicazione dell'appalto, e'  rivolto,  sulla  base  del  progetto
definitivo,   ad   almeno   cinque   operatori   economici   iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall'art.  30.  In
mancanza di un numero sufficiente  di  operatori  economici  iscritti
nella predetta Anagrafe, l'invito previsto  dal  terzo  periodo  deve
essere rivolto ad almeno  cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli
elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali  del  Governo  ai
sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre  2012,
n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione  nell'Anagrafe
antimafia di cui all'art. 30. Si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 30, comma 6. I lavori  vengono  affidati  sulla  base  della
valutazione delle offerte effettuata da una commissione  giudicatrice
costituita secondo le modalita' stabilite dall'art.  216,  comma  12,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
    l'art. 30, comma 1, il quale  prevede  l'istituzione  nell'ambito
del Ministero dell'interno,  ai  fini  dello  svolgimento,  in  forma
integrata e  coordinata,  di  tutte  le  attivita'  finalizzate  alla
prevenzione e al contrasto  delle  infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici
e di quelli privati che fruiscono di contribuzione  pubblica,  aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi  per
la  ricostruzione  nei  comuni  di  cui  all'art.  1   del   medesimo
decreto-legge, di un'apposita Struttura di missione,  diretta  da  un
prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art.  3-bis
del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.   345,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 
    l'art. 30, comma 6,  il  quale,  per  le  medesime  finalita'  di
prevenzione  e  contrasto  delle  infiltrazioni  della   criminalita'
organizzata  nell'affidamento   e   nell'esecuzione   dei   contratti
pubblici,  prevede  che  «gli  operatori  economici   interessati   a
partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita',  agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli
esecutori  [...].  Ai  fini  dell'iscrizione  e'  necessario  che  le
verifiche di cui agli articoli  90  e  seguenti  del  citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche  per
qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o  subcontratto,
si  siano  concluse  con  esito  liberatorio.  Tutti  gli   operatori
economici  interessati  sono  comunque  ammessi  a  partecipare  alle
procedure  di  affidamento  per  gli  interventi   di   ricostruzione
pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la  presentazione  della  domanda  di
iscrizione  all'Anagrafe.  Resta  fermo  il  possesso   degli   altri
requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal
bando  di  gara  o  dalla  lettera  di  invito.  Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», come modificato dal decreto  legislativo  19
aprile 2017, n. 56; 
  Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione
del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno
scolastico 2017-2018»; 
  Vista l'ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:  «Approvazione  del
programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l'anno
scolastico 2017-2018»"; 
  Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante  «Approvazione
del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per
evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e
determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»; 
  Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e
di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario
straordinario del Governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; 
  Visto il Protocollo quadro  di  legalita',  allegato  alle  Seconde
linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017,
sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del
decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del
Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.  -
Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2016; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2017; 
  Rilevato che l'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n.  189  del
2016, al fine di assicurare la pronta  attuazione  del  programma  di
interventi di cui alla lettera a-bis) del comma 2 del  medesimo  art.
14,  prevede  una  disciplina,  gia'  derogatoria  della   previsioni
contenute del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si  pone
in oggi in rapporto di specialita' con la disciplina relativa al c.d.
appalto integrato contenuta nell'art. 59, comma  1-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'art.  38,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
  Rilevato che l'art. 5 dell'ordinanza commissariale  n.  14  del  16
gennaio 2017 prevede  una  procedura  di  selezione  degli  operatori
economici aggiudicatari che, in attuazione delle disposizioni di  cui
al comma 3-bis dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016,
contempla la formulazioni di offerte aventi ad oggetto il  prezzo  ed
il progetto esecutivo, facendo quindi onere agli operatori  economici
di predisporre, gia' in sede di offerta, il progetto esecutivo; 
  Rilevato che, alla luce degli esiti delle procedure gia'  espletate
e caratterizzate dalla presentazione di un  numero  assai  esiguo  di
offerte,  appare  opportuno  effettuare   una   rimodulazione   delle
modalita'  di  selezione  degli  operatori  economici   aggiudicatari
secondo criteri che, nell'assicurare una  piu'  ampia  partecipazione
degli operatori economici interessati, consentano  l'immediato  avvio
dei lavori relativi  agli  interventi  inseriti  nell'Allegato  n.  1
dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  ridisciplinare   le   procedure   di
affidamento sulla base dei  seguenti  criteri:  a)  presentazione  da
parte degli operatori economici selezionati di  offerte  relative  al
prezzo  ed  alle  migliorie   che   non   comportino   un'alterazione
dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate  dal  progetto
definitivo  e   dagli   atti   di   gara,   corredate   da   apposito
cronoprogramma; b) predisposizione del progetto  esecutivo  da  parte
del solo aggiudicatario; c) sottoscrizione  del  contratto  d'appalto
esclusivamente dopo l'approvazione del progetto  esecutivo  da  parte
della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del  decreto-legge  n.
189 del 2016; 
  Ritenuto  necessario,  al  fine  di  evitare  possibili  incertezze
interpretative, integrare l'ordinanza  n.  33  dell'11  luglio  2017,
precisando che: a) tra gli interventi di riparazione, con adeguamento
sismico secondo la disciplina delle vigenti  Norme  tecniche  per  le
costruzioni, degli edifici scolastici che hanno  avuto  un  esito  di
agibilita' «B», «C» o «E» che consenta il riutilizzo delle  scuole  a
partire dall'anno scolastico  2017-2018  individuati  dai  Presidenti
delle  Regioni -   Vicecommissari   ed   inseriti   nell'Allegato   1
dell'ordinanza sono compresi anche immobili soggetti alla tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,
danneggiati dagli eventi sismici, in relazione ai quali  e'  prevista
l'effettuazione di interventi di miglioramento  sismico,  finalizzati
al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con  le
concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita'
culturale del bene stesso; b) il limite di spesa  indicato  nell'art.
1, comma 4, e' comprensivo degli oneri di progettazione e di tutte le
spese  tecniche  e  le  prestazioni   specialistiche   afferenti   la
realizzazione  degli  interventi  inseriti  nell'Allegato  n.  1;  c)
l'importo, ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 34,  comma  5,
del decreto-legge n. 189 del 2016, degli oneri di progettazione e  di
tutte le spese tecniche e le prestazioni specialistiche afferenti  la
realizzazione  degli  interventi  inseriti  nell'Allegato  n.  1,  e'
individuato secondo i criteri e nei limiti stabiliti  nei  successivi
articoli 4 e 5 della medesima ordinanza; 
  Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento dell'ordinanza n.
33 dell'11 luglio 2017 al fine di assicurare, anche con riguardo agli
interventi disciplinati  da  detta  ordinanza,  l'applicazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 30 e 32 del  decreto-legge  n.  189
del 2016 alla luce delle previsioni contenute  nel  Protocollo-quadro
sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di  missione  ex
art.  30  del  decreto-legge  n.  189  del   2016,   il   Commissario
straordinario del Governo e l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; 
  Ritenuto necessario procedere ad un'integrazione dell'Allegato n. 1
dell'ordinanza n. 33 dell'11  luglio  2017,  individuando,  fermo  il
limite di spesa indicato nell'art. 1, comma 4,  di  detta  ordinanza,
per ciascuna Regione, l'entita'  degli  oneri  complessivi  di  spesa
stimati per la  realizzazione  degli  interventi  inseriti  in  detto
allegato; 
  Vista   l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    Regioni -
Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  13
luglio 2017 e del 27 luglio 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento
provvisoriamente  efficace  ai  sensi  dell'art.  33,  comma  1,  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 27, comma 1, della legge n.
340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessita'
di dare avvio ai lavori di costruzione dei nuovi  edifici  scolastici
definitivi,  come  individuati  nell'Allegato  n.  1   dell'ordinanza
commissariale n. 14 del 16 gennaio  2017,  affinche'  possano  essere
utilmente impiegati nell'anno scolastico 2017-2018. 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche alle ordinanze n. 14 del 16 gennaio 2017 
                      e n. 18 del 3 aprile 2017 
 
  1. All'art. 5 dell'ordinanza commissariale n.  14  del  16  gennaio
2017 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' integralmente sostituito dal seguente: «Per  gli
interventi funzionali alla realizzazione degli edifici  di  cui  alla
lettera a) comma 1 dell'art. 1,  e'  ammesso  l'uso  della  procedura
negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,
come disciplinata dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge
n. 8 del 2017,  sulla  base  del  progetto  definitivo  elaborato  in
conformita' alle previsioni contenute negli articoli 24, commi 1 e 2,
25, 26, 27, 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n.  207.  L'offerta  ha  ad  oggetto  il  prezzo  e  le
migliorie che non comportino un'alterazione dell'essenza  strutturale
e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di
gara, ed e' corredata da apposito cronoprogramma. L'offerta  relativa
al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto  per  la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei  lavori.  Il  criterio
dell'aggiudicazione    dell'appalto    e'     quello     dell'offerta
economicamente piu'  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualita'/prezzo.»; 
    b)  il  comma  6  e'  integralmente  sostituito   dal   seguente:
«L'individuazione degli operatori economici, invitati  a  partecipare
alla procedura negoziata, avviene in seduta pubblica e, nei limiti di
compatibilita' con le previsioni dell'art. 53 del decreto legislativo
18 aprile  2016,  n.  50  in  materia  di  accesso  agli  atti  e  di
riservatezza, secondo modalita' anche informatiche che assicurino  la
trasparenza,  la  parita'  di  trattamento,  la  concorrenza   e   la
rotazione.   L'individuazione   degli   operatori   economici   viene
effettuata tra  tutti  gli  iscritti  nell'Anagrafe  antimafia  degli
esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n.  189  del  2016,
che  abbiano  i  necessari  requisiti  di  qualificazione,  attestati
secondo le modalita' di  cui  agli  articoli  84  e  85  del  decreto
legislativo n. 50 del  2016,  e  che  abbiano  formalizzato  apposita
manifestazione di interesse,  secondo  le  modalita'  e  nei  termini
previsti dalla lettera b) del comma 1-bis del precedente art.  4.  In
mancanza di un numero sufficiente  di  operatori  economici  iscritti
nella predetta Anagrafe,  l'invito  deve  essere  rivolto  ad  almeno
cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi   tenuti   dalle
prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi  dell'art.  1,
comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano
presentato domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe  antimafia  di  cui
all'art. 30 e che abbiano  formalizzato  apposita  manifestazione  di
interesse, secondo le modalita' e nei termini previsti dalla  lettera
b) del comma 1-bis del precedente art. 4. Fermo il limite  minimo  di
cinque operatori previsto dall'art. 14, comma 3-bis del decreto-legge
n. 189 del 2016, il responsabile unico del procedimento comunica alla
centrale  unica  di  committenza,  all'atto  della  trasmissione  del
progetto definitivo validato,  il  numero  complessivo  di  operatori
economici  che  devono  essere  sorteggiati,  per  motivate  esigenze
connesse all'importanza ed alla complessita' dei lavori,  nonche'  ai
tempi di esecuzione degli stessi ed  alla  necessita'  assicurare  la
massima partecipazione alle  procedure  disciplinate  dalla  presente
ordinanza. In ogni caso, l'individuazione degli  operatori  economici
da invitare deve essere effettuato secondo criteri  che  garantiscano
il sorteggio non solo degli operatori  economici  in  possesso  della
qualificazione minima richiesta ma anche di  operatori  economici  in
possesso di una qualificazione superiore a quella minima richiesta.»; 
    c) al comma 11, lettera c), il penultimo periodo e' integralmente
sostituito  dal  seguente:  «Qualora  venga  indicato  come   impresa
esecutrice un operatore economico  diverso  da  quelli  previsti  dal
periodo precedente, l'offerente deve dichiarare,  nei  modi  e  nelle
forme di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 445 del  2000,  e  dimostrare  documentalmente  l'indisponibilita'
degli  operatori  economici  di  cui  al  periodo  precedente  ovvero
l'impossibilita' per gli stessi, anche in ragione dei limiti previsti
dal precedente comma 7, di effettuare i lavori richiesti»; 
    d)  il  comma  15  e'  integralmente  sostituito  dal   seguente:
«Immediatamente dopo l'approvazione della proposta di  aggiudicazione
e comunque entro tre giorni dalla stessa, il responsabile  unico  del
procedimento, con ordine di servizio, dispone che  l'affidatario  dia
immediato inizio alla redazione del progetto  esecutivo,  che  dovra'
essere completata entro un termine non superiore a  quindici  giorni.
Nel caso  di  ritardo  nella  consegna  del  progetto  esecutivo,  si
applicano, in caso di successiva  sottoscrizione  del  contratto,  le
penali previste nell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza commissariale n.
18 del 3 aprile 2017 ed indicate nello schema di  contratto  allegato
al progetto definitivo. Ove il ritardo nella  consegna  del  progetto
esecutivo superi i dieci giorni  complessivi,  non  si  procede  alla
sottoscrizione del contratto, ne' al rimborso degli  oneri  sostenuti
dall'aggiudicatario e si applicano le  previsioni  di  cui  al  terzo
periodo del successivo comma 16»; 
    e) dopo il comma 15 e'  inserito  seguente:  «15-bis.  Entro  tre
giorni dalla predisposizione del progetto esecutivo  il  responsabile
unico del procedimento provvede a richiedere la convocazione da parte
del commissario straordinario della  Conferenza  permanente,  di  cui
all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, per l'approvazione del
progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario.  Si  osservano  le
modalita'  di  convocazione  e  di  funzionamento  della   Conferenza
permanente disciplinate nell'ordinanza  commissariale  n.  16  del  3
marzo  2017.  Qualora  il   progetto   esecutivo   redatto   a   cura
dell'affidatario non sia  ritenuto  meritevole  di  approvazione,  il
responsabile unico del procedimento, tenuto conto  del  numero  delle
offerte pervenute e della natura e del valore  dell'intervento,  puo'
richiedere  alla  Centrale  unica  di  committenza  di   interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla  procedura  di
gara, a partire dal soggetto  che  ha  formulato  la  prima  migliore
offerta, fino al  quinto  migliore  offerente,  escluso  l'originario
aggiudicatario, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione.  In
caso di  mancata  approvazione  del  progetto  esecutivo  per  motivi
diversi da errori o mancanze del progetto esecutivo redatto ovvero da
circostanze   imputabili    all'aggiudicatario,    e'    riconosciuto
all'aggiudicatario medesimo quanto previsto dall'art. 108,  comma  5,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». 
  2. All'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017,
il comma 3 e' integralmente sostituito dal  seguente:  «In  deroga  a
quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 113-bis, comma  2,
del decreto legislativo n. 50  del  2016,  il  contratto  di  appalto
prevede penali  per  il  ritardo  nell'esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali da  parte  dell'appaltatore  commisurate  ai  giorni  di
ritardo e proporzionali rispetto all'importo  del  contratto  o  alle
prestazioni  del  contratto.  Le  penali  dovute  per  il   ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo  0,3
e lo 0,5 per cento dell'ammontare netto contrattuale  da  determinare
in relazione all'entita' delle conseguenze legate al  ritardo  e  non
possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale». 
  3.  Le  modifiche  apportate  dalla  presente   disposizione   alle
ordinanze commissariali n. 14 del 16 gennaio  2017  e  n.  18  del  3
aprile  2017  si   applicano   alle   procedure   negoziate   avviate
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza. 
  4. In deroga alle previsioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera a)
dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, e' ammessa la
partecipazione degli operatori economici, che siano stati invitati  a
partecipare senza formalizzare la  relativa  offerta  alle  procedure
negoziate  relative  agli  interventi  di  cui  all'Allegato   n.   1
all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio  2017  e  successive
modifiche ed integrazioni e gia' espletate alla data  di  entrata  in
vigore della presente ordinanza. La  partecipazione  degli  operatori
economici di cui al precedente periodo e' ammessa esclusivamente  con
riguardo  alle  procedure  negoziate  aventi  ad  oggetto  interventi
diversi da  quelli  in  relazione  ai  quali  la  centrale  unica  di
committenza abbia provveduto  a  notificare  nei  loro  confronti  la
lettera di invito. 
  5. Entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
ordinanza,  la  centrale   unica   di   committenza   provvede   alla
predisposizione ed alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico  ai
sensi e per  gli  effetti  dell'art.  4,  comma  1-bis,  lettera  b),
dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio  2017,  finalizzato
all'aggiornamento,   tramite   l'inserimento   di   nuovi   operatori
economici, degli elenchi degli esecutori  formati  sulla  base  delle
manifestazioni  di  interesse  formalizzate  in  risposta  all'avviso
pubblico pubblicato in data 14 aprile 2017  dalla  medesima  centrale
unica di committenza ai sensi e per gli effetti  dell'art.  4,  comma
1-bis, lettera b), sopra menzionato.