IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  Europee L.
163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata  iscritta  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine  protetta  «Pomodoro
S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in particolare l'art. 6 comma 3 che stabilisce le procedure
riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del   disciplinare   dovuto
all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie
e  fitosanitarie   obbligatorie   o   motivate   calamita'   naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il decreto regionale dirigenziale n. 40 del  18  luglio  2017
della  Regione  Campania,  che  ha  ufficialmente   riconosciuto   la
necessita' per l'annata agraria 2017 di anticipare al  20  luglio  la
raccolta dei  pomodori  della  DOP  «Pomodoro  S.  Marzano  dell'Agro
Sarnese-Nocerino» a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli; 
  Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al  provvedimento
della Regione  Campania  emerge  con  chiarezza  che  le  particolari
condizioni climatiche verificatesi durante l'anno hanno  prodotto  un
anticipo  della  fase  di  maturazione  dei  frutti  destinati   alla
produzione    della    DOP    «Pomodoro    S.    Marzano    dell'Agro
Sarnese-Nocerino»; 
  Considerato che il disciplinare di produzione  all'art.  4  prevede
l'inizio della raccolta compresa tra il 30 luglio ed il 30  settembre
e che il mantenimento  di  questa  data,  nell'annata  agraria  2017,
comprometterebbe la qualita' dei frutti  alterando  sia  i  parametri
chimico  fisici  che  organolettici,  comportando  un   grave   danno
economico ai produttori; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP «Pomodoro S.  Marzano  dell'Agro
Sarnese-Nocerino», ai sensi  del  citato  art.  53  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, par. 3  del  regolamento
delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Pomodoro  S.   Marzano
dell'Agro  Sarnese-Nocerino»  attualmente   vigente,   affinche'   le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione della  modifica  del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Pomodoro S. Marzano dell'Agro  Sarnese-Nocerino»
registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in  forza
al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Pomodoro S. Marzano  dell'Agro  Sarnese-Nocerino»  e'  temporanea  e
riguarda esclusivamente l'annata di raccolta 2017 a  decorrere  dalla
data di pubblicazione della stessa sul sito  internet  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
    Roma, 19 luglio 2017 
 
                                         Il direttore generale: Abate