IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2014, n. 49267,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 160 del 12 luglio 2014, con il quale e' stato  attribuito  per  un
triennio al Consorzio per la Tutela  e  la  Valorizzazione  del  vino
Cesanese del Piglio il riconoscimento  e  l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore e  cura  generale  degli  interessi  relativi  alla  DOCG
«Cesanese del Piglio»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione  del
vino Cesanese del Piglio ha dimostrato la rappresentativita'  di  cui
al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per  la  DOCG
«Cesanese del Piglio». Tale verifica e'  stata  eseguita  sulla  base
delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, la  Camera
di commercio di Frosinone, con nota prot. n.  6199/U  dell'11  maggio
2017, autorizzato a svolgere  l'attivita'  di  controllo  sulla  DOCG
«Cesanese del Piglio»; 
  Considerato che lo  statuto  del  Consorzio  per  la  tutela  e  la
valorizzazione del vino Cesanese  del  Piglio,  approvato  da  questa
Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art.
3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato che lo  statuto  del  Consorzio  per  la  tutela  e  la
valorizzazione del vino Cesanese del Piglio,  deve  ottemperare  alle
disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche  alle
novita' legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016; 
  Ritenuto opportuno procedere alla verifica  dello  statuto  di  cui
all'art.   3,   comma   2,   del   citato   decreto   dipartimentale,
successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui  all'art.
41, comma 12 della legge n. 238 del 2016; 
  Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino Cesanese  del
Piglio a svolgere le funzioni di tutela, promozione,  valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del  2016  per  la  DOCG
«Cesanese del Piglio»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 19 giugno 2014 n.  49267  al  Consorzio  per  la
tutela e la valorizzazione del vino Cesanese  del  Piglio,  con  sede
legale in Frosinone, via Adige, n. 41,  a  svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4,  della
legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Cesanese del Piglio». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto ministeriale 19  giugno  2014,  n.  49267,  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale  16  dicembre
2010 e dalla legge n. 238 del 2016. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 19 luglio 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi