IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 8  marzo  2017,  n.  24,  recante  «Disposizioni  in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia  di  responsabilita'   professionale   degli   esercenti   le
professioni sanitarie» e, in particolare, l'art. 5; 
  Considerato che il suddetto art. 5, al comma 1,  prevede  che  «Gli
esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni
sanitarie  con  finalita'  preventive,  diagnostiche,   terapeutiche,
palliative, riabilitative e di medicina legale, si  attengono,  salve
le specificita' del  caso  concreto,  alle  raccomandazioni  previste
dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma  3  ed  elaborate  da
enti  e  istituzioni  pubblici  e  privati  nonche'  dalle   societa'
scientifiche  e   dalle   associazioni   tecnico-scientifiche   delle
professioni  sanitarie  iscritte  in  apposito  elenco  istituito   e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
e da aggiornare con cadenza biennale.»; 
  Considerato, altresi', che il successivo comma 2 del citato art.  5
prevede che con  il  decreto  del  Ministro  della  salute,  ai  fini
dell'iscrizione in apposito  elenco  delle  societa'  scientifiche  e
delle    associazioni    tecnico-scientifiche    delle    professioni
sanitarie,siano definiti i requisiti minimi di rappresentativita' sul
territorio nazionale, la costituzione mediante  atto  pubblico  e  le
garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero  accesso
dei professionisti aventi titolo  e  alla  loro  partecipazione  alle
decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo  di
lucro,  alla  pubblicazione  del  sito  istituzionale   dei   bilanci
preventivi,  dei  consuntivi  e  degli  incarichi  retribuiti,   alla
dichiarazione  e   regolazione   dei   conflitti   di   interesse   e
all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della  qualita'
della produzione tecnico-scientifica e  le  procedure  di  iscrizione
all'elenco nonche' le verifiche sul mantenimento dei requisiti  e  le
modalita' di sospensione o cancellazione dallo stesso; 
  Ritenuto, pertanto, di dover  provvedere  all'istituzione  ed  alla
regolamentazione del suddetto elenco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' istituito presso il Ministero  della  salute  l'elenco  delle
societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni  sanitarie,  di  seguito  denominato  «elenco»,  per   le
finalita' di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n.
24, aggiornato con cadenza biennale. 
  2.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,    le    societa'    scientifiche    e    le    associazioni
tecnico-scientifiche  delle  professioni  sanitarie   presentano   al
Ministero  della  salute  -  Direzione  generale  delle   professioni
sanitarie e delle risorse  umane  del  Servizio  sanitario  nazionale
l'istanza di iscrizione all'elenco. 
  3.  All'istanza   di   iscrizione   devono   essere   allegate   le
dichiarazioni,  rese  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso da parte
delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), nonche' i documenti di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c). 
  4. L'istanza firmata digitalmente, corredata  della  documentazione
di  cui  al  comma  3  in  formato   pdf,   dovra'   essere   inviata
esclusivamente a mezzo pec al  Ministero  della  salute  -  Direzione
generale delle  professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del
Servizio  sanitario  nazionale.  Il  modello  per  la   presentazione
dell'istanza     potra'     essere     scaricato     sul      portale
http://www.salute.gov.it/portale/home.html 
  5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del  termine  di  cui  al
comma 2,  il  Ministero  della  salute  -  Direzione  generale  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  sanitario
nazionale  procede,  previo  parere   delle   Federazioni   o   delle
Associazioni   professionali    maggiormente    rappresentative    di
riferimento, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  all'istruttoria  delle
istanze  pervenute,  ai  fini  della  pubblicazione  dell'elenco  sul
proprio sito internet.