IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il comma 11 dell'art. 13-bis del  decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, con  il  quale
si demanda a uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze l'adozione delle disposizioni di revisione delle disposizioni
emanate in attuazione  del  comma  60  dell'art.  1  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonche'
del comma 7-quater dell'art. 4 del decreto  legislativo  28  febbraio
2005, n. 38; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante
esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)  n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Visti i commi da 58 a 61 dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2007,
n.   244,   recanti   disposizioni   per   la   razionalizzazione   e
semplificazione  del  processo  di  determinazione  del  reddito  dei
soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il  comma  60
che demanda  l'emanazione  delle  disposizioni  di  attuazione  e  di
coordinamento delle norme contenute nei commi 58  e  59  ad  apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
aprile  2009,  n.  48,  recante  «Disposizioni  di  attuazione  e  di
coordinamento delle norme contenute nei commi 58  e  59  dell'art.  1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in  materia  di  determinazione
del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi  contabili
internazionali»; 
  Visto il comma 28 dell'art. 2 del citato decreto-legge 29  dicembre
2010,  n.  225,  che  demanda  l'emanazione  delle  disposizioni   di
coordinamento previste  dall'art.  4,  comma  7-quater,  del  decreto
legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,  per  i  principi  contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati  con  Regolamento
UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il
31 dicembre 2010 ad apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto  il  decreto  8  giugno  2011,   recante   «Disposizioni   di
coordinamento tra i principi  contabili  internazionali,  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 19 luglio 2002, adottati con Regolamento UE entrato in vigore nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010,  e  le
regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP,
previste dall'art. 4, comma  7-quater,  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2005, n. 38.»; 
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Revisione DM 8 giugno 2011 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  dell'8
giugno 2011 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2: 
      1) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «Per  i
componenti  di  cui  al  primo  periodo,  imputati   direttamente   a
patrimonio o al prospetto delle altre componenti di  conto  economico
complessivo (OCI), per i quali non e' mai  prevista  l'imputazione  a
conto  economico,  la  rilevanza  fiscale  e'  stabilita  secondo  le
disposizioni applicabili ai componenti imputati  al  conto  economico
aventi la medesima natura»; 
      2) al comma 2 il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Se per tali componenti non e' mai  prevista  l'imputazione  a  conto
economico,  la  rilevanza  ai  fini  IRAP  e'  stabilita  secondo  le
disposizioni applicabili ai componenti imputati  al  conto  economico
aventi la medesima natura»; 
    b) all'art. 5: 
      1) al comma 4 sono aggiunte in  fine  le  seguenti  parole:  «;
parimenti, in capo al  detentore  di  tali  diritti,  e'  ammesso  in
deduzione  l'importo  corrispondente  ai  maggiori  interessi  attivi
contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo
e della rilevazione contabile dei diritti stessi. La disposizione non
si  applica  se  il  detentore  iscrive  in  bilancio  uno  strumento
finanziario derivato ai sensi dell'art. 112 del testo unico»; 
      2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:  «4-bis.  Nel
caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste
il rapporto di controllo di  cui  all'art.  2359  del  codice  civile
assumono rilevanza fiscale esclusivamente  i  componenti  positivi  e
negativi imputati a  conto  economico  desumibili  dal  contratto  di
finanziamento,  laddove  siano  rilevati  nello  stato   patrimoniale
componenti derivanti dal  processo  di  attualizzazione  a  tassi  di
mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato»; 
    c) all'art. 7, comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
«ovvero dal primo bilancio  di  esercizio  approvato  successivamente
alla data di negoziazione dello strumento di copertura».