IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino  all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    l'art. 214, comma 2, lettera  d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di   prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    l'art. 216, comma 1 e comma  27,  che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione  di  impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  50/2016  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono   concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi
1 e 27, del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  risulta  ammissibile
all'esame  di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono   applicabili   le
disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato  ha  approvato  il  primo
Programma delle infrastrutture strategiche e la  delibera  1°  agosto
2014, n. 26 (supplemento Gazzetta Ufficiale n. 1/2015), con la  quale
questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al
DEF 2013, che include,  nella  «Tabella  0  Programma  infrastrutture
strategiche»    l'intervento    «M4    Metropolitana    di    Milano:
Lorenteggio-Linate»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni e i
compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo  decreto  sono  stati
trasferiti alle direzioni  generali  competenti  del  Ministero  alle
quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27 dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in  Gazzetta  Ufficiale  n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi
finanziari e visti in particolare: 
    l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e  176,
comma 3, lettera e), del  citato  decreto  legislativo  n.  163/2006,
disposizione richiamata all'art. 203, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 50/2016; 
    la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15,  (Gazzetta
Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna -  ai  sensi  del  comma  3  del
menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014  -  le  modalita'  di
esercizio  del  sistema  di  monitoraggio  finanziario  di  cui  alla
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata
corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, con  il  quale  e'  stato  costituito  il  Comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere  (CCASGO)  e
vista la delibera  8  agosto  2015,  n.  62  (Gazzetta  Ufficiale  n.
271/2015), con la quale questo Comitato ha  approvato  lo  schema  di
Protocollo di legalita' precedentemente licenziato dal  CCASGO  nella
seduta del 13 aprile 2015; 
  Viste le delibere 29 marzo 2006,  n.  112  (Gazzetta  Ufficiale  n.
214/2006), 30 agosto 2007, n. 92 (Gazzetta Ufficiale n. 148/2008), 1°
agosto 2008, n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 57/2009), 6 novembre  2009,
n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2010), 8 agosto 2013, n. 59 (Gazzetta
Ufficiale n. 67/2014), 9 settembre 2013, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n.
128/2014) e 14 febbraio 2014, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 128/2014),
con le quali questo  Comitato  ha  assunto  decisioni  relative  alla
«Linea M4 della metropolitana di Milano»; 
  Viste le note 29 novembre 2016, n. 44780, 12 gennaio 2017, n.  175,
24 gennaio 2017, n. 537, 26 gennaio 2017, n. 596, 28  febbraio  2017,
n. 1489, con  le  quali  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno  della  prima
seduta utile di questo Comitato dell'argomento  «Linea  metropolitana
M4 "San Cristoforo-Linate" - Approvazione del progetto di varianti» e
trasmesso la relativa documentazione istruttoria; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: 
sotto l'aspetto tecnico 
  che il recepimento delle prescrizioni di cui alla  citata  delibera
di questo Comitato n. 66/2013, relativa all'approvazione del progetto
definitivo dell'opera in questione, ha comportato  l'introduzione  di
modifiche all'opera stessa, alcune delle quali assumono rilievo sotto
l'aspetto localizzativo ai sensi dell'art. 169, comma 3, del  decreto
legislativo n. 163/2006; 
  che pertanto si e' reso necessario sviluppare le seguenti  varianti
al progetto definitivo approvato con la  citata  delibera  di  questo
Comitato n. 66/2013: 
    1. variante Tricolore, per ottemperare alle prescrizioni  n.  11,
41, 73 e alla raccomandazione n. 22; 
    2.  variante  Asse  Lorenteggio-Foppa,   per   ottemperare   alla
prescrizione n. 80; 
  3.  variante  Parco  Solari-San  Vittore,  per   ottemperare   alle
prescrizioni n. 11, 21, 36 e 80; 
    4.  variante  Manufatto  Lorenteggio  25,  per  ottemperare  alla
raccomandazione n. 20; 
    5. variante Stazione Argonne, per ottemperare  alle  prescrizioni
n. 11 e 21; 
    6. variante Gallerie manufatto Sereni -  manufatto  Argonne,  per
ottemperare alle prescrizioni n. 11 e 21; 
    7.  variante  manufatto  Indipendenza,   per   ottemperare   alle
prescrizioni n. 11 e 21; 
    8. variante eliminazione sperimentazione impianto Water Mist, per
ottemperare alla prescrizione n. 7; 
  che, delle suddette varianti, solamente la «variante  Tricolore»  e
la «variante Gallerie manufatto Sereni - manufatto Argonne»  assumono
rilievo localizzativo ai sensi dell'art. 169, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 163/2006, e sono ora  sottoposte  all'approvazione  di
questo Comitato; 
  che  la  succitata  «variante  Tricolore»  prevede   modifiche   al
tracciato e ai manufatti nel tratto di linea compreso fra la stazione
Sforza Policlinico e il manufatto Indipendenza e deriva dall'esigenza
di mitigare  l'impatto  dei  cantieri  sul  tessuto  urbano  e  sulla
cittadinanza; 
  che, nel progetto approvato con la citata delibera n.  66/2013,  le
gallerie di linea erano previste con diametro di 9,15 m nel tratto di
linea tra la stazione Parco Solari e San Babila, per il binario pari,
e tra la stazione Parco Solari e il manufatto Augusto, per il binario
dispari, mentre erano previste con diametro di 6,50 m nel resto della
linea; 
  che, nel progetto approvato con la citata delibera n.  66/2013,  le
suddette gallerie sarebbero  state  realizzate  utilizzando  un'unica
talpa meccanica (Tunnel Boring Machine, TBM) con diametro di scavo di
circa 9,15 m, realizzando prima lo scavo della galleria binario  pari
e, dopo lo smontaggio, trasporto e successivo rimontaggio  presso  la
stazione di Parco Solari, proseguendo lo scavo  della  canna  dispari
fino al manufatto Augusto; 
  che invece con la suddetta «variante Tricolore» aumenta  il  tratto
di galleria il cui diametro di scavo e' di 9,15 m dalla stazione  San
Babila, per il binario dispari,  e  dal  manufatto  Augusto,  per  il
binario  pari,  fino  alla  stazione  Tricolore,  per  circa  2000  m
complessivi, impiegando una seconda TBM di  grande  diametro  per  la
costruzione in parallelo delle due gallerie  della  tratta  centrale,
con verso di avanzamento  opposto  rispetto  a  quanto  previsto  dal
progetto definitivo approvato; 
  che la «variante  Tricolore»  prevede,  tra  l'altro,  le  seguenti
modifiche  all'infrastruttura   rispetto   al   progetto   definitivo
approvato con la citata delibera n. 66/2013: 
    nelle gallerie di linea tra stazione  Tricolore  e  stazione  San
Babila e tra stazione Tricolore  e  manufatto  Augusto  il  tracciato
plano-altimetrico e' stato modificato per garantire  la  fattibilita'
di gallerie di grande diametro (9,15 m) in termini di  interasse  tra
le   gallerie,    distanze    dalle    fondazioni    degli    edifici
sottoattraversati e delle altre  preesistenze  interferenti,  effetti
del campo deformativo atteso al  contorno  degli  scavi  e  raggi  di
curvatura per l'impiego delle macchine TBM di grande diametro; 
    per quanto riguarda la stazione Tricolore, aumento  dell'ingombro
trasversale e longitudinale,  abbassamento  del  piano  del  ferro  e
abbassamento della quota di fondo della stazione; 
    per quanto riguarda la stazione San Babila, adozione dello schema
costruttivo gia' previsto nelle altre stazioni centrali,  consistente
in un pozzo ubicato planimetricamente nell'area fra le  due  gallerie
di linea e ad esse collegato mediante cunicoli, approfondimento della
quota di fondo della stazione e abbassamento del passaggio del  piano
ferro; 
    per quanto riguarda il manufatto Indipendenza,  abbassamento  del
livello  del  piano  del  ferro  e  traslazione  dei  locali  tecnici
superficiali  al  fine  di  mantenere  alcune   alberature   presenti
nell'area; 
    per quanto riguarda il manufatto Vivaio, adeguamento della camera
di ventilazione a quelle della tratta centrale,  approfondimento  del
pozzo e allungamento dei cunicoli di collegamento con le gallerie  di
linea; 
    per quanto riguarda il manufatto Augusto, non e' piu'  utilizzato
come cantiere per l'estrazione  delle  due  TBM  ed  e'  previsto  un
abbassamento del piano del ferro; 
  che la succitata «variante Gallerie manufatto  Sereni  -  manufatto
Argonne» prevede lo spostamento longitudinale della stazione  Argonne
di circa 20 m e di 6 m in direzione trasversale con un'ottimizzazione
del tracciato delle gallerie tra il manufatto Sereni  e  la  stazione
Argonne; 
  che le suddette varianti  non  hanno  avuto  significativi  impatti
sulle risoluzioni delle interterenze con i sottoservizi; 
sotto l'aspetto procedurale e amministrativo: 
  che il Comune di Milano, con determinazione dirigenziale 16  luglio
2015, n. 191, ha approvato le varianti  al  progetto  definitivo  non
aventi rilievo localizzativo ai sensi dell'art.  169,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 163/2006; 
  che il Comune di Milano, con nota 21 agosto  2015,  n.  456250,  ha
trasmesso il progetto di variante al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti; 
  che la conferenza di servizi relativa alle varianti aventi  rilievo
localizzativo e' stata avviata il 3 marzo 2016 e si e' conclusa il 29
marzo 2016; 
  che nell'ambito della suddetta conferenza  di  servizi  sono  stati
acquisiti, tra gli altri, i seguenti pareri: 
    il Comitato tecnico permanente per la sicurezza  dei  sistemi  di
trasporto ad impianti fissi, con voto  27  luglio  2016,  n.  74,  ha
espresso parere favorevole in linea  tecnico-economica  sul  progetto
delle varianti, subordinatamente ad alcune considerazioni; 
    la  Regione  Lombardia  ha  espresso   parere   favorevole,   con
prescrizioni e  raccomandazioni,  sulle  varianti  con  deliberazione
della giunta regionale  22  febbraio  2016,  n.  X/4836,  confermando
l'intesa alla localizzazione dell'opera; 
    il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo -
Segretariato regionale per la Lombardia, con nota 2  marzo  2016,  n.
1539, ha espresso parere favorevole; 
  che  la  concessionaria  SPV  Linea  M4  S.p.A.  ha  provveduto   a
pubblicare dal 6 ottobre 2015 al 5 novembre 2015  l'avviso  di  avvio
del procedimento del progetto di variante, ai  sensi  dell'art.  169,
comma  6,  del  decreto  legislativo   n.   163/2006   e   successive
modificazioni ed integrazioni ed ai sensi e  per  gli  effetti  degli
articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,  n.   327   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
sull'edizione regionale  della  Lombardia  del  quotidiano  «Corriere
della Sera» e sull'edizione nazionale di «Milano Finanza»; 
sotto l'aspetto attuativo: 
  che il soggetto aggiudicatore e' il Comune di Milano; 
  che   i   CUP   assegnati   all'opera   sono   B81I06000000003    e
B41I07000120005; 
sotto l'aspetto economico: 
  che, al netto delle rimodulazioni dovute alle varianti,  il  quadro
economico allegato alla Convenzione di concessione,  sottoscritta  in
data 22 dicembre 2014 tra il Comune di Milano e la concessionaria SPV
Linea M4 S.p.A., e' stato modificato rispetto al quadro economico del
progetto definitivo  approvato  con  la  citata  delibera  di  questo
Comitato n. 66/2013, dovute: 
    alla rimodulazione del cronoprogramma di progetto per tener conto
della necessita' di posticipare le lavorazioni nel  centro  cittadino
dopo lo svolgimento della manifestazione universale EXPO 2015; 
    alla quantificazione degli  oneri  discendenti  dall'applicazione
del Protocollo di legalita', stipulato il 27 marzo 2014 in attuazione
delle indicazioni di cui alla  citata  delibera  n.  66/2014,  e  del
Protocollo per il monitoraggio dei flussi finanziari (c.d. Protocollo
CAPACI); 
    alle stime in merito ai costi da sostenersi per il recepimento di
alcune prescrizioni e raccomandazioni formulate  da  questo  Comitato
con la citata delibera n. 66/2013; 
    allo  stralcio  di  alcune  lavorazioni   non   risultanti   piu'
necessarie, legate al conseguimento del c.d. «obiettivo EXPO»,  ossia
la messa in  esercizio  della  tratta  «stazione  Linate  -  stazione
Forlanini FS» entro il 30 aprile 2015, che e' venuto meno per effetto
di tempi procedurali; 
    al  maggior  approfondimento  delle  risultanze  delle   indagini
ambientali che hanno comportato una diversa previsione dei  costi  di
bonifica; 
    all'integrazione del Piano di comunicazione; 
    ai minori costi per lo smaltimento delle terre di Linate; 
  che il quadro economico allegato alla Convenzione di concessione e'
stato  successivamente   aggiornato   esclusivamente   per   maggiore
chiarezza espositiva, senza alcuna modifica di sostanza; 
  che a causa delle varianti il costo di realizzazione  e'  aumentato
complessivamente di 26.398.428,90 euro, dovuti in particolare  ad  un
aumento dell'importo pari  a  26.669.529,41  euro  per  la  «variante
Tricolore» e pari a 84.588,48 euro per la «variante  Parco  Solari  -
San  Vittore»,  nonche'  ad  una  diminuzione  dell'importo  pari   a
355.688,99  euro  per  la  variante   «Eliminazione   sperimentazione
impianto Water Mist»; 
  che  quindi  il  quadro  economico   attuale   prevede   un   costo
dell'intervento pari a 1.850.604.812,93, IVA compresa, e presenta  le
seguenti rimodulazioni rispetto al quadro economico di convenzione di
concessione aggiornato: 
    aumento pari a 26.398.428,90 euro per realizzazione della linea; 
    diminuzione pari a  15.073.244,61  euro  per  oneri  esterni  per
l'attuazione dei piani di sicurezza; 
    aumento  pari  a  783.702,75  euro  per  adeguamento   monetario,
previsto per il periodo 2010-2013 dall'art.  5.10  del  documento  di
gara «istruzioni ed informazioni ai  concorrenti»  con  il  quale  il
Comune si riservava  la  facolta'  di  applicare  l'indice  ISTAT  di
adeguamento dei prezzi, qualora l'aggiudicazione non avvenisse  entro
il termine  di  validita'  dell'Offerta,  meccanismo  gia'  contenuto
all'interno della delibera di questo Comitato n. 66/2013; 
    diminuzione pari  a  12.108.887,04  euro  per  adempimento  delle
prescrizioni di questo Comitato; 
    aumento pari a 2.229.451,76  euro  per  espropri  ed  occupazioni
temporanee, corrispondente ad una variazione negativa di pari importo
della voce imprevisti; 
  che  la  copertura  finanziaria  dell'opera  con  le  varianti  ora
all'esame, e' garantita da finanziamenti gia' assegnati,  comprensivi
delle economie di gara  il  cui  utilizzo  e'  stato  consentito  per
imprevisti dalla citata delibera n. 66/2013 previa autorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riepilogati  come  di
seguito: 
    
 
     ===========================================================
     |               Contributi              | milioni di euro |
     +=======================================+=================+
     | Contributi statali disponibili, come  |                 |
     |   riportato nella delibera CIPE n.    |                 |
     |92/2007, per la prima tratta funzionale|                 |
     |   Lorenteggio - Sforza/Policlinico,   |                 |
     |  autorizzati dall'art. 1, comma 979,  |                 |
     |della legge n. 296/2006, a valere sugli|                 |
     |   importi di cui al comma 977 dello   |                 |
     |            stesso articolo            |      160,00     |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |   Contributi statali a valere sugli   |                 |
     | importi di cui all'art. 1, comma 977, |                 |
     | della legge n. 296/2006, disponibili  |                 |
     |    per la prima tratta funzionale     |                 |
     |  Lorenteggio - Sforza/Policlinico in  |                 |
     |virtu' della delibera CIPE n. 92/2007, |                 |
     |    che ha assegnato un contributo     |                 |
     |quindicennale di 7.555.495 euro annui a|                 |
     |          decorrere dal 2009           |      80,00      |
     +---------------------------------------+-----------------+
     | Contributi statali, a carico dei fondi|                 |
     |  previsti dall'art. 7, comma 3, del   |                 |
     | citato decreto-legge n. 159/2007, per |                 |
     |   la progettazione definitiva della   |                 |
     |       seconda tratta funzionale       |                 |
     |   Sforza/Policlinico - Linate, come   |                 |
     |previsto dalla delibera CIPE n. 70/2008|       9,90      |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |   Contributi statali a valere sulle   |                 |
     |     risorse di cui al c.d. Fondo      |                 |
     |    Infrastrutture, di cui all'art.    |                 |
     |6-quinquies del decreto-legge 25 giugno|                 |
     |     2008, n. 112, convertito, con     |                 |
     |  modificazioni, dalla legge 6 agosto  |                 |
     | 2008, n. 133, assegnati alla seconda  |                 |
     |tratta funzionale Sforza/Policlinico - |                 |
     |Linate con la delibera CIPE n. 99/2009 |      56,13      |
     +---------------------------------------+-----------------+
     | Contributi statali, a valere sui fondi|                 |
     | di cui al decreto del Presidente del  |                 |
     | Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, |                 |
     |    in favore della seconda tratta     |                 |
     |funzionale Sforza/Policlinico - Linate |      480,00     |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |     Contributi statali, assegnati     |                 |
     | programmaticamente alla linea M4 con  |                 |
     |      delibera CIPE n. 59/2013 e       |                 |
     | definitivamente con delibera CIPE n.  |                 |
     |  66/2013, a valere sul fondo di cui   |                 |
     |all'art. 18, comma 3, del decreto-legge|                 |
     |  n. 69/2013, e come modificati dalla  |                 |
     |     delibera n. 16/2014, e con la     |                 |
     |reintegrazione di 17,7 milioni di euro |                 |
     |  di contributi statali a valere sul   |                 |
     |  Fondo per lo sviluppo e la coesione  |                 |
     |  (FSC) 2014-2020, come previsto dal   |                 |
     | Patto per la Regione Lombardia del 25 |                 |
     |            novembre 2016.             |      172,20     |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |       Totale contributi statali       |      958,23     |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |    Contributi del Comune di Milano    |      400,12     |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |           Contributi privati          |      492,25     |
     +---------------------------------------+-----------------+
     |           Totale contributi           |    1.850,60     |
     +---------------------------------------+-----------------+
 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 3 marzo 2017,  n.  1068,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame
della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato,  contenente
le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella   presente
delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro  dell'economia
e delle finanze e degli altri  Ministri  e  Sottosegretari  di  Stato
presenti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione variante. 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti  del  combinato  disposto  dell'art.
216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016 e  del  decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
da  cui  deriva  la  sostanziale  applicabilita'   della   previgente
disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato,  a  tutte
le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile  2016,
e in particolare dell'art. 169, commi 3 e 5 del  decreto  legislativo
n. 163/2006, e degli articoli 10 e  12  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  327/2001   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, sono approvate, anche ai fini della attestazione  della
compatibilita' ambientale, della  localizzazione  urbanistica,  della
apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio   e   della
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  con  le  prescrizioni  e   le
raccomandazioni  di  cui  al  successivo  punto  1.4,   le   varianti
denominate «variante Tricolore» e «variante Gallerie manufatto Sereni
- manufatto Argonne» di cui  in  premessa  all'intervento  «Linea  M4
della metropolitana di Milano "San  Cristoforo  -  Linate"»,  il  cui
progetto definitivo e' stato approvato con la delibera n. 66/2013. 
  1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico
e edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera. 
  1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  l'importo  di
1.850.604.812,93 euro, IVA compresa, viene confermato quale limite di
spesa dell'intervento «Linea M4 della metropolitana di Milano  -  San
Cristoforo-Linate», comprensivo delle  varianti  approvate  al  punto
1.1. 
  1.4  Le  prescrizioni  citate  al  precedente  punto  1.1,  cui  e'
subordinata   l'approvazione   delle   varianti,    sono    riportate
nell'allegato 1, che e' parte  integrante  della  presente  delibera,
mentre le raccomandazioni sono  riportate  nella  seconda  parte  del
predetto  allegato.  L'ottemperanza  alle  prescrizioni  non   potra'
comunque  comportare  incrementi  del  limite  di  spesa  di  cui  al
precedente punto 1.3. Il soggetto aggiudicatore, qualora  ritenga  di
non poter dar seguito  a  qualcuna  delle  suddette  raccomandazioni,
fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo  da  consentire  al
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  esprimere  le
proprie valutazioni e di proporre a questo  Comitato,  se  del  caso,
misure alternative. 
  1.5 La copertura finanziaria dell'intero intervento «Linea M4 della
metropolitana di Milano "San Cristoforo-Linate"»,  comprensivo  delle
varianti approvate al punto  1.1,  e'  articolata  come  indicato  in
premessa. 
2. Disposizioni finali. 
  2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti la variante di cui al precedente punto 1.1. 
  2.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
predetto  Ministero  sull'avvenuto  recepimento  delle   prescrizioni
riportate  nel  menzionato  allegato   1.   Il   medesimo   Ministero
provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a
questo  Comitato  di  espletare  i   compiti   di   vigilanza   sulla
realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in
premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui  alla  delibera  n.
63/2003 sopra richiamata. 
  2.3 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione  del  progetto
di cui al  punto  1.1  dovra'  essere  aggiornato,  in  relazione  ai
contenuti  della  delibera  n.  62/2015,  il  citato  Protocollo   di
legalita' stipulato il 27 marzo 2014. 
  2.4 Il soggetto aggiudicatore dell'opera, assicura il  monitoraggio
ai sensi del  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229.  In
osservanza del  principio  che  le  informazioni  comuni  ai  sistemi
debbano essere inviate una sola volta,  nonche'  per  minimizzare  le
procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato
flussi costanti  di  informazioni,  coerenti  per  contenuti  con  il
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1
della legge n. 144/1999. 
  A regime,  tracciato  e  modalita'  di  scambio  dei  dati  saranno
definiti con un protocollo tecnico tra la Ragioneria  generale  dello
Stato e DIPE, da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo,
art. 6 e 7. 
  2.5  Ai  sensi  della  richiamata  delibera  n.  15/2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le  modalita'  di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della
medesima delibera. 
  2.6 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato  all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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