IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE della  Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.
608/2004 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 e in particolare  l'Allegato
II parte I, recante organizzazione comune dei  mercati  dei  prodotti
agricoli e che abroga  il  regolamento  (CEE)  n.  922/72,  (CEE)  n.
234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
  Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento
(UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato  il
paese d'origine o il luogo di provenienza  dell'ingrediente  primario
usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del
successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da  parte  della
Commissione, di atti di esecuzione; 
  Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento  (UE)
n. 1169/2011 che prevede che la Commissione  presenti  al  Parlamento
europeo e al Consiglio relazioni  sull'indicazione  obbligatoria  del
paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni  alimenti,  tra
cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli  ingredienti  che
rappresentano piu' del 50% di un alimento; 
  Vista la relazione della Commissione al  Parlamento  europeo  e  al
Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204  final,  sull'indicazione
obbligatoria del paese d'origine o del  luogo  di  provenienza  degli
alimenti  non  trasformati,  dei  prodotti  a  base   di   un   unico
ingrediente; 
  Vista la risoluzione del  Parlamento  europeo  P8_TA-PROV(2016)0225
del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea e' stata invitata a
dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine  o
del luogo di provenienza per tutti  i  tipi  di  latte  destinati  al
consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti  a
base  di  carne,  e  a  valutare   la   possibilita'   di   estendere
l'indicazione obbligatoria del  paese  di  origine  o  del  luogo  di
provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente  o  con  un
ingrediente prevalente, elaborando  proposte  legislative  in  questi
settori; 
  Vista la legge 18 marzo  1958,  n.  325  Disciplina  del  commercio
interno del riso; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992  n.  109,  recante
«Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della  direttiva  89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e  la  pubblicita'  dei
prodotti alimentari»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10- ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre  2013,  158,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  dicembre
2016, recante la nomina del dott. Maurizio Martina a  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente   della   Repubblica   del   12
dicembre2016, recante la nomina del dott. Carlo  Calenda  a  Ministro
dello sviluppo economico; 
  Considerato che l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE)
n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba  essere  indicato  il  paese
d'origine  o  il  luogo  di  provenienza  dell'ingrediente   primario
utilizzato nella  preparazione  degli  alimenti,  subordinandone,  ai
sensi del successivo paragrafo  8,  l'applicazione  all'adozione,  da
parte della Commissione, di atti di esecuzione, che, allo  stato  non
risultano emanati; 
  Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai
sensi del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato
interesse da parte dei consumatori per  l'indicazione  del  luogo  di
origine del riso; 
  Ritenuto  necessario,  nelle  more  dell'adozione  degli  atti   di
esecuzione da parte della Commissione europea ai sensi del richiamato
art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, al  fine  di
garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso  i  consumatori,
una disciplina sperimentale dell'etichettatura del riso; 
  Considerata la necessita', anche sulla  base  dei  risultati  della
consultazione  pubblica,  di  fornire  ai   consumatori   un   quadro
informativo piu' completo sugli alimenti; 
  Considerata  l'importanza  attribuita  all'origine  effettiva   dei
prodotti e, in particolare all'origine del risone per  la  produzione
di riso; 
  Ritenuto pertanto necessario introdurre una disciplina sperimentale
dell'etichettatura del riso, anche al fine di garantire una  maggiore
trasparenza verso i consumatori; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al  riso  come
definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali
1006; 
  2. Resta fermo il criterio di acquisizione  dell'origine  ai  sensi
della vigente normativa europea.