IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 108 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini»,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attributi
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  e,  in  particolare
l'articolo  1,  comma  648,  che   autorizza   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi  di
trasporto ferroviario intermodale, in arrivo e in  partenza  da  nodi
logistici e portuali in Italia; 
  Visto l'articolo 1, comma 649, della predetta  legge,  che  prevede
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento  per
l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le  modalita'  e  le
procedure per l'attuazione degli interventi di cui  ai  commi  647  e
648, previa notifica preventiva alla Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive
modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto l'articolo 15, comma 2,  lettera  a),  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225, che ha ridotto la dotazione finanziaria con il
taglio dell'intero stanziamento previsto per l'anno 2016, pari  a  20
milioni di euro; 
  Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative  a
favore degli enti territoriali,  ulteriori  interventi  per  le  zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che  ha  previsto
che,  ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi   programmatici
indicati nel documento di economia e  finanza  per  l'anno  2017,  le
risorse  finanziarie  stanziate  a  favore  della  misura  denominata
«ferrobonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari  ad
euro 823.015; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  2008/C  184/07  recante
«Linee  guida  comunitarie  per  gli  aiuti  di  Stato  alle  imprese
ferroviarie» e in particolare il Capo 6, Sezione 6.1, n.  98  lettera
b), riguardante gli aiuti diretti a ridurre i  costi  esterni,  ossia
gli aiuti destinati ad incoraggiare il trasferimento modale verso  la
rotaia in quanto modalita' che genera minori costi  esterni  rispetto
ad altri modi di trasporto come il trasporto su gomma; 
  Vista la decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 con la quale la
Commissione europea  ha  autorizzato  l'aiuto  di  Stato  SA.44627  -
Italia - Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario,  previa
notifica effettuata dal Ministero per  via  elettronica  in  data  22
giugno 2016; 
  Acquisito il preventivo  concerto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con nota prot. 1403 del 9 marzo 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  28
marzo 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 4.3.15.3/2017/8 del 23 maggio 2017; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente  regolamento,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Ministero»:  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti; 
    b) «soggetto gestore»: la Societa' Rete  Autostrade  Mediterranee
S.p.A., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria,  gestione
operativa e monitoraggio dell'intervento; 
    c) trasporto intermodale: trasporto di merci nella stessa  unita'
di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza  due  o  piu'
modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi
di scambio modale; 
    d) trasporto trasbordato: trasporto nel quale le merci effettuano
la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra  parte
per ferrovia, con rottura di carico; 
    e) nodo logistico: punto nodale per la raccolta, la  separazione,
il  trasbordo  e  la  redistribuzione  delle   merci,   inclusi   gli
interporti; 
    f)  interporto:  complesso  organico  di  strutture   e   servizi
integrati  e  finalizzati  allo  scambio  di  merci  tra  le  diverse
modalita' di trasporto, comunque comprendenti uno  scalo  ferroviario
idoneo a formare o ricevere treni  completi  e  in  collegamento  con
porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione; 
    g) imprese utenti di  servizi  ferroviari:  imprese,  cosi'  come
definite dall'articolo 2082  del  codice  civile,  che  commissionano
treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi
ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato; 
    h) operatore del trasporto combinato (MTO): soggetto che conclude
un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che  non  agisce
come preposto o mandatario del mittente o  dei  vettori  partecipanti
alle  operazioni  di  trasporto   multimodale   e   che   assume   la
responsabilita' dell'esecuzione del contratto; 
    i) impresa ferroviaria:  qualsiasi  impresa  pubblica  o  privata
titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, la cui attivita' principale  consiste  nella  prestazione  di
servizi per il trasporto di merci o persone per  ferrovia  e  che  ne
garantisce la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono
la sola trazione; 
    l) treno completo: il treno acquistato in tutta la sua  capacita'
di prestazioni da un unico cliente. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella GUUE n. C 326/93 del 26 ottobre 2012. 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°
          luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,   nonche'
          proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis). 
              5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  80  del  5  aprile
          2013. 
              - Si riporta l'art. 1, commi  647,  648  e  649,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016)): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              647. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          e' autorizzato a concedere contributi per  l'attuazione  di
          progetti   per   migliorare   la   catena   intermodale   e
          decongestionare la rete viaria, riguardanti  l'istituzione,
          l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi  marittimi  per
          il trasporto combinato delle merci o il  miglioramento  dei
          servizi su rotte esistenti, in  arrivo  e  in  partenza  da
          porti situati in Italia, che  collegano  porti  situati  in
          Italia o negli Stati membri  dell'Unione  europea  o  dello
          Spazio economico europeo. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
          spesa annua di 45,4 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di
          44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9  milioni  di
          euro per l'anno 2018. 
              648. Per il completo sviluppo del sistema di  trasporto
          intermodale,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e' altresi' autorizzato  a  concedere  contributi
          per servizi di trasporto ferroviario intermodale in  arrivo
          e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
          fine e' autorizzata la spesa annua di 20  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
          puo' essere utilizzata quota parte  delle  risorse  di  cui
          all'art. 1, comma 150, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190. 
              649.    L'individuazione    dei     beneficiari,     la
          commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
          l'attuazione degli interventi di cui ai  commi  647  e  648
          sono  disciplinate  con  regolamento  adottato,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da sottoporre,  entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, a  notifica
          preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. 
              - Si riporta l'art. 15  del  decreto-legge  22  ottobre
          2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
          il finanziamento di  esigenze  indifferibili),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225: 
              «Art. 15 (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4.260 milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno
          2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  2.970
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
              1-bis. Il Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e'  incrementato  di  300
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di  euro
          per l'anno 2018. 
              2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis, 4,  comma
          2, 8, comma 1-ter, 9, 10, 12, 13, 14 e dai commi 1 e  1-bis
          del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro  per
          l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro  per  l'anno  2017,  a
          5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285  milioni  di
          euro per l'anno 2019 e a 2.985  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2020, che aumentano a  2.036,1  milioni
          di euro per l'anno 2016 ai fini della  compensazione  degli
          effetti in termini di  fabbisogno  ed  indebitamento  netto
          derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede: 
              a) quanto a 451,83 milioni di  euro  per  l'anno  2016,
          mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa
          relative alle missioni e ai programmi di spesa degli  stati
          di  previsione  dei  Ministeri  come  indicate  nell'elenco
          allegato al presente decreto; 
              b) quanto a 1.600 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,
          mediante riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'art. 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190; 
              b-bis) quanto a 15 milioni di euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2017,  fermo  restando  l'incremento  del  Fondo
          previsto  dal  comma  1  del  presente  articolo,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307; 
              c) quanto a 2,3 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  a
          4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930  milioni  di
          euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di  euro  per  l'anno
          2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
          maggiori entrate  derivanti  dalle  misure  previste  dagli
          articoli 3, 4, 6 e 9. 
              3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
          recate dal presente decreto, il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti,  le  occorrenti  variazioni   di   bilancio.   Ove
          necessario,    previa    richiesta     dell'amministrazione
          competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
          disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui
          regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di
          ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
              3-bis. Al  fine  di  assicurare  la  piena  tutela  dei
          titolari  di   indennizzi   per   infortunio   o   malattia
          professionale e di semplificare il contenzioso in  materia,
          la rendita per inabilita' permanente erogata  dall'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro (INAIL), ai sensi dell'art. 66, numero 2), del testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura  risarcitoria
          del  danno  subito  dall'assicurato  a  causa   dell'evento
          invalidante.  La  medesima  rendita   non   concorre   alla
          formazione del reddito complessivo ai fini tributari.». 
              - Si riporta l'art. 13, comma 1, del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          95 del 24 aprile 2017, S.O., convertito, con modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti  in
          materia  finanziaria,  iniziative  a  favore   degli   enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo), pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, S.O.: 
              «Art. 13 (Riduzione dotazioni missioni e  programmi  di
          spesa dei Ministeri). -  1.  Ai  fini  del  concorso  delle
          amministrazioni  centrali  dello  Stato  al  raggiungimento
          degli obiettivi programmatici  indicati  nel  documento  di
          economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle  Camere,
          le  missioni  e  i  programmi  di  spesa  degli  stati   di
          previsione dei Ministeri, di  cui  all'elenco  allegato  al
          presente decreto, sono  ridotte,  per  l'anno  2017,  degli
          importi ivi indicati in termini di competenza e  cassa.  Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nelle   more
          dell'adozione delle necessarie variazioni di  bilancio,  e'
          autorizzato ad  accantonare  e  rendere  indisponibili  gli
          importi  indicati  in  termini  di   competenza   e   cassa
          nell'elenco allegato al presente decreto. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30
          giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
          del presente decreto, su proposta dei Ministri  competenti,
          potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei
          saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto
          agli importi indicati nel citato elenco  anche  relative  a
          missioni e programmi  diversi.  Resta  precluso  l'utilizzo
          degli stanziamenti di conto capitale per  finanziare  spese
          correnti. 
              (Omissis).». 
              -  Le  Comunicazioni  della  Commissione  (Linee  guida
          comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie
          (2008/C 184/07)) sono pubblicate nella G.U.U.E.  22  luglio
          2008, n. C 184/13. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112
          (Attuazione  della  direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,   che
          istituisce   uno   spazio   ferroviario    europeo    unico
          (Rifusione)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  170
          del 24 luglio 2015.