IL DIRETTORE GENERALE 
         delle politiche internazionali dell'Unione europea 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del  citato  regolamento  (CE)  n.
110/2008  che,  ai  fini  della   registrazione   delle   Indicazioni
geografiche  nell'allegato  III,  prevede   la   presentazione   alla
Commissione europea di una scheda tecnica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e dei prodotti agricoli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione  di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; 
  Visto il decreto  ministeriale  13  maggio  2010  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15  settembre
2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)  n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente  la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni  geografiche  delle
bevande spiritose; 
  Vista l'istanza  di  registrazione  delle  indicazioni  geografiche
della «Grappa della Valle d'Aosta» o «Grappa de la  Vallee  d'Aoste»,
presentata dall'Istituto Tutela Grappa Valle d'Aosta per  il  tramite
della Regione Valle d'Aosta; 
  Verificata la conformita' della documentazione  richiesta  in  base
all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010; 
  Vista  l'assenza  di  opposizioni   alla   scheda   tecnica   della
indicazione geografica della «Grappa della Valle d'Aosta»  o  «Grappa
de la Vallee d'Aoste» pubblicata con avviso nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  registrazione  comunitaria  della  indicazione
geografica, prevista all'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata
la scheda tecnica dell'indicazione  geografica  «Grappa  della  Valle
d'Aosta» o «Grappa de la Vallee d'Aoste» riportata in allegato, parte
integrante del presente provvedimento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 agosto 2017 
 
                                       Il direttore generale: Assenza