IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  72,  paragrafo  1,   del   citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale  a  decorrere  dalla
data  di  presentazione  alla  Commissione  U.E.  della  domanda   di
protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, del regolamento  (CE)  n.
479/2008  (attualmente  sostituito  dall'art.  96,  paragrafo  5  del
regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della  relativa  denominazione
di origine o indicazione geografica  possono  essere  etichettati  in
conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento  (CE)
n. 607/2009,  fatte  salve  le  condizioni  di  cui  al  paragrafo  2
dell'art. 72 del medesimo regolamento; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che il predetto decreto ministeriale  7  novembre  2012
contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento  (CE)
n. 607/2009, in particolare  per  quanto  concerne  talune  modalita'
procedurali di esame e di  comunicazione  relative  alle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, nell'ambito dei quali sono da  riprendere,  opportunamente
aggiornate  e  semplificate,  talune  disposizioni  del  preesistente
regolamento (CE) n.  1234/2007,  art.  118-octodecies,  par.  3,  del
citato regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto pertanto che, nelle  more  dell'adozione  da  parte  della
Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali  in  questione  le
disposizioni   del   citato   regolamento   (CE)   n.   607/2009    e
conseguentemente del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione  dei  vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare  gli
stessi alla previsione degli elementi  di  cui  all'art.  118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico  della  DOP  «Piave  Malanotte»  o  «Malanotte  del
Piave»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP; 
  Vista la nota della Regione Veneto n. 102875 del 13 marzo 2017  con
la quale e' stata trasmessa la domanda del  Consorzio  vini  Venezia,
nel  rispetto  della  procedura  di  cui  all'art.  6   del   decreto
ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della regione medesima  dell'avviso  relativo  all'avvenuta
presentazione della stessa domanda, su  istanza  del  Consorzio  vini
Venezia, con sede in Venezia, intesa ad ottenere le modifiche di  cui
all'art. 5 comma 10, all'art. 6 comma 1,  all'art.  6  comma  2,  del
disciplinare di produzione  dei  vini  a  DOCG  «Piave  Malanotte»  o
«Malanotte del Piave», concernenti alcune modifiche minori,  che  non
comportano modifiche al documento unico riepilogativo di cui all'art.
94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Esaminata la  documentazione  tecnico-amministrativa  presentata  a
supporto delle citate modifiche minori del disciplinare in  questione
e ritenuto che la stessa documentazione e'  risultata  conforme  alle
disposizioni previste dal  citato  art.  10,  comma  8,  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012  e,  in  particolare,  per  la  medesima
richiesta: 
    in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione  e  di  pubblicizzazione  da  parte
della competente Regione Veneto; 
    ai sensi del comma 3 del citato art. 6  del  citato  decreto,  e'
stato acquisito il parere favorevole della citata regione; 
    sono state  ritenute  valide  le  motivazioni  tecnico-giuridiche
relative alle richiamate modifiche minori; 
  Ritenuto  che  a  seguito  dell'esito  favorevole  della   predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per  approvare
con provvedimento nazionale  le  citate  richieste  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine
controllata e garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», in
particolare nel rispetto dell'art. 118-octodecies, par. 3, lettera a)
del regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 81653 del  3  novembre  2016  della
direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di
origine controllata e garantita «Piave Malanotte»  o  «Malanotte  del
Piave», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30  novembre
2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo  2014
richiamati in  premessa,  sono  apportate  le  modifiche  evidenziate
nell'allegato al presente decreto. 
  2. La modifica  al  disciplinare  della  DOP  «Piave  Malanotte»  o
«Malanotte del Piave», di cui al comma 1,  sara'  inserita  sul  sito
internet del Ministero - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e  IGP
- e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento  del
relativo fascicolo tecnico gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento
(CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto  delle  procedure  richiamate  in
premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi