IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro  della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma  2  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma  2  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  Direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,   comma   160   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 29  settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina con la quale la  societa'  Bristol-Myers  Squibb
Pharma EEIG ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in  commercio
del medicinale «Baraclude»; 
  Vista la domanda con la  quale  la  societa'  Bristol-Myers  Squibb
Pharma EEIG ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali. 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 26 aprile 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  20
giugno 2017; 
  Vista la deliberazione n. 15 in data 20 luglio 2017  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  Direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale BARACLUDE e' rinegoziato alle condizioni  di  seguito
indicate. 
  Confezioni: 
    «0,5 mg compressa rivestita con film» blister (ALU/ALU)  30  x  1
compresse - A.I.C. n. 037221076/E (in base 10) 13HWQN (in  base  32).
Classe di rimborsabilita': A. Prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €
450,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 742,69; 
    «1 mg compressa rivestita con film»  blister  (ALU/ALU)  30  x  1
compresse - A.I.C. n. 037221088/E (in base 10) 13HWR0 (in  base  32).
Classe di rimborsabilita': A. Prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €
450,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 742,69. 
  Indicazioni  terapeutiche:   «Baraclude»   e'   indicato   per   il
trattamento dell'infezione cronica  da  virus  dell'epatite  B  (HBV)
(vedere paragrafo 5.1) in adulti con: 
    malattia epatica compensata ed evidenza  di  replicazione  virale
attiva,     livelli     persistentemente     elevati     dell'alanina
aminotransferasi   sierica   (ALT)   ed   evidenza   istologica    di
infiammazione attiva e/o fibrosi; 
    malattia epatica scompensata (vedere paragrafo 4.4). 
  Sia per la malattia  epatica  compensata  che  scompensata,  questa
indicazione si basa su dati clinici in pazienti  mai  trattati  prima
con nucleosidici con infezione da virus dell'epatite B HBeAg positivi
e HBeAg negativi. Per  quanto  riguarda  i  pazienti  con  epatite  B
refrattari alla lamivudina vedere i paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1. 
  «Baraclude» e' indicato anche  per  il  trattamento  dell'infezione
cronica da virus dell'epatite B (HBV) in  pazienti  pediatrici  da  2
fino a 18 anni di eta', mai  trattati  prima  con  nucleosidici,  con
malattia epatica compensata che hanno evidenza di replicazione virale
attiva    e    livelli    persistentemente    elevati    dell'alanina
aminotransferasi sierica (ALT) o evidenza istologica, da  moderata  a
severa, di infiammazione attiva e/o fibrosi. Per quanto  riguarda  la
decisione di iniziare il trattamento nei pazienti pediatrici,  vedere
paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali.