IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, con
la quale e' dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla  data
dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in  relazione  alla
crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio
della regione Lazio; 
  Considerato che il  periodo  di  siccita'  che  ha  interessato  il
territorio regionale, a partire dall'autunno 2016, ha determinato una
rilevante riduzione dei  deflussi  superficiali,  delle  portate  dei
gruppi sorgentizi, e delle conseguenti riserve di  acqua,  provocando
una grave emergenza idrica; 
  Tenuto conto, altresi', che la suddetta situazione di criticita' ha
reso necessario ricorrere a prime e immediate misure  di  mitigazione
del  disagio  che,  tuttavia,  non  hanno   contenuto,   in   maniera
efficiente,  gli  effetti  della  crisi  idrica  in  atto  anche   in
considerazione  delle  elevate   temperature   rilevate   che   hanno
incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile che per
uso irriguo e che non sono  prevedibili,  allo  stato,  significative
modificazioni del quadro meteo-climatico per la  stagione  estiva  in
corso; 
  Ritenuto,  inoltre,  che  i  rilevanti  afflussi  turistici   della
stagione estiva determineranno un consistente aumento delle  esigenze
idropotabili in tutti i territori interessati; 
  Considerato  che  il  perdurare  della  situazione  di  siccita'  e
l'evoluzione della  conseguente  emergenza  idrica  puo'  determinare
gravi  ripercussioni  sulla  vita  sociale,  economica  e  produttiva
nonche' comportare un grave pregiudizio per  la  sanita'  e  l'igiene
pubblica; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita', in  ragione  dell'intensita'  e
dell'estensione della suddetta emergenza idrica, di  intervenire  con
mezzi e poteri straordinari al fine di garantire  l'espletamento  dei
necessari interventi urgenti finalizzati a contrastare il contesto di
criticita'; 
  Acquisita l'intesa della regione Lazio; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Nomina del Commissario delegato 
                      e Piano degli interventi 
 
  1.  Al  fine  di  fronteggiare  la  crisi   di   approvvigionamento
idropotabile nel territorio della regione Lazio di cui  in  premessa,
il  Presidente  della  medesima  Regione  e'   nominato   Commissario
delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  degli  interventi  di  cui   al   presente
provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a
titolo gratuito,  puo'  avvalersi,  anche  in  qualita'  di  soggetti
attuatori, dell'Agenzia regionale di protezione civile della  Regione
Lazio, dei gestori dei  servizi  idrici,  dei  consorzi  di  bonifica
nonche' delle altre componenti e  strutture  operative  del  Servizio
nazionale della Protezione civile. 
  3. Per le finalita' di cui al  comma  2,  il  Commissario  delegato
predispone entro dieci giorni dalla data  di  adozione  del  presente
provvedimento, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art.
2, un piano degli interventi urgenti da realizzare per contrastare il
contesto di criticita', da sottoporre  alla  preventiva  approvazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  4. Il piano di cui al  comma  3  contiene  gli  interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n.
225, ovvero: 
    a) gli interventi realizzati o da realizzare a cura dei  soggetti
di cui al comma 2 nella fase di prima  emergenza  volti  a  garantire
l'approvvigionamento idropotabile  della  popolazione  delle  regione
Lazio anche mediante l'utilizzo di autobotti; 
    b)   gli   interventi   urgenti   finalizzati    a    scongiurare
l'interruzione del servizio idropotabile ed  a  garantirne  la  piena
funzionalita',   anche   attraverso   l'interconnessione   di    reti
acquedottistiche  esistenti,  l'installazione  di  nuovi  sistemi  di
trattamento delle acque e l'attivazione di nuove  fonti,  nonche'  la
realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle acque. 
  5. Il piano  di  cui  al  comma  4  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche'  l'indicazione  delle  relative  stime   di   costo   e   del
perseguimento delle finalita' idropotabili. 
  6. Il predetto piano potra'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo  resoconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in
argomento.