IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, commi 110 e 111, della legge 23 agosto 2004, n. 239
e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono che  «110.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  le
spese per le attivita' svolte dagli uffici della  Direzione  generale
per l'energia e le risorse minerarie del  Ministero  delle  attivita'
produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte  alla
realizzazione  e  alla  verifica  di  impianti  e  di  infrastrutture
energetiche di competenza  statale  il  cui  valore  sia  di  entita'
superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
delle attivita' produttive, per le relative  istruttorie  tecniche  e
amministrative  e  per  le  conseguenti   necessita'   logistiche   e
operative, sono poste a carico del soggetto  richiedente  tramite  il
versamento di un contributo di importo non superiore allo 1 per mille
del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non  si
applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  si  sia  gia'   conclusa
l'istruttoria. 111. Alle spese delle  istruttorie  di  cui  al  comma
110... si provvede nei limiti delle somme derivanti dai versamenti di
cui al comma 110 che,  a  tal  fine,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero delle attivita' produttive.»; 
  Visto il decreto interministeriale 9 novembre 2016 di  modifica  al
decreto 18 settembre 2006 recante «Regolamentazione  delle  modalita'
di versamento del contributo di cui  all'art.  1,  comma  110,  della
legge 23 agosto 2004, n. 239»; 
  Considerato che l'art. 9 del decreto legislativo 16 dicembre  2016,
n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22  ottobre  2014,  sulla
realizzazione di una infrastruttura per i  combustibili  alternativi»
ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  d'intesa  con  le
Regioni interessate, la  competenza  in  materia  di  rilascio  delle
autorizzazioni per tali infrastrutture  ed  insediamenti  strategici,
nonche' per le opere e le attivita'  necessarie  al  trasporto,  allo
stoccaggio,  al  trasferimento  del  GNL  alla  rete   nazionale   di
trasporto, ai terminali e ai depositi costieri e alle  infrastrutture
portuali strumentali all'utilizzo  del  GNL,  nonche'  per  le  opere
accessorie; 
  Considerato altresi' che i commi 1, 2 e 3 dell'art. 23  del  citato
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, prevedono, al  comma  1
che: «... le spese per le attivita' di cui all'art.  9  svolte  dalla
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per  le
infrastrutture energetiche del Ministero  dello  sviluppo  economico,
nonche'  le  spese   per   le   relative   istruttorie   tecniche   e
amministrative  e  per  le  conseguenti   necessita'   logistiche   e
operative, anche finalizzate  alle  attivita'  di  dismissione,  sono
poste a carico del soggetto richiedente  tramite  il  versamento  del
contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto  2004,
n. 239.», al  comma  2  che:  «...le  spese  svolte  dalla  Direzione
generale  per  la  sicurezza   dell'approvvigionamento   e   per   le
infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per
le attivita' di cui all'art. 9 relative  alla  realizzazione  e  alla
verifica di impianti e di infrastrutture energetiche il cui valore e'
di entita' inferiore a 5 milioni di euro, nonche'  le  spese  per  le
relative istruttorie tecniche e amministrative e per  le  conseguenti
necessita' logistiche e operative, anche finalizzate  alle  attivita'
di dismissione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo
tariffe determinate sulla  base  del  costo  effettivo  del  servizio
reso.», al comma 3 che: «Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, si provvede, ai sensi dell'art. 30, comma 4,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234,  alla  determinazione  delle  tariffe
spettanti al Ministero dello sviluppo economico per le  attivita'  di
cui al comma 2.»; 
  Considerato  che  le  attivita'  di  cui  all'art.  9  del  decreto
legislativo 16 dicembre  2016,  n.  257  comportano  per  gli  uffici
dell'amministrazione un'attivita' istruttoria onerosa e complessa per
tutti gli investimenti, compresi quelli il cui valore e' inferiore  a
5 milioni di euro, con la conseguenza di ritenere quindi opportuno il
versamento di un contributo secondo i criteri stabiliti  all'art.  1,
comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come regolamentato dal
decreto interministeriale  9  novembre  2016,  fissando  comunque  un
importo minimo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 23  del  decreto  legislativo  16
dicembre 2016, n.  257,  le  spese  per  le  attivita'  svolte  dalla
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per  le
infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per
le attivita' di cui all'art. 9 del  medesimo  decreto  relative  alla
realizzazione  e  alla  verifica  di  impianti  e  di  infrastrutture
energetiche il cui valore e' di entita'  inferiore  a  5  milioni  di
euro, nonche'  le  spese  per  le  relative  istruttorie  tecniche  e
amministrative  e  per  le  conseguenti   necessita'   logistiche   e
operative, anche finalizzate  alle  attivita'  di  dismissione,  sono
poste a carico dei soggetti richiedenti tramite il versamento  di  un
contributo che rispecchia  i  costi  delle  attivita'  istruttorie  e
corrispondente alla percentuale prevista all'art. 1, comma 110, della
legge  23  agosto  2004,  n.  239,  come  regolamentato  dal  decreto
interministeriale 9 novembre 2016. Il versamento minimo  e'  comunque
fissato  in  un  importo  di  500  euro.  Tali  somme  sono   versate
all'entrata del bilancio dello  Stato,  da  riassegnare  su  apposito
capitolo nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico.