IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1143/2011   della
Commissione di  approvazione  della  sostanza  attiva  procloraz,  in
conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento  europeo
e del Consiglio, relativo all'immissione  sul  mercato  dei  prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di  esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto dirigenziale 6 luglio 2012 con i quali i  prodotti
fitosanitari contenenti la  sostanza  attiva  prochloraz  sono  stati
ri-registrati provvisoriamente in attesa della loro valutazione  alla
luce  dei  principi  uniformi  e  sono  stati  adeguati  alle   nuove
condizioni d'impiego stabilite dal regolamento stesso di approvazione
della sostanza attiva prochloraz che prevede solo gli  impieghi  come
fungicida e nel caso di impieghi in  pieno  campo,  le  quantita'  di
sostanza attiva non puo' superare 450 g/ha per ogni applicazione; 
  Visto il decreto di registrazione del 23 maggio 2007  e  successivi
decreti di modifica  relativi  al  rilascio  dell'autorizzazione  del
prodotto  fitosanitario  «Kinto»  (reg.  n.  12036),  contenente   le
sostanze attive prochloraz e triticonazolo a nome  dell'impresa  BASF
Italia S.p.a. con sede legale in via Marconato n. 8,  Cesano  Maderno
(Monza-Brianza) - 20811 (Italia); 
  Vista l'istanza presentata in data 31 dicembre  2011  e  successive
integrazioni di cui l'ultima in  data  7  gennaio  2014  dall'impresa
medesima  diretta  ad  ottenere  la  ri-registrazione  del   suddetto
prodotto fitosanitario secondo i principi uniformi,  sulla  base  del
dossier BAS 591 01F, conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III
del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento
(UE) n. 545/2011 della  Commissione  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato  a  quanto  previsto  dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011  della  Commissione,  nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva prochloraz; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari per via
telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del
citato fascicolo BAS 591 01F, svolta dall'Azienda  ospedaliera  Luigi
Sacco   -   Polo   universitario/Centro   internazionale   per    gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria  -  ICPS,  al  fine  della
ri-registrazione del prodotto fitosanitario sopra riportato, fino  al
31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego; 
  Vista la nota dell'ufficio  trasmessa  in  data  31  marzo  2016  e
successive note, con la quale  e'  stata  chiarita,  la  problematica
legata alla classificazione del suddetto prodotto  fitosanitario,  da
parte   dell'Istituto   superiore   di   sanita'   e   richiesta   la
documentazione per il completamento dell'iter; 
  Vista la  nota  pervenuta  in  data  9  maggio  2016  e  successive
integrazioni da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato  a
quanto richiesto dall'ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  del  prodotto   fitosanitario   in
questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data  di  scadenza
dell'approvazione    della    sostanza    attiva    prochloraz     la
ri-registrazione del prodotto fitosanitario «Kinto» (reg.  n.  12036)
alle nuove condizioni di impiego; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  E' confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre  2021,  data
di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva  prochloraz,  del
prodotto fitosanitario KINTO (reg. n. 12036), contenente le  sostanze
attive procholaz e triticonazolo, dell'impresa BASF Italia S.p.a. con
sede legale in via Marconato n. 8, Cesano Maderno  (Monza-Brianza)  -
20811 (Italia), con  e  alle  condizioni  e  sulle  colture  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate in  applicazione
dei principi uniformi. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi  e  munita
di classificazione stabilita dal titolare ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta  a  ri-etichettare
il  prodotto  fitosanitario  munito  dell'etichetta   precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 31 maggio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco