IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio  2014,   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2009  di  recepimento
della direttiva 2009/116/CE della Commissione  del  25  giugno  2009,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
regolamenti (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra  le
quali la sostanza attiva olio di paraffina (CAS 64742-46-7); 
  Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva olio
di paraffina (CAS  64742-46-7)  decade  il  31  dicembre  2019,  come
indicato nell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011; 
  Visto il regolamento 2017/555 EU della  Commissione  del  24  marzo
2017 che proroga la scadenza dell'approvazione della sostanza  attiva
al 31 dicembre 2020; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste  le  istanze  presentate  dalle  imprese  titolari  volte  ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del  dossier  relativo  al  prodotto  fitosanitario  di   riferimento
«Citrole», presentato dall'impresa Total Fluids S.a.s.,  conforme  ai
requisiti di cui all'allegato III del citato decreto  legislativo  n.
194/1995,  trasposti  nel  regolamento   (UE)   n.   545/2011   della
Commissione; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari di cui  trattasi  hanno  ottemperato  a  quanto
previsto dal decreto del 29 dicembre 2009, nei tempi e nelle forme da
esso stabiliti ed in conformita'  alle  condizioni  definite  per  la
sostanza attiva olio di paraffina (CAS 64742-46-7); 
  Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della
valutazione   del    sopracitato    fascicolo    «Citrole»,    svolta
dall'Universita' degli studi di Milano, al fine  di  ri-registrare  i
prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2020,  alle
nuove condizioni di impiego; 
  Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 27027 in  data  28  giugno
2017 con la quale e' stata richiesta all'impresa Total Fluids S.a.s.,
titolare del dossier, la documentazione ed i dati tecnico-scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto da presentarsi entro sei
mesi dalla data della medesima; 
  Viste le note con le quali l'impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  dei  prodotti  fitosanitari  sotto
indicati, ai sensi del regolamento (CE)  n.  1272/2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  31  dicembre  2020,  data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva  olio  di  paraffina
(CAS 64742-46-7), i prodotti fitosanitari  indicati  in  allegato  al
presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione  secondo
i principi uniformi di cui all'allegato VI del  regolamento  (CE)  n.
546/2011, sulla  base  del  dossier  conforme  ai  requisiti  di  cui
all'allegato  III  del  citato  decreto  legislativo   n.   194/1995,
trasposti  nel  regolamento  (UE)  n.  545/2011  della   Commissione,
relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Citrole»; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino al  31  dicembre  2020,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  olio  di  paraffina  (CAS
64742-46-7), i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente
decreto registrati al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a
fianco  indicata,  autorizzati  con  la  nuova   composizione,   alle
condizioni  e  sulle  colture  indicate  nelle  rispettive  etichette
allegate al presente decreto, fissate in  applicazione  dei  principi
uniformi. 
  La  succitata  impresa  Total  Fluids   S.a.s.   e'   tenuta   alla
presentazione  dei  dati  tecnico-scientifici  aggiuntivi   richiesti
dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munite  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La commercializzazione e  l'impiego  delle  scorte  giacenti,  sono
consentiti secondo le seguenti modalita': 
    sei mesi,  per  la  commercializzazione  da  parte  del  titolare
dell'autorizzazione  e  la  vendita  da  parte  dei  rivenditori  e/o
distributori autorizzati; 
    dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  Lo smaltimento si applica ai lotti di  prodotto  fitosanitario  che
riportano una  data  di  preparazione  immediatamente  antecedente  a
quella del presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 19 luglio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco