IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un  quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante Adozione
del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei  prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14  agosto
2012, n. 150, recante: «Attuazione della  direttiva  2009/128/CE  che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai  fini  dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del  Regolamento  (CE)  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto ministeriale del 22  aprile  2009  di  recepimento
della direttiva 2008/127/CE della commissione del 18  dicembre  2008,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
reg. (UE) n. 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le  quali  la
sostanza attiva acido gibberellico; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
acido  gibberellico  decade  il  31  agosto   2019,   come   indicato
nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il reg. 2017/195/UE della commissione del 3 febbraio 2017 che
proroga la scadenza dell'approvazione della  sostanza  attiva  al  31
agosto 2020; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad  ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   del   prodotto
fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base
del dossier relativo al prodotto fitosanitario FALGRO 4L,  presentato
dall'impresa Fine Agrochemicals Limited, conforme ai requisiti di cui
all'allegato  III  del  citato  decreto  legislativo   n.   194/1995,
trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a  quanto  previsto  dal
decreto del 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti
ed in conformita' alle condizioni definite  per  la  sostanza  attiva
acido gibberellico; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della
valutazione   del   sopracitato   fascicolo   Florgib   4L,    svolta
dall'Istituto superiore di  sanita',  al  fine  di  ri-registrare  il
prodotto fitosanitario di cui trattasi  fino  31  agosto  2020,  alle
nuove  condizioni  di  impiego  e  con  eventuale  adeguamento   alla
composizione; 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 18469  in  data  4  maggio
2017 con la quale e' stata richiesta all'Impresa  Fine  Agrochemicals
Limited  titolare  del  dossier   la   documentazione   ed   i   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato  Istituto  da
presentarsi entro 12 mesi dalla data della medesima; 
  Viste le note con le quali l'impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto alla  classificazione  del  prodotto  fitosanitario  sotto
indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2020, data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  acido  gibberellico,   il
prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n.  545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Falgro 4L»; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  31  agosto  2020,  data  di   scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  acido  gibberellico,   il
prodotto fitosanitario  indicato  in  allegato  al  presente  decreto
registrato al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata, autorizzato con la nuova composizione,  alle  condizioni  e
sulle  colture  indicate  nelle  rispettive  etichette  allegate   al
presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  La succitata impresa Fine  Agrochemicals  Limited  e'  tenuta  alla
presentazione  dei  dati  tecnico-scientifici  aggiuntivi   richiesti
dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa. 
  Sono autorizzate le modifiche di composizione nonche' le  modifiche
indicate per il  prodotto  fitosanitario  riportate  in  allegato  al
presente decreto. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munite  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La commercializzazione e  l'impiego  delle  scorte  giacenti,  sono
consentiti secondo le seguenti modalita': 
    6  mesi,  per  la  commercializzazione  da  parte  del   titolare
dell'autorizzazione  e  la  vendita  da  parte  dei  rivenditori  e/o
distributori autorizzati; 
    12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  Lo smaltimento si applica ai lotti di  prodotto  fitosanitario  che
riportano una  data  di  preparazione  immediatamente  antecedente  a
quella del presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 21 luglio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco