IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
22 agosto 2017, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2002  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi  primari  in  conseguenza  dell'evento   sismico   che   ha
interessato il territorio di alcuni comuni dell'Isola  di  Ischia  il
giorno 21 agosto 2017; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'evento sismico  che  ha  interessato  il  territorio  dei  comuni
Casamicciola Terme, Forio e  Lacco  Ameno  dell'Isola  di  Ischia  il
giorno 21 agosto 2017; 
  Considerato che tale fenomeno ha determinato  la  perdita  di  vite
umane,  feriti,  nonche'  danneggiamenti  alle  infrastrutture,  agli
edifici pubblici e privati; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in  essere  ogni  azione   urgente   finalizzata   al   soccorso   ed
all'assistenza   alla   popolazione,   nonche'   all'adozione   degli
interventi   provvisionali   strettamente   necessari   alle    prime
necessita'; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate a contrastare il contesto di  criticita'  nel  territorio
interessato dall'evento in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale in atto,  per  intensita'  ed
estensione, richiede  di  essere  fronteggiata  con  mezzi  e  poteri
straordinari in deroga alla vigente normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Campania; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1.  Al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  derivante  dall'evento
sismico di cui in premessa, l'arch.  Giuseppe  Grimaldi,  funzionario
della Giunta della Regione Campania, e' nominato commissario delegato
e  provvede  ad  assicurare  il  necessario  raccordo  tra  i  centri
operativi   e    di    coordinamento    attivati    sul    territorio
nell'immediatezza dell'evento,  ponendo  in  essere  ogni  necessaria
misura  atta  a  garantire  il  proseguimento   delle   funzioni   di
coordinamento  degli  interventi   gia'   avviati,   nonche'   quanto
ulteriormente   necessario,   definendo,   con   proprio   successivo
provvedimento, le relative modalita' organizzative. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il commissario delegato si raccorda con il prefetto  della
Provincia  di  Napoli  e  si  avvale  della  struttura  organizzativa
regionale, ivi compresi gli enti e le agenzie ad essa  facenti  capo,
della Citta' metropolitana di Napoli, oltre che, anche in qualita' di
soggetti attuatori, dei sindaci dei  comuni  interessati  dall'evento
sismico, che si avvalgono delle rispettive  strutture  organizzative,
nonche' delle altre componenti e  strutture  operative  del  Servizio
nazionale della protezione civile. L'Unita'  di  crisi  coordinamento
regionale della Campania che opera presso il  Segretariato  regionale
del MiBACT attua gli interventi nell'ambito del coordinamento di  cui
al  presente  comma  e  secondo  quanto  specificamente  previsto  al
successivo art. 6. 
  3. Per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite  dalla  presente
ordinanza, il Commissario si avvale di un comitato  tecnico  composto
da esperti di comprovata  esperienza,  in  misura  massima  di  sette
unita'. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati
con  provvedimenti  adottati  dal  commissario   delegato.   Per   la
partecipazione al comitato tecnico non e' dovuta la corresponsione di
gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. 
  4. Per le finalita' di cui al  comma  2,  il  commissario  delegato
predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art.  16,
entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,  un
piano  degli  interventi  urgenti  per  contrastare  il  contesto  di
criticita' in atto da sottoporre all'approvazione, anche per stralci,
del Capo del dipartimento della protezione civile.  Tale  piano  deve
contenere le seguenti attivita' ed interventi,  ivi  compresi  quelli
posti in essere dalla data dell'evento sismico in rassegna: 
    a) gli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a
rimuovere le situazioni di rischio,  ad  assicurare  l'indispensabile
attivita'  di  soccorso,  assistenza  e  ricovero  della  popolazione
colpita dal predetto evento calamitoso; 
    b) le attivita' necessarie inerenti alla messa in sicurezza delle
aree interessate dall'evento sismico; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a beni. 
  5. Il piano di cui al comma 4 deve  contenere  le  stime  di  costo
delle diverse tipologie di attivita' previste dal comma precedente e,
relativamente agli interventi di cui alla lettera b), deve, altresi',
contenere  la  descrizione  tecnica  di  ciascun  intervento  con  la
relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle rispettive
stime di costo. 
  6. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  16,  previa
approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile. 
  7. I contributi sono erogati  agli  eventuali  Soggetti  attuatori,
agli enti locali, nonche' alle altre componenti e strutture operative
del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  sulla  base  di
apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione  della
sussistenza del  nesso  di  causalita'  tra  l'evento  calamitoso  in
argomento ed il danno subito. Allo scopo  di  assicurare  l'immediata
attivazione degli interventi urgenti e'  consentita  l'erogazione  di
anticipazioni. 
  8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e   costituiscono
variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
 
          Avvertenza: 
               Gli allegati  tecnici  alla  presente  ordinanza  sono
          consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento  della
          protezione    civile:    www.protezionecivile.it    sezione
          provvedimenti