IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
»Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di  recepimento  della
direttiva 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile  2003,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva 2,4 DB; 
  Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva  2,4
DB decade il 31 dicembre 2013, come indicato  nell'allegato  al  Reg.
(UE) 540/2011; 
  Visto il Reg. (UE) 950/2016 della commissione 15  giugno  2016  che
proroga la scadenza dell'approvazione della  sostanza  attiva  al  31
ottobre 2017; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   dei   prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del  dossier  relativo  al  prodotto  fitosanitario  di   riferimento
MALERBANE PRATI, presentato dall'impresa AH Marks and Company Limited
ora NUFARM UK LTD, conforme ai requisiti di cui all'allegato III  del
citato decreto legislativo  194/1995,  trasposti  nel  Reg.  (UE)  n.
545/2011 della Commissione; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dal decreto 20 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da  esso
stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per la  sostanza
attiva 2,4 DB; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo Malerbane Prati, svolta dall'universita' di Milano, al fine
di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui  trattasi  fino  31
ottobre 2017, alle  nuove  condizioni  di  impiego  e  con  eventuale
adeguamento  alla  composizione   del   prodotto   fitosanitario   di
riferimento; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  dei  prodotti  fitosanitari  sotto
indicati, ai sensi del regolamento (CE)  n.  1272/2008  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva   2,4   DB,   i   prodotti
fitosanitari  indicati  in  allegato  al   presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo 194/1995, trasposti nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di  riferimento
Malerbane Prati; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio  1999  concernenti  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in vigore alla  data
di presentazione dell'istanza; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino  al  31  ottobre  2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva   2,4   DB,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con  la  nuova  composizione,  alle  condizioni  e  sulle
colture indicate nelle  rispettive  etichette  allegate  al  presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munite  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari  gia'  immessi
sul mercato alla data del presente decreto, e' consentito secondo  le
seguenti modalita': 
    sei mesi,  per  la  commercializzazione  da  parte  del  titolare
dell'autorizzazione  e  la  vendita  da  parte  dei  rivenditori  e/o
distributori autorizzati; 
    dodici mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  Lo smaltimento si applica ai lotti di  prodotto  fitosanitario  che
riportano una  data  di  preparazione  immediatamente  antecedente  a
quella del presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
 
    Roma, 19 luglio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco