IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  «Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno
dell'energia elettrica» e successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2001/77/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  27  settembre  2001  «sulla  promozione  dell'energia
elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
interno dell'elettricita'»; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  «Attuazione
della direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione  dell'energia
elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
interno dell'elettricita'»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
del 21 dicembre 2007, recante «Approvazione delle  procedure  per  la
qualificazione di impianti  a  fonti  rinnovabili  e  di  impianti  a
idrogeno,  celle  a  combustibile  e  di  cogenerazione  abbinata  al
teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi»; 
  Visto l'art. 2, commi da 143 a 154 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che dispone le modalita' di incentivazione della  produzione  di
energia elettrica mediante impianti alimentati da  fonti  energetiche
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al  31  dicembre
2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare del 18 dicembre 2008,  recante  modalita'  per  l'incentivazione
della  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili   tramite   il
meccanismo dei certificati verdi di cui  al  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del  2003,  redatto
in attuazione dell'art. 2, comma 150, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244 e successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione  dell'uso  dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Visto  il  decreto  2  marzo  2010  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico che, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  382-septies,
della citata legge n. 296 del 2006, stabilisce le modalita'  con  cui
garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della  biomassa  e
del  biogas  derivanti  da  prodotti  agricoli,  di   allevamento   e
forestali,  nell'ambito  di  intese  di  filiera,  filiera  corta   o
contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto  legislativo
n. 102 del 2005; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.»; 
  Visto l'art. 19 del decreto  6  luglio  2012,  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  che  dispone  la   conversione
certificati verdi in incentivo; 
  Visto il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge  n.  91  del  2014,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  che
stabilisce che gli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici
- GSE S.p.A. (nel seguito GSE) per lo svolgimento delle attivita'  di
gestione, di verifica  e  di  controllo,  inerenti  i  meccanismi  di
incentivazione e di sostegno, sono a  carico  dei  beneficiari  delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli
impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW; 
  Visto il decreto 24  dicembre  2014  del  Ministro  dello  sviluppo
economico che approva le tariffe per la copertura dei costi sostenuti
dal GSE, ai sensi dell'art. 25 del  decreto-legge  n.  91  del  2014,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Visto l'art. 1, comma 12 della legge 28 luglio 2016,  n.  154,  che
stabilisce che, a partire  dal  2017,  i  costi  delle  attivita'  di
controllo previste dal predetto decreto 2  marzo  2010  del  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono sostenuti  dai
destinatari degli incentivi; 
  Visto il succitato comma, che dispone, altresi',  che  il  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministro dello sviluppo economico, stabilisca per  decreto  la  quota
delle tariffe, di cui all'art. 25 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, che  il  GSE  deve  riconoscere  al  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali,  per  lo  svolgimento  di  predette
attivita'; 
  Vista  la  relazione  presentata  dal  Ministero  delle   politiche
agricole,  alimentari  e  forestali  il  21  novembre  2016,  con  la
descrizione dei costi, della programmazione  e  delle  previsioni  di
sviluppo   delle   attivita'   di   certificazione   (ivi    compreso
l'implementazione di un portale informatico  ad  hoc)  che  e'  stata
quantificata in € 200.000/anno; 
  Ritenuto, nel corso  dell'interlocuzione  tra  il  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari  e  forestali  e  il  Ministero  dello
sviluppo economico, che la medesima proposta rispetti  i  criteri  di
rispondenza ai  costi,  alla  programmazione  e  alle  previsioni  di
sviluppo delle medesime attivita', cosi' come richiesto dal succitato
art. 1, comma 12, della legge 28 luglio 2016, n. 154; 
  Considerato che i costi operativi annuali delle predette attivita',
stimati  in   circa   200.000   €,   pesano   sui   ricavi   relativi
all'applicazione  nel  2015  dei  corrispettivi  di  cui  al  decreto
ministeriale 24 dicembre 2014 per un ammontare complessivo pari  allo
0,22%  e  costituiscono  all'incirca  il  2%  dei  ricavi   derivanti
dall'applicazione dei succitati corrispettivi ai soli beneficiari dei
meccanismi di incentivazione e di  sostegno,  che  producono  energia
elettrica da biomassa, biogas e bioliquidi; 
  Considerato che i costi operativi annuali delle predette  attivita'
hanno  un  peso  relativo  e  di  cosi'  bassa  entita'  da   trovare
remunerazione  diretta   tramite   i   ricavi   del   GSE   derivanti
dall'applicazione dei corrispettivi posti attualmente  a  carico  dei
produttori di energia elettrica da  biomassa,  biogas  e  bioliquidi,
senza che vi sia necessita' di istituire un corrispettivo  aggiuntivo
in capo ai soli beneficiari dei controlli di cui al succitato decreto
2 marzo 2010; 
  Considerato che, qualora il  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali riscontri un  incremento  delle  attivita'  e,
conseguentemente,  dei  costi  associati  allo  svolgimento  di  tali
verifiche, sara' necessario valutare l'opportunita'  dell'istituzione
di una  tariffa  aggiuntiva,  a  carico  dei  produttori  di  energia
elettrica che chiedano l'accesso ai meccanismi di  incentivazione  di
cui al decreto 2 marzo 2010; 
  Considerati i commi 2 e 3 dell'art. 25 del decreto-legge 24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, che stabiliscono che  le  tariffe  di  cui  al  decreto
ministeriale 24 dicembre 2014 sono  valide  per  un  triennio  e  che
saranno nuovamente definite a partire dal  2018  da  un  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  sulla  base  di  una  proposta
presentata dal GSE; 
  Vista la delibera n. 163/2013/R/com che  dispone  gli  obblighi  di
separazione  contabile  (unbundling)  e  i   relativi   obblighi   di
comunicazione in capo al GSE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  stabilisce  l'entita'  e  le  modalita'  di
versamento  della  quota  delle  tariffe  di  cui  all'art.  25   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali a copertura dei costi delle
attivita' di controllo che esso svolge, nel rispetto del decreto  del
2 marzo 2010 e s.m.i..