IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  recante  istituzione  del
servizio nazionale di Protezione civile; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e  in  particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle  Stato,  e  in
particolare  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine   di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che,  per  le
leggi di settore, ha previsto la  soppressione  delle  erogazioni  di
contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalle  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e  in  particolare
l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che, a partire
dall'anno 2014, la somma di euro  20  milioni  risulta  iscritta  nel
fondo unico per l'edilizia scolastica  di  competenza  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, nel quale si  e'  stabilito  di  demandare  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle  risorse  di  cui  al
Fondo  per  interventi  straordinari  di  cui  all'art.  32-bis   del
decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della Protezione civile, 14 settembre 2005; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della Protezione civile, 14 gennaio 2008; 
  Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19  maggio  2010,  n.
3879, 2 marzo 2011, n.  3927,  che  hanno  stabilito  gli  interventi
ammissibili a finanziamento, individuato  le  relative  procedure  di
finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le  risorse
dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto  Fondo
agli interventi previsti dall'art.  2,  comma  276,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre 2015 (di seguito dPCM del 12 ottobre 2015), su  proposta  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  con  il
quale sono stati definiti i termini  e  le  modalita'  di  attuazione
degli  interventi  di  adeguamento  strutturale  e  antisismico,   in
attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107,
nonche'  ripartite  su  base  regionale  le  risorse  relative   alle
annualita' 2014 e 2015; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del predetto dPCM del 12 ottobre 2015  che
stabilisce che la ripartizione  delle  risorse  finanziarie  relative
alle annualita' 2016 e seguenti e' effettuata  con  appositi  decreti
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito il Dipartimento della Protezione  civile,  sulla  base  delle
disponibilita' finanziarie a favore delle Regioni  e  delle  Province
autonome   beneficiarie   nonche'   sulla   base   degli    eventuali
aggiornamenti  dei  livelli  di  rischiosita'  sismica  delle  scuole
esistenti; 
  Visto il verbale dell'Osservatorio del 17 gennaio 2017 con il quale
Regioni, Province e Comuni concordano di procedere alla  ripartizione
delle risorse relative alle annualita'  2016  e  2017  utilizzando  i
medesimi criteri contenuti nel dPCM 12 ottobre 2015; 
  Considerato che e' necessario  procedere  alla  ripartizione  della
rata complessiva relativa alle annualita' 2016  e  2017,  pari  ad  €
40.000.000,00, tra le Regioni e le Province autonome, sulla base  dei
medesimi criteri individuati nel dPCM  12  ottobre  2015  e  relativi
allegati; 
  Dato atto che sul capitolo 7105 di riferimento del finanziamento e'
stato  disposto  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un
accantonamento pari ad € 13.595.768,00, poi divenuto taglio di  spesa
definitivo; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza  unificata  del  23  febbraio
2017; 
  Considerato che in sede di conferenza  unificata  del  23  febbraio
2017 le Regioni hanno deciso che il taglio da applicare  al  presente
finanziamento dovesse essere applicato a tutte le Regioni; 
  Dato atto che quindi la somma da ripartire  tra  le  Regioni  sulla
base degli stessi criteri individuati nel dPCM 12  ottobre  2015,  in
virtu' del predetto taglio, e' pari ad € 26.404.232,00 in luogo degli
€ 40.000.000,00 originariamente stanziati; 
  Ritenuto sulla base di quanto previsto  dal  dPCM  del  12  ottobre
2015, di dover ripartire la quota, pari ad €  26.404.232,00  relativa
alle annualita' 2016 e 2017, tra le Regioni e le Province autonome; 
  Sentito il Dipartimento della Protezione civile che ha espresso  il
proprio parere di competenza in data 7 giugno 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ripartizione risorse 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di euro € 26.404.232,00, relativa  alle  annualita'
2016 e 2017, destinate all'attuazione di  interventi  di  adeguamento
strutturale e  antisismico  degli  edifici  del  sistema  scolastico,
nonche' alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli  edifici
esistenti, laddove  indispensabili  a  sostituire  quelli  a  rischio
sismico, e' ripartita, sulla base dei  medesimi  criteri  individuati
nel dPCM del 12 ottobre 2015, tra le Regioni e le  Province  autonome
nel seguente modo: 
    
 
         ===================================================
         |       Regione       |   Annualita' 2016-2017    |
         +=====================+===========================+
         |Abruzzo              |               € 866.058,81|
         +---------------------+---------------------------+
         |Basilicata           |               € 485.837,87|
         +---------------------+---------------------------+
         |Calabria             |             € 2.273.404,38|
         +---------------------+---------------------------+
         |Campania             |             € 4.517.764,10|
         +---------------------+---------------------------+
         |Emilia Romagna       |             € 1.848.296,24|
         +---------------------+---------------------------+
         |Friuli Venezia Giulia|               € 641.622,84|
         +---------------------+---------------------------+
         |Lazio                |             € 2.806.769,86|
         +---------------------+---------------------------+
         |Liguria              |               € 401.344,33|
         +---------------------+---------------------------+
         |Lombardia            |             € 1.299.088,21|
         +---------------------+---------------------------+
         |Marche               |               € 897.743,89|
         +---------------------+---------------------------+
         |Molise               |               € 277.244,44|
         +---------------------+---------------------------+
         |Piemonte             |               € 356.457,13|
         +---------------------+---------------------------+
         |Provincia Autonoma di|                           |
         |Bolzano              |               € 139.942,41|
         +---------------------+---------------------------+
         |Provincia Autonoma di|                           |
         |Trento               |                     € 0,00|
         +---------------------+---------------------------+
         |Puglia               |             € 1.600.096,46|
         +---------------------+---------------------------+
         |Sardegna             |                     € 0,00|
         +---------------------+---------------------------+
         |Sicilia              |             € 3.952.713,53|
         +---------------------+---------------------------+
         |Toscana              |             € 1.499.760,38|
         +---------------------+---------------------------+
         |Umbria               |               € 549.208,03|
         +---------------------+---------------------------+
         |Valle d'Aosta        |                     € 0,00|
         +---------------------+---------------------------+
         |Veneto               |             € 1.990.879,09|
         +---------------------+---------------------------+
         |Totale               |            € 26.404.232,00|
         +---------------------+---------------------------+
 
  2. Il finanziamento relativo alle Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  ammontante  alla  somma  complessiva  di  €  139.942,41  e'
acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell'art. 2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  3. La quota di competenza regionale cosi' come individuata al comma
1, e' assegnata alle singole Regioni e alle Province autonome tenendo
conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano
i diversi territori.