IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  concernente
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18  ottobre
2016, n. 244; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  concernente  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9
febbraio 2017, n. 33; 
  Visto  il  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,   concernente
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo»,  ed  in   particolare
contenente l'istituzione di fondi per la ricostruzione e di una  zona
franca urbana, nonche' la proroga della sospensione  e  rateizzazione
dei tributi sospesi e degli incentivi, e  una  compensazione  per  la
perdita del gettito TARI,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
aprile 2017, n. 95; 
  Visto l'art. 11 del suddetto decreto-legge n. 8 del 2017, il  quale
ha previsto che: 
    «Fermo restando l'obbligo di  versamento  entro  il  16  dicembre
2017, per il pagamento dei tributi  oggetto  di  sospensione  di  cui
all'art. 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' per i  tributi
dovuti nel periodo dal 1°  dicembre  2017  al  31  dicembre  2017,  i
titolari di reddito di impresa  e  di  reddito  di  lavoro  autonomo,
nonche' gli esercenti  attivita'  agricole  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633
possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un
finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare  il  30
novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori  possono
contrarre  finanziamenti,  da  erogare  alla  medesima  data  del  30
novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del
30 novembre  2018,  secondo  contratti  tipo  definiti  con  apposita
convenzione tra Cassa depositi e prestiti - S.p.a.  e  l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino  ad  un
ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno  2017,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono concesse le garanzie  dello  Stato  di  cui  al
presente  comma  e  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'   di
operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente
comma sono  elencate  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  di  cui  all'art.  31  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 3); 
    «Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio  2018  al  31
dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al  comma  3,  il
relativo  versamento  avviene  in  un'unica  soluzione  entro  il  16
dicembre 2018.  Per  assolvere  tale  obbligo,  i  medesimi  soggetti
possono altresi' richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo
di 180 milioni di  euro,  il  finanziamento  di  cui  al  comma  3  o
un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.» (comma
4); 
    «Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui  al  comma  3  mediante  un  credito  di
imposta di importo pari all'importo relativo agli  interessi  e  alle
spese  dovuti.  Il  credito  di  imposta  e'  utilizzabile  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  senza
applicazione dei limiti di cui all'art. 34 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388 e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ovvero puo' essere  ceduto  secondo  quanto  previsto  dall'art.
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 e successive modificazioni. La quota  capitale  e'  restituita
dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal  1°
gennaio 2020 e dal 1° gennaio  2021  in  cinque  anni.  Il  piano  di
ammortamento e' definito nel contratto di finanziamento e prevede che
gli interessi e le spese dovuti per i  relativi  finanziamenti  siano
riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.» (comma 5); 
    «I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a  ruolo  di  riscossione.  Il  credito  iscritto  a  ruolo  e'
assistito dai medesimi privilegi  che  assistono  i  tributi  per  il
pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento.» (comma 6); 
    «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da
adottare entro il 31  maggio  2017,  sono  stabiliti  i  tempi  e  le
modalita' di trasmissione all'Agenzia delle  entrate,  da  parte  dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti  erogati  e
al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma  6.»  (comma
7); 
    «Ai fini del monitoraggio dei limiti di  spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
delle compensazioni  effettuate  dai  soggetti  finanziatori  per  la
fruizione del credito d'imposta  e  i  dati  trasmessi  dai  soggetti
finanziatori.» (comma 8); 
    «L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8  e'  riconosciuto  ai  soggetti
esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei limiti  di  cui  ai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un  registro
degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3  per  la  verifica
del rispetto della disciplina in materia di aiuti di  Stato.»  (comma
9); 
    «Agli oneri, in termini di fabbisogno  di  cassa,  derivanti  dai
commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l  'anno  2017  e  a  180
milioni di euro per l'anno  2018  e  seguenti  si  provvede  mediante
versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti  presso
la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto  sulle
sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme  gestite
presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per  un
importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di  euro
per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e  ambientali  per
un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro
per il 2018.» (comma 11); 
    «Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni
di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per I 'anno 2018,  a
9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di  solo
indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno  2017,  a
10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a  4,80  milioni
di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per  l'anno  2023,  a
0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25  milioni  di  euro  per
l'anno 2025 si provvede [omissis].» (comma 13); 
  Visto  il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina del fallimento, del
concordato  preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e   della
liquidazione coatta amministrativa»; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  alla  concessione   delle
garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi
dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,
nonche'  alla  definizione  dei  criteri   e   delle   modalita'   di
operativita' delle garanzie stesse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 11, commi 3  e  4,
del  decreto-legge  9  febbraio   2017,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dalla Cassa depositi
e prestiti S.p.A. ai soggetti autorizzati all'esercizio del  credito,
sono assistiti dalla garanzia dello Stato; 
  2. La garanzia dello Stato  e'  incondizionata,  irrevocabile  e  a
prima richiesta; 
  3. La garanzia dello  Stato  e'  concessa  alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. e permane sino allo scadere del termine di  ricezione
delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3; 
  4. La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso  di
inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A.  e
assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e  interessi,
relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto  previsto
dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  le
cui condizioni finanziarie devono tener conto  della  garanzia  dello
Stato; 
  5. A seguito dell'intervento della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo, lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore.