IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  il
«Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia»  e
successive modificazioni e integrazioni, e,  in  particolare,  l'art.
106,  che  prevede  che  «l'esercizio  nei  confronti  del   pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi  forma
e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un
apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia» e l'art. 112, che  dispone
l'obbligo  di  iscrizione  dei  confidi  non  tenuti   all'iscrizione
all'albo di cui all'art.  106  in  un  elenco  tenuto  dall'Organismo
previsto dall'art. 112-bis del medesimo decreto legislativo; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la  quale  la
Commissione europea ha approvato  il  «metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di
Stato N 182/2010 - Italia); 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)» e, in particolare, il comma 54 dell'art. 1,  che
definisce misure per la  crescita  dimensionale  e  il  rafforzamento
patrimoniale dei confidi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  190  del  28  giugno
2014; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
aprile 2015, n. 53, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante
norme in materia  di  intermediari  finanziari  in  attuazione  degli
articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma  1-bis,  della
legge 30 aprile 1999, n. 130»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  3  gennaio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  40
del 17 febbraio 2017, adottato in attuazione  del  predetto  art.  1,
comma 54, della legge n.  147  del  2013,  recante  i  criteri  e  le
modalita' di concessione di agevolazioni  finalizzate  a  favorire  i
processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della  solidita'
patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei  fidi  (confidi)
sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli  che
realizzano   operazioni   di   fusione   finalizzate   all'iscrizione
nell'elenco o  nell'albo  degli  intermediari  vigilati  dalla  Banca
d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete  finalizzati  al
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei  confidi
aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari
ad almeno 150 milioni di euro; 
  Visti, in particolare, l'art. 7,  comma  3,  del  predetto  decreto
interministeriale,  che  prevede  che  le  richieste  di  accesso  al
contributo sono inviate al Ministero dello sviluppo economico con  le
modalita' e nei termini indicati con successivo  provvedimento  dello
stesso Ministero, nonche' l'art. 14, comma 2, che prevede che con  il
medesimo provvedimento possono essere forniti  chiarimenti  operativi
in  merito  a   specifiche   disposizioni   contenute   nel   decreto
interministeriale 3 gennaio 2017; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese 23 marzo 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  77  del  1°  aprile  2017,
adottato  ai  sensi  dei  citati  articoli  7  e   14   del   decreto
interministeriale 3 gennaio 2017, recante le modalita'  e  i  termini
per  la  presentazione  delle  richieste   di   contributo,   nonche'
indicazioni  e  chiarimenti  operativi   in   merito   a   specifiche
disposizioni dello stesso decreto interministeriale; 
  Considerata la situazione di difficolta'  nell'accesso  al  credito
delle  piccole  e  medie  imprese,  riconducibile   alla   messa   in
liquidazione di taluni organismi di garanzia, tra cui i confidi,  che
hanno interrotto l'attivita' di rilascio di garanzie alle  banche  su
finanziamenti; 
  Ritenuto opportuno, al fine di limitare le  ripercussioni  negative
per le piccole e medie imprese garantite,  adottare  adeguate  misure
che favoriscano il subentro, da parte di  confidi  non  sottoposti  a
procedure di liquidazione, nelle garanzie rilasciate  ad  imprese  in
bonis da parte di societa' ed enti di garanzia posti in liquidazione; 
  Accertato che sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per  la
crescita sostenibile risultano disponibili, al  netto  degli  impegni
gia'  assunti,  risorse  sufficienti   alla   copertura   finanziaria
dell'intervento di cui al presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
  a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
  b) «decreto 3 gennaio 2017»: il decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 40 del 17 febbraio 2017,  che  definisce,  in  attuazione
dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  misure
per la crescita dimensionale  e  il  rafforzamento  patrimoniale  dei
confidi; 
  c)  «confidi»:  i  soggetti  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326  e  successive
modificazioni e integrazioni, iscritti  all'albo  degli  intermediari
finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385 recante il «Testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni e  che  hanno
presentato al Ministero domanda di ammissione alla misura; 
  d) «misura»: la misura volta a  favorire  i  processi  di  crescita
dimensionale e di  rafforzamento  della  solidita'  patrimoniale  dei
consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 1, comma 54,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  e) «PMI»: le piccole e medie  imprese  in  possesso  dei  requisiti
dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio  2003;  le  PMI  non  devono  presentare  le
caratteristiche di impresa in difficolta' come definita dall'art.  2,
punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014; 
  f) «finanziamenti»: i finanziamenti di  qualsiasi  durata  concessi
esclusivamente a PMI;  alla  data  del  subentro  dei  confidi  nelle
garanzie rilasciate da societa' ed enti di garanzia, i  finanziamenti
non devono risultare in sofferenza sulla posizione globale di rischio
elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui  alla
deliberazione del Comitato interministeriale  per  il  credito  e  il
risparmio (CICR) 29 marzo 1994; 
  g) «procedura informatica»: le procedure  per  la  presentazione  e
gestione documentale delle  richieste  di  contributo  presentate  ai
sensi del presente decreto, disponibile nell'apposita sezione «misure
per la crescita dimensionale  e  il  rafforzamento  patrimoniale  dei
confidi» del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).