IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n.  178/2002  del  28  gennaio  2002  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento  europeo  del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva 87/250  CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e  il  regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto, in particolare, l'art. 31 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 che ha  istituito  l'indicazione  facoltativa  di  qualita'
«prodotto di montagna»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  665/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  condizioni
d'uso  dell'indicazione  facoltativa   di   qualita'   «prodotto   di
montagna»; 
  Visto, in particolare, l'art. 6  del  citato  regolamento  delegato
(UE) n.  665/2014  che  concede  una  deroga  per  le  operazioni  di
trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari
in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013,  per  la
macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse,
per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti
possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purche' la
distanza non sia superiore a 30 km; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109  e  successive
modifiche recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396  CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e  la  pubblicita'  dei
prodotti alimentari; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
del 30 dicembre 2003 recante «Modalita' di iscrizione dei prodotti  a
denominazione  di  origine  protetta  e  ad  indicazione   geografica
protetta nell'albo dei prodotti di montagna»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo  alla  semplificazione
della gestione della PAC 2014-2020; 
  Considerato che il regolamento delegato (UE) n.  665/2014  consente
agli  Stati  membri  di  decidere  se  applicare  o  meno  la  deroga
all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di  qualita'  «prodotto  di
montagna» per le operazioni di trasformazione per  la  produzione  di
latte e prodotti lattiero-caseari svolte al di fuori  delle  zone  di
montagna; 
  Considerato  che   vincoli   naturali   possono   pregiudicare   la
disponibilita' di impianti di trasformazione adeguati nelle  zone  di
montagna e rendere difficile e poco redditizia la trasformazione  del
latte; 
  Considerato  che  le  operazioni  di   trasformazione   del   latte
effettuate in prossimita' delle zone di  montagna,  non  alterano  la
natura dei prodotti per quanto riguarda la loro provenienza  da  zone
di montagna e che pertanto e' opportuno concedere una deroga  per  lo
svolgimento di tali operazioni al di fuori delle zone di montagna; 
  Considerato che e' necessario conformare la normativa  nazionale  a
quella europea e abrogare il decreto ministeriale  30  dicembre  2003
recante «Modalita' di iscrizione  dei  prodotti  a  denominazione  di
origine protetta e ad indicazione geografica protetta  nell'albo  dei
prodotti di montagna»; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 22 giugno 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Campo di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina  in  conformita'  al  regolamento
(UE) n. 1151/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 665/2014: 
    a) le condizioni  di  utilizzo  dell'indicazione  facoltativa  di
qualita' «prodotto di montagna»; 
    b) la  concessione  della  deroga  all'utilizzo  dell'indicazione
facoltativa di qualita' «prodotto  di  montagna»  per  operazioni  di
trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna; 
    c) gli adempimenti degli operatori; 
    d) monitoraggio e controlli. 
  2. Ai sensi del presente decreto s'intendono per: 
    a) «zone di montagna»: le aree ubicate  nei  comuni  classificati
totalmente  montani  e  parzialmente  montani,  di  cui  all'art.  32
paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei piani di  sviluppo
rurale delle rispettive regioni; 
    b)   «trasformazione»:   qualsiasi   azione   che   provoca   una
modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento
termico,   affumicatura,   salagione,   stagionatura,    maturazione,
essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o  una  combinazione
di tali procedimenti; 
    c)  «prodotti  non  trasformati»:  i  prodotti   alimentari   non
sottoposti a trasformazione, compresi prodotti che siano stati divisi
separati,  sezionati,  affettati,   disossati,   tritati,   scuoiati,
frantumati,  tagliati,  puliti,  rifilati,   decorticati,   macinati,
refrigerati, congelati, surgelati o scongelati; 
    d) «prodotti trasformati»:  prodotti  alimentari  ottenuti  dalla
trasformazione di prodotti non  trasformati.  Tali  prodotti  possono
contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire
loro caratteristiche specifiche.