IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alle seguenti finalita': 
  a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
  b) il rafforzamento della struttura produttiva,  il  riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
  c) la promozione della  presenza  internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  che  prevede
che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, fatto salvo  il
rispetto dei requisiti, delle priorita' e delle  modalita'  attuative
previste  dal  decreto  stesso,  possano  essere  utilizzate  per  il
finanziamento degli interventi non abrogati ai  sensi  dell'art.  23,
comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  tra  i  quali  gli
interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112; 
  Visto, infine, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che,  al
comma 2, prevede che il  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle
regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la  gestione
delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4,
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  in  materia  di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo, di  cui  all'art.  43  del
decreto-legge n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 23 luglio 2015, n. 169, riportante modifiche  e  integrazioni  al
decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  8  novembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 21 dicembre 2016, n. 297, recante  modifiche  al  decreto  del  9
dicembre 2014 e con il quale e' stata introdotta, con  l'art.  9-bis,
la possibilita' di sottoscrivere «Accordi di sviluppo  per  programmi
di rilevante dimensione» prevedendo, altresi', che «il Ministro dello
sviluppo economico puo' riservare una quota delle risorse disponibili
per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione  degli
Accordi»; 
  Visto, l'art. 4, comma 6, del sopra richiamato decreto  9  dicembre
2014 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che specifici
accordi di programma, sottoscritti dal  Ministero  e  dalle  regioni,
dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possono destinare una
quota  parte  delle  risorse  disponibili  per   l'attuazione   degli
interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di  iniziative
di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema
produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  agosto
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 14 ottobre 2016, n. 241, che destina 50 milioni di euro a  valere
sulle disponibilita' del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  allo
strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per la  realizzazione
di programmi di sviluppo industriale o di tutela ambientale,  di  cui
rispettivamente agli articoli 5 e 6 del decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico   9   dicembre   2014,   concernenti   iniziative
imprenditoriali da attuare nelle regioni del centro-nord del Paese; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del  predetto  decreto  9
agosto 2016 che prevede che il 50 per cento delle risorse finanziarie
destinate allo strumento contratti di sviluppo siano  riservate  alla
copertura finanziaria  delle  iniziative  oggetto  degli  accordi  di
programma sottoscritti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto  9
dicembre 2014, entro il 30 giugno 2017; 
  Considerato che le predette risorse finanziarie, pari a 50  milioni
di euro, accantonate con il decreto  9  agosto  2016,  ad  oggi,  non
risultano impegnate; 
  Considerata,  altresi',  l'esigenza  di  garantire   una   gestione
efficiente delle  risorse  finanziarie  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile  e,  nel  contempo,  di   continuare   a   sostenere   la
competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto
di accordi tra pubbliche amministrazioni,  attraverso  interventi  in
grado di esercitare  un  significativo  impatto  sullo  sviluppo  del
sistema produttivo nazionale e sull'occupazione; 
  Ritenuto opportuno, al fine di  garantire  il  perseguimento  delle
finalita' individuate dalla  normativa  attuativa  dei  Contratti  di
sviluppo, di  destinare  la  dotazione  finanziaria  individuata  dal
decreto 9 agosto 2016 alla sottoscrizione degli accordi di  programma
e degli accordi di sviluppo di cui rispettivamente all'art. 4,  comma
6 e all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche
e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  del  9
                             agosto 2016 
 
  1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  14
ottobre 2016, n. 241, e' modificato come segue: 
  a) all'art. 1, il comma 1, e' sostituito dal seguente:  «Una  quota
pari  a  euro   50.000.000,00   delle   risorse   disponibili   sulla
contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la  crescita  sostenibile
e' destinata  al  finanziamento  dello  strumento  dei  contratti  di
sviluppo per la realizzazione dei programmi di cui  agli  articoli  5
(Programmi  di  sviluppo  industriale)  e  6  (Programmi  di   tutela
ambientale) del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  9
dicembre 2014 da attuare nelle regioni del centro -  nord  del  Paese
oggetto  di  accordi  di  programma  ovvero   accordi   di   sviluppo
sottoscritti, rispettivamente,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  6  e
dell'art. 9-bis, del predetto decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.»; 
  b) all'art. 1, il comma 3 e' abrogato. 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal  decreto  di  cui  al
comma 1 non espressamente modificato. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 agosto 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

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