IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   102,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di  altra   fiscalita'
immobiliare, di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza
locale, nonche' di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124; 
  Visto  in  particolare,  il  comma  5  dell'art.   6   del   citato
decreto-legge n. 102 del 2013  che  istituisce  presso  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un  Fondo  destinato   agli
inquilini morosi incolpevoli; 
  Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano si provveda  al  riparto  delle  risorse
assegnate al predetto Fondo  nonche'  a  stabilire  i  criteri  e  le
priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
condizioni di  morosita'  incolpevole  che  consentono  l'accesso  ai
contributi; 
  Considerato, altresi', che il  medesimo  comma  stabilisce  che  le
risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle  regioni  che
abbiano emanato norme per la riduzione  del  disagio  abitativo,  che
prevedano  percorsi  di  accompagnamento  sociale  per   i   soggetti
sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali  e  che,  a
tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali  del  Governo  adottino
misure  di  graduazione  programmata  dell'intervento   della   forza
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto; 
  Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti
per l'emergenza abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per
l'Expo 2015» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
2014, n. 80; 
  Visto  in  particolare  il  comma  2   dell'art.   1   del   citato
decreto-legge n. 47 del 2014 con il  quale  la  dotazione  del  Fondo
risulta essere per l'anno 2017 di 36,03 milioni di euro; 
  Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014  registrato  alla
Corte  dei  conti  -  Ufficio  di  controllo  atti  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno  2014,  registro
1, foglio n. 2762, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14  luglio
2014, n. 161 con il  quale  e'  stato  effettuato  il  riparto  delle
risorse assegnate al Fondo per l'anno  2014,  nonche'  individuati  i
criteri per  il  riparto  della  disponibilita'  del  Fondo  medesimo
nonche' quelli per  la  definizione  di  morosita'  incolpevole,  per
l'accesso, il dimensionamento dei contributi  e  le  priorita'  nella
concessione dei contributi e fornite indicazioni per  l'adozione,  da
parte  dei   comuni,   di   misure   alla   graduazione   programmata
dell'intervento della forza pubblica e modalita' per il  monitoraggio
per l'utilizzo delle risorse ripartite; 
  Visto,  altresi',  il  decreto  interministeriale  30  marzo  2016,
registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  -  in  data  5  luglio  2016,
registro 1, foglio n. 2141, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  25
luglio 2016, n. 172 con il quale e' stato effettuato il riparto delle
risorse assegnate  al  Fondo  per  l'anno  2016,  nonche'  rivisti  i
criteri, le procedure, e le modalita' di  accesso  ai  contributi  al
fine  di  rendere  maggiormente  efficace  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate al Fondo anche in considerazione del  carattere  innovativo
che il Fondo inquilini morosi incolpevoli riveste; 
  Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, con il quale sono stati abrogati, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e  che
conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di  Trento  e
Bolzano erogazioni a carico del  bilancio  dello  Stato  previste  da
leggi di settore; 
  Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero
dell'interno sugli sfratti  in  Italia  pubblicato  nel  maggio  2016
relativo agli sfratti registrati nel territorio nazionale nel 2015; 
  Considerato che, a seguito di richiesta  dell'ANCI,  la  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  ha  ritenuto  opportuno  sottoporre  i
precedenti decreti di riparto alla Conferenza unificata anziche' alla
Conferenza Stato-Regioni, come invece previsto dall'art. 6, comma  5,
del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  Stato-Regioni  nella
seduta del 23 febbraio 2017  (documento  rep.  atti  29/CSR)  che  ha
stabilito le modalita'  del  concorso  regionale  agli  obiettivi  di
finanza  pubblica  ed  il  conseguente  stanziamento  residuo  di   €
11.537.223,95 del Fondo inquilini morosi incolpevoli; 
  Vista la nota in data 13 marzo 2013, prot.  4497  del  Dipartimento
per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri con la quale e' stata trasmessa  la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria dello Stato n. 39938 del 10 marzo  2017
in  ordine  alla  riduzione,  ai  sensi  di  quanto  stabilito  nella
sopracitata intesa, di € 24.492.776,05 della disponibilita' del Fondo
inquilini morosi incolpevoli per l'anno 2017; 
  Sentita la Conferenza unificata nella  seduta  del  30  marzo  2017
sulla proposta effettuata dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50  recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo» convertito,  con  modifiche,
dalla legge 21 giugno 2017, n.  96  che  ha  stabilito  un  ulteriore
accantonamento  di   €   474.766,00   sulla   disponibilita'   di   €
11.537.223,95; 
  Considerato pertanto che la dotazione per  l'anno  2017  del  Fondo
inquilini  morosi  incolpevoli  risulta,  per   gli   effetti   delle
sopracitate riduzioni, pari ad € 11.062.457,95; 
  Ritenuto comunque  di  procedere  ad  un  sollecito  riparto  della
suddetta disponibilita' per l'anno 2017 di € 11.062.457,95 al fine di
dare ulteriori risposte al disagio abitativo degli  inquilini  morosi
incolpevoli; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2017 
 
  1. La residua disponibilita' per l'anno 2017  del  Fondo  destinato
agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art.  6,  comma  5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ridotta da 36,03  milioni  ad  €
11.062.457,95 a seguito  dell'intesa  Stato-Regioni  raggiunta  nella
seduta del 23 febbraio 2017  e  dell'ulteriore  accantonamento  di  €
474.766,00 stabilito dall'art. 13 del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, e' ripartita in proporzione  al  numero  di  provvedimenti  di
sfratto per morosita' emessi, registrato dal  Ministero  dell'interno
al 31 dicembre 2015, per il 30% tra le regioni  Piemonte,  Lombardia,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche,  Umbria,  Lazio,  Campania,
Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte  le  regioni  e  le
province autonome, secondo l'allegato A), che forma parte  integrante
del presente decreto. 
  2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione  abitativa,  di
cui all'elenco approvato con delibera CIPE  n.  87  del  13  novembre
2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco  ai
sensi del comma 2-ter dell'art. 9 del citato decreto-legge  28  marzo
2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23  maggio  2014,  n.
80, i comuni capoluogo di provincia  attualmente  non  inclusi  ed  i
comuni ad alto disagio  abitativo  individuati  dalle  programmazioni
regionali cui destinare le risorse del Fondo unitamente ad  eventuali
stanziamenti regionali. Qualora le regioni adottino o  aggiornino  le
linee guida da seguire da parte degli organismi  comunali  incaricati
delle attivita' di cui al presente  decreto  ne  danno  comunicazione
alle Prefetture  competenti  per  territorio  e  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Le regioni assicurano  il  monitoraggio  sia  sull'utilizzo  dei
fondi di cui al presente decreto  che  degli  eventuali  stanziamenti
regionali,  secondo   specifiche   definite   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Le risorse residue poste in  capo  ai  comuni,  a  valere  sulle
ripartizioni 2014 e 2015, possono essere utilizzate  sulla  base  dei
criteri  stabiliti  nel  decreto  interministeriale  30  marzo  2016,
registrato alla Corte dei conti in data 5 luglio  2016,  registro  1,
foglio n. 2141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  luglio  2016,
n. 172. Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel sopracitato
decreto 30 marzo 2016. 
  Il presente decreto, successivamente alla  registrazione  da  parte
degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° agosto 2017 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                             e dei trasporti          
                                                 Delrio               
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-3354