IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico  per  la  nutrizione  e  la  sanita'  animale  e  la
composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la domanda presentata in data 19  gennaio  2017  dall'Impresa
Globachem  NV,  con  sede   legale   in   Brustem   Industriepark   -
Lichtenberglaan  2019  3800  Sint-Truiden  (Belgio),  finalizzata  al
rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario  «Naceto»,  a
base delle sostanze attive  flufenacet  e  diflufenican,  secondo  la
procedura del riconoscimento  reciproco  prevista  dall'art.  40  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto  il  versamento  effettuato  ai  sensi  del  citato   decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2016/950   della
Commissione del 15 giugno  2016  recante  deroga  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date  di  scadenza
dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui flufenacet,  fino
al 31 ottobre 2017, 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   540/2011   della
Commissione del 25  maggio  2011  per  quanto  riguarda  le  date  di
scadenza   dell'approvazione   delle   sostanze   attive,   tra   cui
diflufenican, fino al 31 dicembre 2018; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione comprende  anche  quella  necessaria
per effettuare  una  valutazione  di  tipo  comparativo,  poiche'  il
prodotto  fitosanitario  contiene  sostanze  attive  candidate   alla
sostituzione; 
  Considerato, altresi', che detta documentazione e' stata  esaminata
dall'istituto convenzionato  Universita'  degli  studi  di  Milano  -
Bicocca  e  che  l'autorizzazione  di  cui  trattasi  e'  gia'  stata
rilasciata per lo stesso uso e con pratiche agricole  comparabili  in
un altro Stato membro Repubblica Ceca; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 23 maggio 2017 con la  quale  e'
stata richiesta  la  documentazione  di  completamento  dell'iter  di
autorizzazione; 
  Vista la nota del 26 giugno  2017  da  cui  risulta  che  l'impresa
medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Globachem NV, con sede legale in Brustem  Industriepark -
Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden (Belgio), e' autorizzata, fino
al  31  ottobre  2018,  ad  immettere  in   commercio   il   prodotto
fitosanitario NACETO, a  base  delle  sostanze  attive  flufenacet  e
diflufenican  con  la  composizione  e   alle   condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Repubblica Ceca. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dagli
stabilimenti delle imprese estere: 
    Schirm GmbH - Geschwister Scholl Str.  127,  D-39218  schonebeck,
Germania; 
    Phyteurope - Z.I. de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay - Francia. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1 - 3 - 5 - 10. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16944. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 17 luglio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco