IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico  per  la  nutrizione  e  la  sanita'  animale  e  la
composizione della sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del  Regolamento  (CE)  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la domanda presentata in data 1° agosto 2016 dall'Impresa UPL
Europe Ltd, con  sede  legale  in  The  Centre  -  Birchwood  Park  -
Warrington  WA3  6YN   Cheshire   (UK),   finalizzata   al   rilascio
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario QUICKPHOS 56 GE a base
della sostanza attiva alluminio fosfuro,  secondo  la  procedura  del
riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del  regolamento  (CE)
n. 1107/2009; 
  Visto  il  versamento  effettuato  ai  sensi  del  citato   decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   540/2011   della
Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate, tra cui
alluminio fosfuro, fino al 31 agosto 2019; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato  membro  Polonia,
e' stata esaminata e valutata positivamente  da  parte  dell'Istituto
convenzionato, Centro Internazionale per  gli  Antiparassitari  e  la
Prevenzione Sanitaria ICPS; 
  Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016; 
  Vista la nota del 16 maggio 2017 con la quale  e'  stato  richiesto
all'Impresa di inviare  la  pertinente  documentazione  necessaria  a
completare il suddetto iter autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta in data 31 maggio 2017 da cui  risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa UPL Europe Ltd, con sede legale in The Centre - Birchwood
Park - Warrington WA3 6YN Cheshire (UK), e' autorizzata  fino  al  31
agosto 2020, ad immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
QUICKPHOS 56 GE, a base della sostanza attiva alluminio fosfuro,  con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Polonia. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento dell'Impresa UPL Ltd - Gujarat Plot N. 3-11 G.IC.D. Vapi
Dist. Valsad (India). 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg. 1-1,5. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16875. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 13 luglio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco