IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3  e  4,
relativi alla potesta' regolamentare dello Stato; 
  Visto l'articolo 29, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina del reclutamento  dei
dirigenti scolastici, ove  si  dispone  che  lo  stesso  si  realizzi
mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   sentito   il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  che  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
definite le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali,  la
durata del corso e le forme di valutazione dei candidati  ammessi  al
corso; 
  Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del
quale  «agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa e, in particolare, l'articolo  21  che
attribuisce    l'autonomia    alle    istituzioni    scolastiche    e
contestualmente  conferisce   ai   capi   d'istituto   la   qualifica
dirigenziale; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare,  l'articolo
39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia  di  assunzioni
di personale delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,  e  successive
modificazioni, e, in particolare,  l'articolo  2  che  disciplina  le
competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche  e,  in  particolare,  l'articolo  25  che
disciplina compiti e funzioni dei dirigenti scolastici; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  recante
attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e
107,  concernenti  l'equipollenza   tra   titoli   rilasciati   dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  e
lauree magistrali; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l'articolo 17, comma  1-ter  riguardante  il  corso-concorso  per  le
scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
  Visto il decreto-legge  7  aprile  2014,  n.  58,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87  e,  in  particolare,
l'articolo  1,  comma  2-ter  riguardante  la   prima   tornata   del
corso-concorso  nazionale   per   il   reclutamento   dei   dirigenti
scolastici; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  recante  misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'articolo  6
concernente il  divieto  di  incarichi  dirigenziali  a  soggetti  in
quiescenza; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo
1, commi da 87 a 92, concernenti interventi di selezione, conferma  e
immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995 concernente la determinazione dei compensi da  corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza  di   tutti   i   tipi   di   concorso   indetti   dalle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con  cui  sono
rideterminati i compensi  per  i  componenti  delle  commissioni  dei
concorsi finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici,  fermo
restando quello  previsto  dal  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  23  marzo  1995  per  i   segretari   delle
commissioni, come ridotto ai sensi  dell'articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,
n. 122; 
  Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del  decreto-legge
n. 58 del 2014 prevede che, in sede di prima applicazione,  il  bando
del  corso-concorso  nazionale  per  il  reclutamento  nazionale  dei
dirigenti scolastici riservi una quota dei posti  ai  soggetti  «gia'
vincitori ovvero utilmente collocati nelle  graduatorie  di  concorso
successivamente annullate in sede giurisdizionale,  ai  soggetti  che
hanno  un  contenzioso  pendente,  che  abbiano  avuto  una  sentenza
favorevole almeno nel primo grado  di  giudizio  ovvero  non  abbiano
avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, alcuna sentenza definitiva [...] contenzioso legato
ai concorsi per dirigente scolastico di cui al  decreto  direttoriale
22 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale - n. 94 del 26 novembre 2004,  e  al  decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76  del  6  ottobre  2006,  ovvero
avverso la rinnovazione della procedura concorsuale  ai  sensi  della
legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la
conferma degli incarichi di presidenza di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.» 
  Dato atto che il citato articolo 1, commi da 87 a 92,  della  legge
n. 107 del  2015  prevede  che  i  soggetti  gia'  vincitori,  ovvero
utilmente collocati nelle graduatorie, ovvero  che  abbiano  superato
positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali  successivamente
annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per  esami  e
titoli per  il  reclutamento  di  dirigenti  scolastici  indetto  con
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, nonche' i soggetti  che
abbiano avuto una sentenza  favorevole  almeno  nel  primo  grado  di
giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva,  nell'ambito  del
contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di  cui  al
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e  al  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del  6  ottobre  2006,
ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale  ai  sensi
della legge 3 dicembre 2010, n. 202, siano destinatari  di  un  corso
intensivo   di   formazione   e   successiva   prova   finale   volta
all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici; 
  Dato atto che il corso intensivo di formazione volto all'immissione
nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma
87, della legge n. 107 del 2015, si e' svolto nel mese di agosto 2015
e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono
stati immessi in ruolo; 
  Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del  decreto-legge
n. 58 del 2014 e che l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013,
comma 1-ter, qualificano il corso-concorso quale nazionale; 
  Ritenuto che la circostanza che  il  corso-concorso  sia  nazionale
comporta la necessita' che la graduatoria di merito del  concorso  di
ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso
di formazione e tirocinio siano entrambe nazionali; 
  Considerata  l'interpretazione  della  clausola  4   della   citata
direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10  e  18  ottobre
2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e  C-304/11,
nonche' della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.  4724  del
18 settembre  2014  di  conferma  dell'illegittimita'  del  bando  di
concorso per il reclutamento  di  dirigenti  scolastici  emanato  con
decreto  direttoriale  del  13  luglio  2011  nella  parte   in   cui
prescriveva  che  il   requisito   del   servizio   di   insegnamento
effettivamente prestato dovesse essere maturato  dopo  la  nomina  in
ruolo; 
  Ritenuto  pertanto  che  l'articolo  29,  comma  1,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  sostituito  dalla  legge  28
dicembre 2015, n. 208,  comma  217,  sia  da  interpretare  in  senso
conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata,  nonche'  alla
giurisprudenza europea e  comunitaria  formatasi  in  materia  e  che
pertanto il requisito dell'anzianita' di servizio  richiesta  per  la
partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che  i  cinque
anni  di  servizio  possono  essere  maturati  anche  precedentemente
all'entrata in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo; 
  Dato atto che la materia disciplinata dal presente regolamento  non
rientra tra quelle per le quali e' prevista l'acquisizione del parere
obbligatorio del Consiglio  Superiore  della  Pubblica  Istruzione  a
norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  n.  233  del
1999; 
  Ritenuto comunque opportuno acquisire  detto  parere,  al  fine  di
avvalersi del supporto tecnico-scientifico  del  Consiglio  Superiore
della Pubblica Istruzione; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  Superiore   della   Pubblica
Istruzione nella seduta del 13 luglio 2016; 
  Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica formulate dal
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato  parere,  ad
eccezione di quelle di seguito considerate; 
  Considerata non accoglibile la richiesta  del  Consiglio  Superiore
della Pubblica Istruzione  di  modifica  dell'articolo  4,  comma  7,
relativamente all'aumento della percentuale del numero  di  candidati
ammissibili al corso di formazione rispetto ai posti determinati,  in
quanto vincolata  dal  limite  posto  dall'articolo  29  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo  1,  comma
217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Considerata altresi' non accoglibile  la  richiesta  del  Consiglio
Superiore della Pubblica  Istruzione  di  modifica  dell'articolo  8,
comma 2,  riferita  all'aumento  della  percentuale  del  numero  dei
candidati ammissibili alla prova scritta sulla base delle  risultanze
delle prove preselettive, in ragione dell'incidenza  finanziaria  sui
costi della procedura concorsuale; 
  Ritenuto di poter aderire alla proposta di  modifica  dell'articolo
12, comma 3, tesa a riconoscere, nell'ambito della prova orale di cui
all'articolo 11, comma 1, un maggior punteggio  massimo  attribuibile
dalla     Commissione     nell'accertamento     della      conoscenza
dell'informatica, incrementando il punteggio massimo riconoscibile da
4 a 6 punti; 
  Ritenuto di  confermare  tra  le  cause  ostative  all'incarico  di
Presidente e componente della Commissione  di  cui  all'articolo  16,
comma 2, lettera a), l'aver ricoperto  la  carica  di  rappresentante
sindacale unitario, attesa la disposizione di  cui  all'articolo  35,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Ritenuto di poter accogliere quasi  integralmente  le  proposte  di
modifica  alla  Tabella  di  valutazione  dei  titoli  richieste  dal
Consiglio   Superiore   della   Pubblica   Istruzione   -   tendenti,
principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle  esperienze
professionali rispetto a  titoli  culturali,  pur  in  considerazione
della prioritaria esigenza di garantire prevalenza  alla  valutazione
dei titoli culturali  specifici  inerenti  la  funzione  dirigenziale
scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze  professionali
piu' strettamente riconducibili alla funzione docente; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2190/2016 (affare  n.
1738/2016) espresso dalla sezione consultiva per gli  atti  normativi
nell'adunanza del 28 settembre 2016; 
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dal   Capo   dell'Ufficio
legislativo  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione con nota  prot.  422/1G/UL/P  del  5  dicembre  2016,
acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016,  del  Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
  Ritenuto  di  poter  accogliere  le  proposte  indicate  nella   su
richiamata nota, relative agli articoli 6, 17 e 18; 
  Ritenuto che la  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  8  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui  concorsi
per titoli ed esami in relazione  all'articolo  12,  possa  ritenersi
superata sulla base del parere n. 3183/2015  reso  dal  Consiglio  di
Stato su analoga disposizione, in quanto nella valutazione dei titoli
culturali nonche' di quelli  di  servizio  e  professionali,  non  e'
riservato all'Amministrazione alcun margine di discrezionalita', come
si evince dalla Tabella di valutazione dei titoli,  nella  cui  nuova
formulazione e' stata eliminata la valutazione di libri ed  articoli,
unica caratterizzata da profili di discrezionalita'; 
  Ritenuta di conseguenza superata anche l'osservazione formulata dal
Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione in merito  all'articolo  5  in  quanto  i
titoli utili da presentare, i criteri di valutazione e  il  punteggio
da  attribuire  sono  analiticamente  enunciati  nella   Tabella   di
valutazione dei titoli; 
  Considerate le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e
delle finanze, con note prot. 3273 del 14 dicembre 2016 e prot. 95968
del 14 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2  dicembre  2016,
del  Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e  legislativi  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuto di poter accogliere  le  osservazioni  indicate  nella  su
richiamata nota relative agli articoli 1, 15, 18, 21 e 24; 
  Ritenuto  altresi'   di   accogliere   le   osservazioni   relative
all'articolo 8, specificando al comma  7  che  anche  la  valutazione
della  prova  preselettiva  avviene  mediante  l'ausilio  di  sistemi
informatizzati e inserendo all'articolo 13 l'ulteriore comma 4; 
  Ritenuto invece, in relazione all'articolo 4, comma 2, di non dover
richiamare l'articolo 19, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio
2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011,
n. 111, in conformita' all'osservazione del Consiglio di Stato di cui
al punto 4.4 del parere n. 1684 reso nell'adunanza del 22giugno 2017,
trattandosi  di  disposizioni  riferite  a  bienni  scolastici  ormai
decorsi ma delle quali verra' garantita comunque  l'applicazione,  ai
fini dell'individuazione dei posti da mettere a bando, sino a che non
sara' adottato il decreto interministeriale MIUR-MEF, previo concerto
in Conferenza Unificata, di cui all'articolo  19,  comma  5-ter,  del
medesimo decreto-legge; 
  Ritenuto altresi' di acquisire nuovamente il parere  del  Consiglio
di Stato e del Consiglio  superiore  della  pubblica  istruzione,  in
considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio
dei rispettivi pareri; 
  Acquisito il nuovo parere del Consiglio  Superiore  della  Pubblica
Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017; 
  Ritenuto di poter  accogliere  tutte  le  richieste  formulate  dal
Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato  parere,
ad eccezione di quelle di seguito indicate; 
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  la  richiesta  di  modificare
l'articolo 8, comma  6,  per  ragioni  organizzative,  in  quanto  la
proposta non consente di assicurare la contemporaneita'  della  prova
in  caso  di  un  numero  di  candidati  superiore  alle   postazioni
disponibili per l'espletamento della prova medesima; 
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  la  richiesta   di   modifica
dell'articolo 12, comma  2,  con  riferimento  alla  possibilita'  di
assegnare un punteggio  negativo  alle  risposte  errate  ai  quesiti
formulati in lingua straniera, in quanto detta  valutazione  negativa
sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da  ciascun
candidato nelle materie disciplinari del concorso; 
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  la  richiesta  di  modificare
l'articolo  12,  comma  3,  con  riferimento  al  punteggio   massimo
attribuibile  in  sede  di  colloquio,  ritenendo  il  diverso   peso
attribuito alla valutazione della conoscenza della  lingua  straniera
rispetto a quella dell'informatica congruo e coerente con le esigenze
di reclutamento di cui al presente regolamento; 
  Ritenuta accolta la richiesta di adozione di linee guida  nazionali
con l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 17, comma 8; 
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  la  richiesta  di  modificare
l'articolo  17,  comma  5,  con  riferimento   all'esclusione   della
possibilita' che il  tirocinio  possa  essere  effettuato  in  scuole
affidate  in  reggenza  al  dirigente  scolastico  tutor,  in  quanto
l'attivita'  di  reggenza  del  Dirigente  scolastico   assicura   il
necessario affiancamento e osservazione delle  attivita'  svolte  dal
tirocinante; 
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  la  richiesta   di   modifica
dell'articolo 17, comma 9 con riferimento alla richiesta di  limitare
la  selezione  da  parte  delle  Universita',  individuate   per   la
realizzazione del corso di  formazione,  di  dirigenti  scolastici  e
dell'amministrazione scolastica per l'espletamento  della  formazione
di tipo pratico o laboratoriale, apparendo cio' possibilmente  lesivo
dell'autonomia didattico-organizzativa  delle  Universita'  medesime,
fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo; 
  Ritenuto di non poter accogliere le  richieste  di  modifica  della
tabella di valutazione dei titoli, formulate con il  secondo  parere,
in quanto si ritiene opportuno valorizzare adeguatamente il titolo di
dottore di ricerca e le attivita' di ricerca svolte; 
  Sentite le organizzazioni sindacali il 23 giugno 2016; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato  n.  1684/2017  espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  22
giugno 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge
n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del  Consiglio
dei ministri con nota n. 8626 del 1° agosto 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento e' emanato in  attuazione  dell'articolo
29, comma 1, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  come
sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, e definisce  le  modalita'  di  svolgimento  delle  procedure
concorsuali  nazionali,  organizzate  su  base  regionale,   per   il
reclutamento dei dirigenti scolastici  nei  ruoli  regionali  di  cui
all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme
di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti) - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  29,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 29. (Reclutamento dei dirigenti scolastici) -  1.
          Il  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  si   realizza
          mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  sentito  il  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze, per tutti i  posti  vacanti  nel  triennio,  fermo
          restando il regime autorizzatorio in materia di  assunzioni
          di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso
          possono essere ammessi  candidati  in  numero  superiore  a
          quello dei posti, secondo una percentuale  massima  del  20
          per  cento,  determinata  dal  decreto  di  cui  all'ultimo
          periodo del presente comma. Al concorso  per  l'accesso  al
          corso-concorso puo' partecipare  il  personale  docente  ed
          educativo  delle  istituzioni  scolastiche   ed   educative
          statali  in  possesso  del  relativo  diploma   di   laurea
          magistrale  ovvero  di  laurea  conseguita   in   base   al
          previgente ordinamento, che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva nel ruolo  di  appartenenza  di  almeno  cinque
          anni. E' previsto il pagamento di un contributo,  da  parte
          dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
          concorso  puo'  comprendere  una   prova   preselettiva   e
          comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi  tutti
          coloro che superano l'eventuale preselezione, e  una  prova
          orale,  a  cui  segue  la  valutazione   dei   titoli.   Il
          corso-concorso si svolge in giorni e  orari  e  con  metodi
          didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta  dai
          partecipanti,  con  eventuale  riduzione  del  loro  carico
          didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
          partecipanti. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
          di svolgimento delle procedure concorsuali, la  durata  del
          corso e le forme di valutazione dei  candidati  ammessi  al
          corso.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  217,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
              «Art. 1. 
              217. Il comma 1 dell'art. 29 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
              «1.  Il  reclutamento  dei  dirigenti   scolastici   si
          realizza mediante corso-concorso  selettivo  di  formazione
          bandito dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sentito il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, per tutti i  posti  vacanti  nel  triennio,  fermo
          restando il regime autorizzatorio in materia di  assunzioni
          di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso
          possono essere ammessi  candidati  in  numero  superiore  a
          quello dei posti, secondo una percentuale  massima  del  20
          per  cento,  determinata  dal  decreto  di  cui  all'ultimo
          periodo del presente comma. Al concorso  per  l'accesso  al
          corso-concorso puo' partecipare  il  personale  docente  ed
          educativo  delle  istituzioni  scolastiche   ed   educative
          statali  in  possesso  del  relativo  diploma   di   laurea
          magistrale  ovvero  di  laurea  conseguita   in   base   al
          previgente ordinamento, che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva nel ruolo  di  appartenenza  di  almeno  cinque
          anni. E' previsto il pagamento di un contributo,  da  parte
          dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
          concorso  puo'  comprendere  una   prova   preselettiva   e
          comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi  tutti
          coloro che superano l'eventuale preselezione, e  una  prova
          orale,  a  cui  segue  la  valutazione   dei   titoli.   Il
          corso-concorso si svolge in giorni e  orari  e  con  metodi
          didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta  dai
          partecipanti,  con  eventuale  riduzione  del  loro  carico
          didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
          partecipanti. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
          di svolgimento delle procedure concorsuali, la  durata  del
          corso e le forme di valutazione dei  candidati  ammessi  al
          corso».». 
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 19 marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              «Art.  21.   -   1.   L'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400  ,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297 , con quelle della presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23  dicembre  1996,  n.  662  ,  sono  definiti
          criteri per la determinazione degli organici funzionali  di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a)      armonizzazione      della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
                b) razionalizzazione degli organi a  norma  dell'art.
          12, comma 1, lettera p); 
                c) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
                d) valorizzazione del collegamento con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
                e) attuazione delle disposizioni di cui  all'art.  59
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,  e
          successive modificazioni, nella salvaguardia del  principio
          della liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
                b) il raccordo tra i compiti previsti  dalla  lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1; 
                c)  la  revisione  del   sistema   di   reclutamento,
          riservato al personale docente con adeguata  anzianita'  di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; 
                d) l'attribuzione della dirigenza ai capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli  uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'art. 3  della  legge  10  dicembre
          1997, n. 425.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica): 
              «Art. 39.(Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time)  -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art. 40, il numero  complessivo
          dei dipendenti in servizio e' valutato su basi  statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e'  emanato
          entro il 31 gennaio  dello  stesso  anno,  con  l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data del 31 dicembre 1998, in misura  non  inferiore  all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto   al
          personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno  2001
          deve essere  realizzata  una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              3-ter. (Abrogato). 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge previo parere delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  indicati  i  criteri  e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
                b) il numero dei posti da mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
                c) i concorsi consistono in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
                d)   la    prova    attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali; 
                e) ciascun candidato puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 11, commi settimo  e  ottavo,  della
          legge 4 agosto 1975, n.  397,  in  materia  di  graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo  comma,  della
          stessa  legge,  con   esclusione   di   qualsiasi   effetto
          economico, nonche' quelle di cui al comma  2  dell'art.  43
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di cui  all'art.  55,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. Il comma 47 dell'art. 1  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: 
              «47. Per la copertura dei posti vacanti le  graduatorie
          dei  concorsi  pubblici  per  il  personale  del   Servizio
          sanitario  nazionale,  approvate  successivamente   al   31
          dicembre  1993,  possono  essere  utilizzate  fino  al   31
          dicembre 1998». 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'art. 28, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'art.  6  del  decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'art. 3, comma  5,  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30,  in  materia  di  attribuzione  temporanea  di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 43,  comma  5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto art. 43, comma 5, le  amministrazioni  e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
              21.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi dalla legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
              22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il  personale  di  cui  al  presente  comma   mantiene   il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
              23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, le parole «31  dicembre  1997»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma  18
          dell'art. 1 della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  come
          modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, le parole: «31 dicembre 1997»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».  L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549 del 1995 avviene nell'ambito  della  programmazione  di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 
              24. (Abrogato). 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza   e   la   Presidenza   del   Consiglio    dei
          ministri-Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e  59,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.  1,
          comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile  il
          segreto d'ufficio.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 30 giugno 1999, n. 233  (Riforma  degli  organi
          collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art.  21
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.  2.  (Competenze  e  composizione  del  Consiglio
          superiore della pubblica  istruzione)  -  1.  Il  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione e' organo  di  garanzia
          dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di
          supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni
          di Governo nelle  materie  di  cui  all'art.  1,  comma  3,
          lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              2. Il Consiglio  formula  proposte  ed  esprime  pareri
          obbligatori: 
                a) sugli indirizzi in materia  di  definizione  delle
          politiche del personale della scuola; 
                b)  sulle  direttive  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia  di
          valutazione del sistema dell'istruzione; 
                c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del  sistema
          di istruzione definiti a livello  nazionale  nonche'  sulla
          quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e  indirizzi
          di studio; 
                d) sull'organizzazione generale dell'istruzione. 
              3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie  che
          il Ministro ritenga di sottoporgli. 
              4. Il Consiglio esprime, anche di  propria  iniziativa,
          pareri facoltativi su proposte di  legge  e  in  genere  in
          materia legislativa e normativa attinente all'istruzione  e
          promuove  indagini  conoscitive  sullo  stato  di   settori
          specifici dell'istruzione, i cui risultati formano  oggetto
          di relazioni al Ministro. 
              5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione  e'
          formato da trentasei componenti. Di tali componenti: 
                a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che
          rappresenta il personale delle scuole statali nei  consigli
          scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno
          una unita' di personale per ciascun grado di istruzione; 
                b) quindici sono nominati dal Ministro tra  esponenti
          significativi del mondo  della  cultura,  dell'arte,  della
          scuola, dell'universita', del lavoro, delle  professioni  e
          dell'industria,  dell'associazionismo  professionale,   che
          assicurino il piu' ampio pluralismo culturale;  di  questi,
          tre  sono  esperti  designati  dalla  Conferenza  unificata
          Stato-regioni citta' e autonomie locali e tre sono  esperti
          designati dal CNEL; 
                c) tre sono eletti rispettivamente uno  dalle  scuole
          di lingua tedesca, uno dalle scuole di  lingua  slovena  ed
          uno dalle scuole della Valle d'Aosta; 
                d) tre sono nominati dal Ministro  in  rappresentanza
          delle   scuole   pareggiate,   parificate   e    legalmente
          riconosciute e delle scuole dipendenti dagli  enti  locali,
          tra quelli designati dalle rispettive associazioni. 
              6.  Il  Consiglio  superiore   e'   integrato   da   un
          rappresentante  della  provincia  di   Bolzano,   a   norma
          dell'art. 9 del testo unificato del decreto del  Presidente
          della Repubblica 20 gennaio 1973, n.  116,  e  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  4  dicembre  1981,  n.  761,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          febbraio  1983,  n.   89,   o,   rispettivamente,   da   un
          rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art.
          7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  luglio
          1988, n. 405, come modificato dal  decreto  legislativo  24
          luglio 1996, n. 433, quando e'  chiamato  ad  esprimere  il
          parere sui  progetti  delle  due  province  concernenti  la
          modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di  cui
          all'art. 2, comma 2, lettera c). 
              7.  Fino  al  riordino  del   settore   dell'istruzione
          artistica  superiore  il  consiglio  e'  integrato  da  tre
          rappresentanti eletti del personale docente e dirigente  in
          servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti
          superiori delle industrie artistiche. 
              8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli
          incarichi di Ministro o di  Sottosegretario  di  Stato  non
          sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio
          superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio
          superiore non sono  rieleggibili  piu'  di  una  volta.  Il
          personale in servizio nelle scuole statali  che  sia  stato
          eletto nel consiglio  superiore  puo'  chiedere  di  essere
          esonerato dal  servizio  per  la  durata  del  mandato.  Il
          relativo  periodo  e'  valido  a  tutti  gli  effetti,  ivi
          compresi  l'accesso  alla  dirigenza   e   l'accesso   alle
          procedure   per   il   conseguimento    di    miglioramenti
          retributivi, come servizio di istituto nella scuola. 
              9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
          sono stabiliti i termini e le modalita'  per  le  elezioni,
          che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale
          delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonche' per le
          designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art.  25.  (Dirigenti  delle  istituzioni  scolastiche
          (Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1
          del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n.  29  del
          1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998)). - 1.
          Nell'ambito dell'amministrazione scolastica  periferica  e'
          istituita la qualifica dirigenziale per i capi di  istituto
          preposti alle istituzioni  scolastiche  ed  educative  alle
          quali  e'  stata  attribuita  personalita'   giuridica   ed
          autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15  marzo  1997,
          n.  59  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.   I
          dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
          regionale e  rispondono,  agli  effetti  dell'art.  21,  in
          ordine ai risultati, che sono valutati tenuto  conto  della
          specificita' delle funzioni e sulla  base  delle  verifiche
          effettuate da un nucleo  di  valutazione  istituito  presso
          l'amministrazione scolastica regionale,  presieduto  da  un
          dirigente e composto  da  esperti  anche  non  appartenenti
          all'amministrazione stessa. 
              2.  Il  dirigente  scolastico  assicura   la   gestione
          unitaria dell'istituzione, ne ha la legale  rappresentanza,
          e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie  e
          strumentali e dei  risultati  del  servizio.  Nel  rispetto
          delle  competenze  degli  organi   collegiali   scolastici,
          spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi   poteri   di
          direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
          risorse umane.  In  particolare,  il  dirigente  scolastico
          organizza  l'attivita'  scolastica   secondo   criteri   di
          efficienza e di efficacia formative ed  e'  titolare  delle
          relazioni sindacali. 
              3. Nell'esercizio delle competenze di cui al  comma  2,
          il  dirigente  scolastico  promuove  gli   interventi   per
          assicurare  la  qualita'  dei  processi  formativi   e   la
          collaborazione  delle  risorse  culturali,   professionali,
          sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
          liberta' di insegnamento, intesa  anche  come  liberta'  di
          ricerca  e  innovazione  metodologica  e   didattica,   per
          l'esercizio  della  liberta'  di  scelta  educativa   delle
          famiglie e per l'attuazione del  diritto  all'apprendimento
          da parte degli alunni. 
              4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle
          istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
          provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
              5.   Nello   svolgimento   delle    proprie    funzioni
          organizzative e amministrative il dirigente puo'  avvalersi
          di docenti da lui  individuati,  ai  quali  possono  essere
          delegati  specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato   dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e degli obiettivi assegnati, ai servizi  amministrativi  ed
          ai   servizi    generali    dell'istituzione    scolastica,
          coordinando il relativo personale. 
              6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di
          circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
          direzione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  formativa,
          organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
          ampia informazione e un efficace raccordo  per  l'esercizio
          delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 
              7. I capi di istituto con rapporto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ivi compresi i rettori e i  vicerettori  dei
          convitti nazionali, le direttrici e vice  direttrici  degli
          educandati, assumono  la  qualifica  di  dirigente,  previa
          frequenza di appositi corsi di formazione,  all'atto  della
          preposizione  alle  istituzioni   scolastiche   dotate   di
          autonomia e della personalita' giuridica a norma  dell'art.
          21  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, salvaguardando,  per  quanto
          possibile, la titolarita' della sede di servizio. 
              8. Il Ministro della pubblica istruzione,  con  proprio
          decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e  la  durata
          della formazione; determina le modalita' di  partecipazione
          ai diversi moduli formativi  e  delle  connesse  verifiche;
          definisce i criteri  di  valutazione  e  di  certificazione
          della qualita'  di  ciascun  corso;  individua  gli  organi
          dell'amministrazione        scolastica         responsabili
          dell'articolazione  e  del  coordinamento  dei  corsi   sul
          territorio, definendone i criteri; stabilisce le  modalita'
          di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro  affidamento  ad
          universita',  agenzie  specializzate  ed  enti  pubblici  e
          privati anche tra loro associati o consorziati. 
              9. La  direzione  dei  conservatori  di  musica,  delle
          accademie di belle arti, degli istituti  superiori  per  le
          industrie artistiche e delle accademie  nazionali  di  arte
          drammatica e di danza, e'  equiparata  alla  dirigenza  dei
          capi d'istituto. Con decreto del  Ministro  della  pubblica
          istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
          di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
          posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
              10. Contestualmente  all'attribuzione  della  qualifica
          dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e  alle
          vicedirettrici   degli   educandati   sono   soppressi    i
          corrispondenti posti.  Alla  conclusione  delle  operazioni
          sono soppressi i relativi ruoli. 
              11. I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di
          Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano  in
          aspettativa per mandato  parlamentare  o  amministrativo  o
          siano  in   esonero   sindacale,   distaccati,   comandati,
          utilizzati  o  collocati  fuori  ruolo  possono   assolvere
          all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
          moduli nell'ambito della formazione prevista  dal  presente
          articolo, ovvero della formazione di cui  all'art.  29.  In
          tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini  giuridici
          dalla prima applicazione  degli  inquadramenti  di  cui  al
          comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione  ad
          una istituzione scolastica autonoma.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368
          (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
          quadro sul lavoro a tempo determinato concluso  dall'UNICE,
          dal CEEP e dal CES), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          9 ottobre 2001, n. 235. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  102,  103  e
          107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2013): 
              «Art. 1. (Omissis). 
              102.  Al  fine  di  valorizzare  il  sistema  dell'alta
          formazione artistica e musicale e favorire la crescita  del
          Paese e  al  fine  esclusivo  dell'ammissione  ai  pubblici
          concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche  funzionali  del
          pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso,
          i diplomi accademici  di  primo  livello  rilasciati  dalle
          istituzioni facenti parte del sistema dell'alta  formazione
          e specializzazione artistica e musicale di cui all'art.  2,
          comma 1,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  sono
          equipollenti  ai  titoli   di   laurea   rilasciati   dalle
          universita' appartenenti  alla  classe  L-3  dei  corsi  di
          laurea  nelle  discipline  delle  arti  figurative,   della
          musica, dello spettacolo e della moda  di  cui  al  decreto
          ministeriale  16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. 
              103. Al  fine  esclusivo  dell'ammissione  ai  pubblici
          concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche  funzionali  del
          pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso,
          i diplomi accademici di secondo  livello  rilasciati  dalle
          istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli
          di   laurea   magistrale   rilasciati   dalle   universita'
          appartenenti alle  seguenti  classi  dei  corsi  di  laurea
          magistrale di cui al decreto ministeriale  16  marzo  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  155  del  9  luglio
          2007: 
                a) Classe LM-12 (Design)  per  i  diplomi  rilasciati
          dagli  Istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche,
          nonche' dalle Accademie di  belle  arti  nell'ambito  della
          scuola di «Progettazione artistica per l'impresa»,  di  cui
          alla Tabella A del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 luglio 2005, n. 212; 
                b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali)  per  i
          diplomi   rilasciati   dai    Conservatori    di    musica,
          dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali
          pareggiati; 
                c)  Classe  LM-65   (Scienze   dello   spettacolo   e
          produzione   multimediale)   per   i   diplomi   rilasciati
          dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche'  dalle
          Accademie  di  belle  arti  nell'ambito  delle  scuole   di
          «Scenografia» e di «Nuove  tecnologie  dell'arte»,  di  cui
          alla Tabella A del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 luglio 2005, n. 212; 
                d) Classe LM-89  (Storia  dell'arte)  per  i  diplomi
          rilasciati dalle Accademie di  belle  arti  nell'ambito  di
          tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del
          Presidente della Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  ad
          eccezione di quelle citate alle lettere a) e c). 
              (Omissis). 
              107. I diplomi finali rilasciati dalle  istituzioni  di
          cui al comma 102, al termine  dei  percorsi  formativi  del
          previgente ordinamento, conseguiti  prima  dell'entrata  in
          vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di
          un   diploma   di   scuola   secondaria   superiore,   sono
          equipollenti  ai  diplomi  accademici  di  secondo  livello
          secondo  una  tabella  di  corrispondenza  determinata  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca sulla base dei medesimi principi  di  cui  ai
          commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17,  commi  1-bis  e
          1-ter,  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n.  128  (Misure  urgenti   in   materia   di   istruzione,
          universita' e ricerca): 
              «Art. 17. (Dirigenti scolastici) - (Omissis). 
              1-bis. Le graduatorie di merito regionali del  concorso
          a dirigente scolastico, indetto con decreto  del  Direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca 13 luglio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per
          la  copertura  di  n.   2.386   posti   complessivi,   sono
          trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita'  di
          tali graduatorie permane fino  all'assunzione  di  tutti  i
          vincitori e degli idonei in esse inseriti. E'  fatta  salva
          la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3  e
          3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
          modificazioni. 
              1-ter  Contestualmente  al  concorso  nazionale   viene
          bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di
          insegnamento   slovena   e   con   insegnamento    bilingue
          sloveno-italiano  della  regione  autonoma   Friuli-Venezia
          Giulia.  Esso   viene   bandito   dall'ufficio   scolastico
          regionale del  Friuli-Venezia  Giulia,  deve  prevedere  lo
          svolgimento di almeno un modulo in lingua  slovena  e  deve
          essere integrato con  contenuti  specifici  afferenti  alle
          istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella
          relativa  commissione  giudicatrice  deve  essere  presente
          almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.
          La prova selettiva e' prevista solo in presenza di un  alto
          numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in
          lingua slovena e una prova  orale,  da  svolgere  anche  in
          lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli.  Dal
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  2-ter,  del
          decreto-legge  7  aprile  2014,  n.  58,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2014,  n.  87  (Misure
          urgenti per garantire il regolare svolgimento del  servizio
          scolastico): 
              «Art.  1.  (Disposizioni  urgenti   per   il   corretto
          svolgimento dell'attivita' scolastica) - (Omissis). 
              2-ter. Entro il 31 marzo  2015,  e'  bandita  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
          n.  104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
          novembre 2013, n. 128, la prima tornata del  corso-concorso
          nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici  per
          la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le
          quali si e' esaurita la graduatoria di cui al  comma  1-bis
          del medesimo art. 17. In sede  di  prima  applicazione,  il
          bando dispone che una quota dei posti, nel  rispetto  della
          normativa vigente, sia riservata ai soggetti gia' vincitori
          ovvero utilmente collocati nelle  graduatorie  di  concorso
          successivamente  annullate  in  sede  giurisdizionale,   ai
          soggetti che hanno un  contenzioso  pendente,  che  abbiano
          avuto una sentenza favorevole almeno  nel  primo  grado  di
          giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          alcuna  sentenza  definitiva,  nel  limite  della  suddetta
          riserva  di  posti  gia'  autorizzata  per  il   menzionato
          corso-concorso,  contenzioso   legato   ai   concorsi   per
          dirigente scolastico di  cui  al  decreto  direttoriale  22
          novembre 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a
          Serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004,  e  al  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
          procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010,
          n. 202, nonche' ai soggetti che  hanno  avuto  la  conferma
          degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies  del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo  stesso
          bando disciplina i titoli valutabili  tra  i  quali  l'aver
          svolto le funzioni di dirigente scolastico.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11  agosto  2014,  n.  114  (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza degli uffici giudiziari): 
              «Art. 6. (Divieto di incarichi dirigenziali a  soggetti
          in quiescenza) - 1. All'art. 5, comma 9, del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a soggetti, gia'
          appartenenti ai ruoli delle  stesse»  fino  alla  fine  del
          comma sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  soggetti  gia'
          lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle
          suddette amministrazioni e',  altresi',  fatto  divieto  di
          conferire ai medesimi  soggetti  incarichi  dirigenziali  o
          direttivi  o   cariche   in   organi   di   governo   delle
          amministrazioni di cui al primo  periodo  e  degli  enti  e
          societa' da esse controllati, ad eccezione  dei  componenti
          delle giunte degli enti territoriali  e  dei  componenti  o
          titolari degli organi elettivi degli enti di  cui  all'art.
          2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125.  Incarichi  e  collaborazioni   sono   consentiti,
          esclusivamente a titolo  gratuito  e  per  una  durata  non
          superiore a  un  anno,  non  prorogabile  ne'  rinnovabile,
          presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati
          eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. 
              2.  Le  disposizioni  dell'art.   5,   comma   9,   del
          decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma  1,
          si applicano agli incarichi  conferiti  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da  87  a  92,
          della legge 13 luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
              «Art. 1. (Omissis). 
              87. Al fine di tutelare  le  esigenze  di  economicita'
          dell'azione amministrativa e di prevenire le  ripercussioni
          sul sistema scolastico dei possibili esiti del  contenzioso
          pendente relativo ai concorsi per dirigente  scolastico  di
          cui al comma 88, con decreto del Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, da emanare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono definite le  modalita'  di  svolgimento  di  un
          corso  intensivo  di  formazione  e  della  relativa  prova
          scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al
          comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attivita'
          di formazione e  alle  immissioni  in  ruolo  si  provvede,
          rispettivamente, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione  vigente   e   a   valere   sulle   assunzioni
          autorizzate  per  effetto  dell'art.  39  della  legge   27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda: 
                a)  i  soggetti  gia'  vincitori   ovvero   utilmente
          collocati nelle graduatorie  ovvero  che  abbiano  superato
          positivamente  tutte  le  fasi  di  procedure   concorsuali
          successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative
          al concorso per esami  e  titoli  per  il  reclutamento  di
          dirigenti scolastici indetto con decreto  direttoriale  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          13 luglio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a
          Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; 
                b)  i  soggetti  che  abbiano  avuto   una   sentenza
          favorevole almeno nel primo grado di  giudizio  ovvero  non
          abbiano  avuto,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del
          contenzioso riferito ai concorsi per  dirigente  scolastico
          di   cui   al   decreto    direttoriale    del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          novembre 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a
          Serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004,  e  al  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
          procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010,
          n. 202. 
              89. Le graduatorie regionali, di  cui  al  comma  1-bis
          dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni  in  cui,
          alla data di adozione del decreto di cui al  comma  87  del
          presente articolo, sono in atto i contenziosi  relativi  al
          concorso  ordinario  per  il  reclutamento   di   dirigenti
          scolastici indetto con decreto direttoriale  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio
          2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4a   serie
          speciale, n. 56 del 15 luglio  2011,  rimangono  aperte  in
          funzione degli esiti  dei  percorsi  formativi  di  cui  al
          medesimo comma 87. 
              90. Per le finalita' di cui al comma 87, oltre che  per
          quelle   connesse   alla   valorizzazione   di   esperienze
          professionali gia' positivamente  formate  e  impiegate,  i
          soggetti di cui al comma 88,  lettera  a),  che,  nell'anno
          scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti
          di dirigente scolastico, sostengono una  sessione  speciale
          di esame consistente nell'espletamento di una  prova  orale
          sull'esperienza maturata, anche in ordine alla  valutazione
          sostenuta, nel corso del servizio prestato. A  seguito  del
          superamento  di  tale  prova  con  esito   positivo,   sono
          confermati i rapporti di lavoro instaurati con  i  predetti
          dirigenti scolastici. 
              91. All'attuazione delle procedure di cui ai  commi  da
          87  a  90  si  provvede  con  le  risorse   strumentali   e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              92. Per garantire la  tempestiva  copertura  dei  posti
          vacanti  di  dirigente  scolastico,  a  conclusione   delle
          operazioni  di  mobilita'  e  previo  parere   dell'ufficio
          scolastico  regionale  di  destinazione,   fermo   restando
          l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui  al
          comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti
          scolastici sono conferiti nel limite  massimo  del  20  per
          cento  ai  soggetti  idonei   inclusi   nelle   graduatorie
          regionali del concorso per  il  reclutamento  di  dirigenti
          scolastici bandito con decreto direttoriale  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio
          2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4a   Serie
          speciale,  n.  56  del  15   luglio   2011.   Il   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con
          proprio   decreto,   predispone   le   necessarie    misure
          applicative. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  3,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art.  6.   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi) - (Omissis). 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
          le autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di
          indirizzo,   direzione    e    controllo,    consigli    di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge  23
          agosto  1988,  n.  400  nonche'   agli   altri   commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  75  del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.  75.   (Disposizioni   particolari   per   l'area
          dell'istruzione non universitaria)  -  1.  Le  disposizioni
          relative al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, limitatamente all'area  dell'istruzione  non
          universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino  in
          attuazione del presente titolo, si  applicano  a  decorrere
          dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.  A
          tal   fine   l'organizzazione,   la   dotazione   organica,
          l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello
          dirigenziale  generale  e  la  definizione  dei  rispettivi
          compiti sono stabiliti con  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              2. Il regolamento di cui  al  comma  1  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) individuazione  dei  dipartimenti  in  numero  non
          superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle
          funzioni  secondo  criteri  di  omogeneita',   coerenza   e
          completezza; 
                b) eventuale individuazione, quali uffici di  livello
          non equiparato ad ufficio dirigenziale  dipartimentale,  di
          servizi autonomi di supporto, in  numero  non  superiore  a
          tre, per l'esercizio di funzioni strumentali  di  interesse
          comune ai  dipartimenti,  con  particolare  riferimento  ai
          compiti in materia di informatizzazione,  comunicazione  ed
          affari economici. 
              3.  Relativamente  alle  competenze   in   materia   di
          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha
          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici
          regionali di livello dirigenziale o dirigenziale  generale,
          in relazione alla popolazione  studentesca  della  relativa
          regione,   quali   autonomi   centri   di   responsabilita'
          amministrativa, che esercitano tra  le  funzioni  residuate
          allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita'  di
          supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
          con le amministrazioni regionali e con gli enti locali,  ai
          rapporti con le universita'  e  le  agenzie  formative,  al
          reclutamento e alla  mobilita'  del  personale  scolastico,
          ferma restando la  dimensione  provinciale  dei  ruoli  del
          personale docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,
          alla assegnazione delle risorse finanziarie e di  personale
          alle istituzioni scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato
          esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
          e' costituito presso ogni ufficio scolastico  regionale  un
          organo collegiale a composizione mista, con  rappresentanti
          dello Stato, della regione e delle  autonomie  territoriali
          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla
          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del
          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla  entrata  in  vigore
          del regolamento stesso, sono  soppresse  le  sovrintendenze
          scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
          territorio provinciale, anche per funzioni, di  servizi  di
          consulenza e supporto alle  istituzioni  scolastiche,  sono
          contestualmente soppressi i provveditorati agli studi. 
              4.   In   relazione   all'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni di attuazione  dell'art.  21  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, il  riordino  dell'area  dell'istruzione
          non universitaria e' definitivamente attuato  entro  l'anno
          2000, garantendo l'invarianza della spesa per le  dotazioni
          organiche di personale previste dal decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1996. 
              5. Fino all'entrata in vigore del  regolamento  di  cui
          all'art.  4  il  ministro  della  pubblica  istruzione   e'
          autorizzato a sperimentare anche con singoli  atti  modelli
          organizzativi  conformi  alle  disposizioni  del   presente
          decreto  legislativo  che  consentano   l'aggregazione   di
          compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
          responsabilita' amministrative  e  contabili  al  dirigente
          preposto. Per tali  finalita'  e'  altresi'  autorizzato  a
          promuovere  i  procedimenti  di  formazione,  riconversione
          riqualificazione  necessari   in   relazione   alla   nuova
          organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.». 
              - La legge 3  dicembre  2010,  n.  202  (Norme  per  la
          salvaguardia del sistema scolastico in  Sicilia  e  per  la
          rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici  indetto
          con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale,  4a  Serie  speciale,  n.  94  del  26
          novembre 2004), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          dicembre 2010, n. 284. 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'art.   1-sexies   del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   31   marzo   2005,   n.   43
          (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
          beni e le attivita'  culturali,  per  il  completamento  di
          grandi opere strategiche, per  la  mobilita'  dei  pubblici
          dipendenti, e per semplificare gli adempimenti  relativi  a
          imposte di bollo e  tasse  di  concessione,  nonche'  altre
          misure urgenti): 
              «Art.  1-sexies.  (Incarichi  di  presidenza)  -  1.  A
          decorrere dall'anno  scolastico  2006-2007  non  sono  piu'
          conferiti nuovi incarichi di  presidenza,  fatta  salva  la
          conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti di
          dirigente  scolastico  sono  conferiti  con   incarico   di
          reggenza. I posti  vacanti  all'inizio  del  predetto  anno
          scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria  in
          vigore in  materia  di  programmazione  del  fabbisogno  di
          personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre  1997,
          n. 449, e successive modificazioni, nonche'  i  vincoli  di
          assunzione del personale  delle  pubbliche  amministrazioni
          previsti dalla normativa vigente,  sono  riservati  in  via
          prioritaria ad un apposito corso-concorso  per  coloro  che
          abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno
          un anno di incarico di presidenza.». 
              - La  direttiva  n.  1999/70/CE  del  28  giugno   1999
          (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo  quadro  CES,
          UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), e' pubblicata
          nella G.U.C.E. 10 luglio 1999, n. L 175. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 29. (Reclutamento dei dirigenti scolastici) -  1.
          Il  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  si   realizza
          mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  sentito  il  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze, per tutti i  posti  vacanti  nel  triennio,  fermo
          restando il regime autorizzatorio in materia di  assunzioni
          di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso
          possono essere ammessi  candidati  in  numero  superiore  a
          quello dei posti, secondo una percentuale  massima  del  20
          per  cento,  determinata  dal  decreto  di  cui  all'ultimo
          periodo del presente comma. Al concorso  per  l'accesso  al
          corso-concorso puo' partecipare  il  personale  docente  ed
          educativo  delle  istituzioni  scolastiche   ed   educative
          statali  in  possesso  del  relativo  diploma   di   laurea
          magistrale  ovvero  di  laurea  conseguita   in   base   al
          previgente ordinamento, che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva nel ruolo  di  appartenenza  di  almeno  cinque
          anni. E' previsto il pagamento di un contributo,  da  parte
          dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
          concorso  puo'  comprendere  una   prova   preselettiva   e
          comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi  tutti
          coloro che superano l'eventuale preselezione, e  una  prova
          orale,  a  cui  segue  la  valutazione   dei   titoli.   Il
          corso-concorso si svolge in giorni e  orari  e  con  metodi
          didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta  dai
          partecipanti,  con  eventuale  riduzione  del  loro  carico
          didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
          partecipanti. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'
          di svolgimento delle procedure concorsuali, la  durata  del
          corso e le forme di valutazione dei  candidati  ammessi  al
          corso.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo 30 giugno 1999, n. 233  (Riforma  degli  organi
          collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art.  21
          della legge 15 marzo 1997, n. 592): 
              «Art.  2.(Competenze  e  composizione   del   Consiglio
          superiore della pubblica istruzione) - (Omissis). 
              2. Il Consiglio  formula  proposte  ed  esprime  pareri
          obbligatori: 
                a) sugli indirizzi in materia  di  definizione  delle
          politiche del personale della scuola; 
                b)  sulle  direttive  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia  di
          valutazione del sistema dell'istruzione; 
                c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del  sistema
          di istruzione definiti a livello  nazionale  nonche'  sulla
          quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e  indirizzi
          di studio; 
                d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 35,  comma  3,  lettera
          e), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
          1 a 6 del d.lgs n.  29  del  1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  d.lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  d.lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del d.lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lettera aa) del d.lgs n.
          267 del 2000)) - (Omissis). 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                a) adeguata pubblicita' della selezione  e  modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                b) adozione di meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori; 
                d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                e) composizione delle commissioni esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                e-bis) facolta',  per  ciascuna  amministrazione,  di
          limitare nel bando il  numero  degli  eventuali  idonei  in
          misura non superiore al venti per cento dei posti  messi  a
          concorso, con arrotondamento  all'unita'  superiore,  fermo
          restando quanto  previsto  dall'art.  400,  comma  15,  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  e  dal  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 
                e-ter) possibilita' di richiedere,  tra  i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli di  inquadramento,
          il possesso del  titolo  di  dott.  di  ricerca,  che  deve
          comunque essere valutato,  ove  pertinente,  tra  i  titoli
          rilevanti ai fini del concorso.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: 
              «Art. 8. (Concorso per titoli ed esami) - 1.  Nei  casi
          in cui l'assunzione a determinati profili avvenga  mediante
          concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli,
          previa individuazione dei criteri, e'  effettuata  dopo  le
          prove scritte e prima che si proceda  alla  correzione  dei
          relativi elaborati. 
              2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio
          complessivo superiore  a  10/30  o  equivalente;  il  bando
          indica i titoli valutabili ed  il  punteggio  massimo  agli
          stessi  attribuibile  singolarmente  e  per  categorie   di
          titoli. 
              3. Le prove di esame si svolgono secondo  le  modalita'
          previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 
              4. La votazione complessiva e' determinata sommando  il
          voto  conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  al  voto
          complessivo riportato nelle prove d'esame.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 5 e 5-ter del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  15   luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              «Art.  19.  (Razionalizzazione  della  spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica) - (Omissis). 
              5. Negli anni scolastici  2012/2013  e  2013/2014  alle
          istituzioni scolastiche autonome costituite con  un  numero
          di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
          istituzioni site nelle piccole isole, nei  comuni  montani,
          nelle  aree  geografiche  caratterizzate  da   specificita'
          linguistiche,  non  possono  essere   assegnati   dirigenti
          scolastici con incarico a tempo  indeterminato.  Le  stesse
          sono conferite  in  reggenza  a  dirigenti  scolastici  con
          incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 
              5-ter. A decorrere dall'anno  scolastico  2014-2015,  i
          criteri per la definizione  del  contingente  organico  dei
          dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
          amministrativi, nonche' per la  sua  distribuzione  tra  le
          regioni, sono  definiti  con  decreto,  avente  natura  non
          regolamentare,      del      Ministro      dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo  accordo  in
          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, fermi restando gli obiettivi  finanziari  di
          cui ai commi 5 e 5-bis del presente  articolo.  Le  regioni
          provvedono  autonomamente  al  dimensionamento   scolastico
          sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente.  Fino
          al termine dell'anno scolastico  nel  corso  del  quale  e'
          adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5
          e 5-bis.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 217, della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.