IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il  Ministero  della  salute  e
il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del  regolamento  (CE)  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2007 di recepimento della
direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio  2007,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che ora  figurano  nei  regolamenti
(UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione,  tra  le  quali  la
sostanza attiva clopiralid; 
  Visto che l'approvazione della sostanza attiva clopiralid decade il
30 aprile 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011; 
  Visto in particolare il regolamento 678/2014/EU  della  commissione
19 giugno  2014  che  proroga  la  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza attiva clopiralid al 30 aprile 2018; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   dei   prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento LERMOL,
presentato dall'impresa Dow AgroSciences Italia s.r.l.,  conforme  ai
requisiti di cui all'allegato  III  del  citato  decreto  legislativo
194/1995,  trasposti  nel  regolamento   (UE)   n.   545/2011   della
Commissione; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dal decreto 20 febbraio 2007, nei tempi  e  nelle  forme  da
esso stabiliti ed in conformita'  alle  condizioni  definite  per  la
sostanza attiva clopiralid; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo  EF1136,  svolta  dal   Centro   internazionale   per   gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di  ri-registrare
il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino 30 aprile  2018,  alle
nuove  condizioni  di  impiego  e  con  eventuale  adeguamento   alla
composizione del prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  dei  prodotti  fitosanitari  sotto
indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2018, data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  clopiralid,  i   prodotti
fitosanitari  indicati  in  allegato  al   presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo  194/1995,  trasposti  nel  regolamento  (UE)  n.
545/2011 della Commissione, relativo  al  prodotto  fitosanitario  di
riferimento LERMOL; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio  1999  concernenti  «determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in vigore alla  data
di presentazione dell'istanza; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  30  aprile  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  clopiralid,  i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con  la  nuova  formulazione,  alle  condizioni  e  sulle
colture indicate nelle  rispettive  etichette  allegate  al  presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munite  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Entro 30 giorni dalla notifica del presente  decreto,  il  titolare
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario LERMOL n. reg. 3096 e'
tenuto   a   rietichettare   il   prodotto    fitosanitario    munito
dell'etichetta precedentemente autorizzata,  non  ancora  immessa  in
commercio e a  fornire  ai  rivenditori  un  fac-simile  della  nuova
etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli  esercizi
di vendita al fine  della  sua  consegna  all'acquirente/utilizzatore
finale. E' altresi' tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti
degli utilizzatori, idonea ad  assicurare  un  corretto  impiego  del
prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni. 
  La  commercializzazione  e  l'impiego  delle  scorte  giacenti  dei
restanti prodotti fitosanitari  presenti  nell'allegato  al  presente
decreto, sono consentiti secondo le seguenti modalita': 
  6  mesi,  per  la  commercializzazione  da   parte   del   titolare
dell'autorizzazione  e  la  vendita  da  parte  dei  rivenditori  e/o
distributori autorizzati; 
  12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  Lo smaltimento si applica ai lotti di  prodotto  fitosanitario  che
riportano una  data  di  preparazione  immediatamente  antecedente  a
quella del presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 7 agosto 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco