Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la   protezione   della
denominazione «Olio di Puglia» come indicazione geografica  protetta,
ai sensi del regolamento (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione  per  la
tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva di  Puglia
ed acquisito inoltre il parere della Regione Puglia,  esprime  parere
favorevole  sulla  stessa  e  sulla  proposta  di   disciplinare   di
produzione nel testo di seguito riportato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche  e  della
pesca -  direzione  generale  per  la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via  XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma- entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
    Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero  nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche',  se  con  adeguata
documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni  di
cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo  1  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012; dimostrano che  la  registrazione  del  nome  proposto  e'
contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o  4  del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012;  dimostrano  che  la  registrazione  del   nome   proposto
danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o  di
un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano  legalmente
sul mercato da almeno cinque anni prima della data  di  pubblicazione
di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento  (UE)  n.
1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere  che
il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico. 
    Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la  procedura
prevista dal decreto ministeriale  n.  12511  del  14  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  251
del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta
proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza  delle  suddette  opposizioni  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  predetta  proposta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   49   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.