IL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 
                     del Ministero della difesa 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      dell'Agenzia del demanio 
 
  Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010, n.  66  recante  il
Codice dell'Ordinamento Militare (COM), che prevede l'alienazione, da
parte del Ministero della difesa, della proprieta', dell'usufrutto  o
della nuda proprieta' di alloggi non piu'  funzionali  alle  esigenze
istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in  interi
stabili da alienare in blocco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo  2010
n. 90, recante il Testo Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di Ordinamento Militare (TUOM); 
  Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre  2010,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  26  marzo  2011,
supplemento ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati  gli
alloggi  da  alienare,  ai   fini   dell'attuazione   del   programma
pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la  ristrutturazione  di
alloggi di servizio per il  personale  militare  di  cui  al  decreto
legislativo  del  15  marzo   2010,   n.   66   recante   il   Codice
dell'Ordinamento Militare; 
  Constatato che l'art. 2 del citato decreto direttoriale prevede che
il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli  alloggi
da  alienare  sia  formalizzato  mediante   successivi   decreti   di
trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del  demanio,  previa
formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto; 
  Considerato che gli alloggi da alienare riportati nell'allegato «A»
del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte
al  demanio  pubblico  dello  Stato  ed  in   parte   al   patrimonio
indisponibile dello Stato; 
  Ravvisata la necessita' di  trasferire  al  patrimonio  disponibile
dello Stato gli alloggi riportati  nel  citato  decreto  direttoriale
appartenenti sia al demanio pubblico dello Stato  sia  al  patrimonio
indisponibile dello Stato; 
  Visto l'art. 9 del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827  che
classifica tra i  beni  immobili  disponibili  quelli  che  non  sono
destinati ad un servizio pubblico o governativo; 
  Considerato che gli alloggi riportati nell'allegato «A» al  decreto
n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 sono stati dichiarati dallo Stato
Maggiore della Difesa non piu' funzionali alle esigenze istituzionali
delle Forze Armate, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli alloggi e  le  relative  aree  di  pertinenza  identificati  ai
subalterni riportati nell'elenco allegato al  presente  decreto,  del
quale ne costituisce parte integrante, sono  trasferiti  dal  demanio
pubblico dello Stato  al  patrimonio  disponibile  dello  Stato,  per
essere  alienati  per  le  finalita'  dell'art.   306   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il  Codice  dell'Ordinamento
Militare e secondo le modalita' definite nel decreto  del  Presidente
della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90,  recante  il  Testo  Unico
delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare.