IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
triennale 2017-2019»;
Visto, l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 il
quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una
dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni
di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione
delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte
dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti,
viabilita', mobilita' sostenibile, sicurezza stradale,
riqualificazione e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di
collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del
suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita'
industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione
del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e
per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere
architettoniche;
Considerato che l'utilizzo del citato fondo e' disposto con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle
amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data
dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere
adottati anche in mancanza del predetto parere;
Considerato che con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove
necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di
criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche
attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico
del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica;
Visto il comma 142 del medesimo art. 1 della richiamata legge 11
dicembre 2016, n. 232, il quale stabilisce che gli interventi di cui
al comma 140 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
maggio 2017, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 140, della citata
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone il finanziamento dei progetti
selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle
citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui
all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nella misura di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019;
Visto l'art. 25 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che destina una
parte del Fondo investimenti alle Regioni a statuto ordinario per
investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo pari a 400 milioni di
euro per l'anno 2017 e al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca per interventi in materia di edilizia scolastica
delle province e alle citta' metropolitane per un importo pari a 64
milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018,
80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno
2020;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale», convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che destina, a
valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 13 milioni di euro
per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i
rimpatri;
Viste le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello
Stato inerenti ai programmi di spesa per investimenti individuati
dalle medesime amministrazioni nell'ambito dei settori di intervento
stabiliti dalla norma;
Considerato che occorre procedere alla ripartizione della rimanente
quota delle risorse del fondo in relazione alla necessita' ed urgenza
di assicurare il finanziamento dei programmi presentati dalle
amministrazioni centrali dello Stato;
Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 140, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 e' disposta la ripartizione della rimanente
quota del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato che fa parte
integrante del presente decreto.
2. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi
finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della Banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente devono essere
corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice
identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi
della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato
Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 luglio 2017
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Alfano
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro della difesa
Pinotti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fedeli
Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini
Il Ministro della salute
Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1833