Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante «l'estensione degli effetti della dichiarazione  dello  stato
di  emergenza  adottata  con  la  delibera  del  25  agosto  2016  in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il  giorno
26 ottobre 2016 hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante «l'ulteriore estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016,
modificato ed integrato dal decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017,  e,  in
particolare: 
    l'art. 1, comma 6, il quale  prevede  che  in  ogni  regione  sia
costituito un comitato istituzionale, composto dal  Presidente  della
regione, che  lo  presiede  in  qualita'  di  vice  commissario,  dai
Presidenti delle province interessate e dai sindaci dei comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e  condivise
le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti; al funzionamento
dei comitati istituzionali  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente; 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario coordini gli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I,
sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di  concessione  ed
erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla  fase  attuativa
degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario coordini gli interventi di ricostruzione  e
riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai  sensi
dell'art. 14; 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  i),  il  quale  prevede  che   il
Commissario  straordinario  eserciti  il  controllo  su  ogni   altra
attivita' prevista dal medesimo decreto-legge nei territori colpiti; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme  dell'ordinamento  europeo.  Le  ordinanze  sono  emanate
previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate  nell'ambito
della cabina di coordinamento di cui all'art.  1,  comma  5,  e  sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    l'art.  2,  comma  3,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario realizzi i compiti di  cui  al  medesimo  decreto-legge
attraverso  l'analisi  delle  potenzialita'  dei  territori  e  delle
singole filiere produttive esistenti anche  attraverso  modalita'  di
ascolto e consultazione,  nei  comuni  interessati,  degli  operatori
economici e della cittadinanza; 
    l'art. 2, comma 5,  il  quale  prevede  che  i  Presidenti  delle
Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   ed   Umbria,   in   qualita'   di
Vicecommissari nell'ambito dei territori interessati:  presiedono  il
comitato istituzionale di cui  all'art.  1,  comma  6,  del  medesimo
decreto legge; esercitano le funzioni di propria competenza  al  fine
di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli  interventi
immediati di ricostruzione; sovraintendono agli  interventi  relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle regioni;
sono responsabili dei  procedimenti  relativi  alla  concessione  dei
contributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degli
immobili privati, con le modalita' di cui  all'art.  6  del  medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016;  esercitano  le  funzioni  di  propria
competenza in relazione alle  misure  finalizzate  al  sostegno  alle
imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II,  Capo  II,  del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; 
    l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici  speciali  per
la ricostruzione curino la pianificazione urbanistica  connessa  alla
ricostruzione, l'istruttoria per il  rilascio  delle  concessioni  di
contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla  ricostruzione
privata,  e  provvedano,  altresi',  alla  diretta  attuazione  degli
interventi di ripristino o ricostruzione di opere  pubbliche  e  beni
culturali, nonche'  alla  realizzazione  degli  interventi  di  prima
emergenza di cui all'art. 42 del medesimo decreto legge,  esercitando
anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti
gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza  degli
enti locali; 
    l'art. 5, comma 1, lettera  b),  il  quale  stabilisce  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il  Commissario
straordinario  provveda  a  definire  criteri  di  indirizzo  per  la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli  interventi
di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di
ripristino con miglioramento sismico degli  edifici  danneggiati,  in
modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la  tutela
degli aspetti architettonici, storici e  ambientali,  anche  mediante
specifiche  indicazioni  dirette  ad  assicurare   una   architettura
ecosostenibile e  l'efficientamento  energetico.  Tali  criteri  sono
vincolanti per tutti i soggetti  pubblici  e  privati  coinvolti  nel
processo di ricostruzione; 
    l'art. 5, comma 1, lettera  e),  il  quale  stabilisce  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il  Commissario
straordinario provveda a definire i  criteri  in  base  ai  quali  le
regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  delle  disposizioni  commissariali,  i  centri  e  nuclei  di
particolare interesse, o parti di essi,  che  risultano  maggiormente
colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso  strumenti
urbanistici attuativi; 
    l'art. 5, comma 2, lettera  i),  il  quale  stabilisce  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il  Commissario
straordinario provveda ad individuare gli interventi per  far  fronte
ad   interruzioni   di   attivita'   sociali,    socio-sanitarie    e
socio-educative  di  soggetti  pubblici,  ivi  comprese  le   aziende
pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro; 
    l'art. 11, comma 1, il quale prevede  che,  entro  centocinquanta
giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai  sensi
dell'art. 5, comma  1,  lettera  e)  del  medesimo  decreto-legge,  i
comuni,  anche  con  il  supporto  degli  uffici  speciali   per   la
ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle  popolazioni
interessate,  curano  la  pianificazione  urbanistica  connessa  alla
ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, predisponendo  strumenti
urbanistici attuativi, completi dei  relativi  piani  finanziari,  al
fine di programmare  in  maniera  integrata  gli  interventi  di:  a)
ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con  miglioramento
sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con  priorita'  per
gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici  e  degli  enti
religiosi, dell'edilizia residenziale  pubblica  e  privata  e  delle
opere di  urbanizzazione  secondaria,  distrutti  o  danneggiati  dal
sisma; b) ricostruzione con  adeguamento  sismico  o  ripristino  con
miglioramento sismico degli  edifici  privati  residenziali  e  degli
immobili  utilizzati  per  le  attivita'   produttive   distrutti   o
danneggiati dal sisma; c) ripristino e realizzazione delle  opere  di
urbanizzazione  primaria  connesse  agli  interventi  da   realizzare
nell'area interessata  dagli  strumenti  urbanistici  attuativi,  ivi
compresa la rete di connessione dati; 
    l'art.  11,  comma  2,  il  quale  prevede  che   gli   strumenti
urbanistici attuativi di cui al comma  1  rispettino  i  principi  di
indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti  adottati
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2.   Mediante   apposita   ordinanza
commissariale sono disciplinate  le  modalita'  di  partecipazione  e
coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione
e sviluppo territoriale; 
    l'art. 11, comma 4, il quale prevede che i  comuni  adottino  con
atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui  al  comma
1, e che tali strumenti siano pubblicati nell'albo  pretorio  per  un
periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione e che  i  soggetti
interessati possano presentare osservazioni e  opposizioni  entro  il
termine di trenta giorni dalla data di  pubblicazione.  Decorso  tale
termine, i comuni trasmettono  gli  strumenti  urbanistici  adottati,
unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute,  al  Commissario
straordinario per l'acquisizione del parere  espresso  attraverso  la
Conferenza permanente di cui all'art. 16, comma 2; 
    l'art. 14, comma 3-sexies, il quale prevede che: a) con ordinanza
commissariale, emessa ai sensi e per gli effetti dell'art.  2,  comma
2, del medesimo decreto legge, devono essere  definite  le  procedure
per la presentazione e  l'approvazione  dei  progetti  relativi  agli
immobili di proprieta'  pubblica,  ripristinabili  con  miglioramento
sismico  entro  il  31  dicembre  2018,  per  essere  destinati  alla
soddisfazione  delle  esigenze  abitative   delle   popolazioni   dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016,  come  individuati  da  ciascuno  Presidente   di   Regione   -
Vicecommissario secondo le modalita' stabilite dal  comma  3-ter  del
medesimo  art.  14;  b)  una  volta  effettuati  gli  interventi   di
riparazione con miglioramento sismico,  gli  immobili  devono  essere
tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative
delle popolazioni dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016; 
    l'art. 16, comma 2, il quale, nel disciplinare l'attivita'  della
Conferenza permanente, prevede che siano assicurate adeguate forme di
partecipazione   delle   popolazioni   interessate,   definite    dal
Commissario straordinario nell'atto di disciplina  del  funzionamento
della Conferenza permanente; 
    l'art. 30, comma 1, il quale  prevede  l'istituzione  nell'ambito
del Ministero dell'interno,  ai  fini  dello  svolgimento,  in  forma
integrata e  coordinata,  di  tutte  le  attivita'  finalizzate  alla
prevenzione e al contrasto  delle  infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici
e di quelli privati che fruiscono di contribuzione  pubblica,  aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi  per
la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1  del  medesimo  decreto
legge, di un'apposita Struttura di missione, diretta da  un  prefetto
collocato all'uopo a  disposizione,  ai  sensi  dell'art.  3-bis  del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 
    l'art. 30, comma 6,  il  quale,  per  le  medesime  finalita'  di
prevenzione  e  contrasto  delle  infiltrazioni  della   criminalita'
organizzata  nell'affidamento   e   nell'esecuzione   dei   contratti
pubblici,  prevede  che  «gli  operatori  economici   interessati   a
partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita',  agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli
esecutori  [...].  Ai  fini  dell'iscrizione  e'  necessario  che  le
verifiche di cui agli articoli  90  e  seguenti  del  citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche  per
qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o  subcontratto,
si  siano  concluse  con  esito  liberatorio.  Tutti  gli   operatori
economici  interessati  sono  comunque  ammessi  a  partecipare  alle
procedure  di  affidamento  per  gli  interventi   di   ricostruzione
pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la  presentazione  della  domanda  di
iscrizione  all'Anagrafe.  Resta  fermo  il  possesso   degli   altri
requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal
bando  di  gara  o  dalla  lettera  di  invito.  Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»; 
    l'art.  32,  che  prevede  l'applicazione,  con   riguardo   agli
interventi previsti dall'art. 14 del medesimo  decreto  legge,  della
disciplina contenuta nell'art. 30 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114; 
    l'art. 34 che, al fine di assicurare la massima  trasparenza  nel
conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori,
prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati
(denominato «elenco speciale»); 
  Visto l'art. 18-decies del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n.  33,  recante
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli
eventi sismici del 2016 e del  2017»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 aprile 2017, n.  84,  che,  ai  fini  della  ricostruzione,  anche
mediante delocalizzazione, degli edifici  interessati  dai  movimenti
franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione
con gli eventi sismici di cui  al  presente  decreto,  l'applicazione
delle procedure previste dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la  disciplina
della «Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari  ad  uso
abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto
2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   9   del   14   dicembre   2016,   recante
«Delocalizzazione immediata e temporanea delle  attivita'  economiche
danneggiate dagli eventi sismici del  24  agosto,  26  e  30  ottobre
2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del 9  gennaio  2017,  recante  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell'ordinanza n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per  la
riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, recante «Disciplina delle
modalita'  di  funzionamento  e  di  convocazione  della   Conferenza
permanente e delle Conferenze regionali  previste  dall'art.  16  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni»; 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la
perimetrazione dei centri  e  nuclei  di  particolare  interesse  che
risultano maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 27 del  9  giugno  2017,  recante  «Misure  in
materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico  suscettibile
di destinazione abitativa»; 
  Vista l'ordinanza n. 28  del  9  giugno  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 19  del  7  aprile  2017,  recante  «Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016»,  misure  di
attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189  del  2016,
modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione
degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n.
1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017»; 
  Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni  all'ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017,   recante
«Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»,
all'ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante  «Disposizioni
concernenti i rilievi di agibilita'  post  sismica  conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal  giorno  24  agosto  2016»  ed
all'ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  recante  «Assegnazione  dei
finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  livello
ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui  all'ordinanza  n.  13
del 9 gennaio 2017»»; 
  Vista l'ordinanza n. 30 del  21  giugno  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 13 del  9  gennaio  2017,  recante  «Misure  per  la
riparazione, il ripristino e la  ricostruzione  di  immobili  ad  uso
produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa  delle  attivita'
economiche e produttive nei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» ed all'ordinanza  n.  9  del  14
dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle
attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24  agosto,
26 e 30 ottobre 2016 e all'ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017,
recante «Organizzazione  della  struttura  centrale  del  Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»»; 
  Vista l'ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n.  18  del  7
aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»; 
  Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e
di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario
straordinario del governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; 
  Visto il Protocollo quadro  di  legalita',  allegato  alle  Seconde
linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017,
sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del
decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del
governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.A. -
Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; 
  Visto il decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  «Norme  di
semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede   di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del  sistema  di  gestione  delle  dichiarazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del  28  luglio  1997,  n.
174, e successive modifiche ed integrazioni  e,  in  particolare,  le
disposizioni di cui al Capo V; 
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre  1997,  n.  460,  «Riordino
della disciplina  tributaria  degli  enti  non  commerciali  e  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998, e successive modifiche ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
«Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti   locali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre  2000,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152,  «Nuova  disciplina  per  gli
istituti di patronato e  di  assistenza  sociale»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, e  successive  modifiche
ed integrazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, «Disposizioni in  materia  di
professioni non organizzate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  26
gennaio 2013, n. 22; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 5 aprile 2013; 
  Visto il decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  112,  «Revisione
della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art.  2,
comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016,  n.  106»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017; 
  Considerata l'opportunita' di assicurare  un  ampio  coinvolgimento
delle popolazioni interessate per la  realizzazione  delle  attivita'
della ricostruzione al fine di adottare decisioni condivise ed idonee
alla realizzazione delle esigenze dei cittadini, operando,  altresi',
l'analisi delle potenzialita' dei territori e delle  singole  filiere
produttive esistenti attraverso modalita' di ascolto e consultazione,
nei  comuni  interessati,   degli   operatori   economici   e   della
cittadinanza; 
  Ritenuto necessario procedere alla disciplina  di  principio  delle
modalita' di partecipazione delle popolazioni dei comuni  interessati
dagli eventi sismici del 2016 nell'ambito dell'attivita' dei Comitati
istituzionali di cui all'art. 1, comma 6, del  decreto-legge  n.  189
del 2016 e successive modifiche e integrazioni; 
  Ritenuto necessario disciplinare  le  modalita'  di  partecipazione
delle popolazioni dei comuni interessati  dagli  eventi  sismici  del
2016  al  fine  di   garantire   un   adeguato   confronto   con   le
amministrazioni nell'ambito dei processi  decisionali  relativi  alle
attivita' di perimetrazione, pianificazione, e di ricostruzione,  sia
pubblica che privata; 
  Ritenuto necessario integrare la disciplina  dell'ordinanza  n.  16
del 3  marzo  2017,  prevedendo  le  forme  di  partecipazione  delle
popolazioni interessate, come previsto  dall'art.  9  della  medesima
ordinanza, e in attuazione di quanto disposto dall'art. 16, comma  2,
del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Ritenuto opportuno regolare le modalita'  di  partecipazioni  delle
popolazione dei comuni interessati dagli  eventi  sismici  del  2016,
tenendo conto, altresi', nella  necessita'  di  assicurare,  in  ogni
caso, la massima celerita', efficacia ed efficienza degli  interventi
e delle iniziative previste dal  decreto-legge  n.  189  del  2016  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Ritenuto necessario esplicitare l'applicazione  delle  disposizioni
contenute nell'ordinanza n. 4 del 14 dicembre  2016  anche:  a)  alle
imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  112;
b) alle associazioni, ai comitati,  alle  fondazioni,  alle  societa'
cooperative ed agli altri enti di  carattere  privato,  con  o  senza
personalita' giuridica,  aventi  qualifica  di  ONLUS  ai  sensi  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche  e
integrazioni; c) ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli
32 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e
successive modifiche e integrazioni; d) agli istituti di patronato  e
di assistenza sociale di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.  152  e
successive modifiche ed integrazioni; e) alle confederazioni ed  alle
associazioni nazionali di lavoratori e dei datori di lavoro; 
  Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuita'  di  tutte
le attivita' economiche o produttive esercitate nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessate  dagli  eventi
sismici verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016,  estendere
l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute  nell'ordinanza
n. 9 del 14 dicembre 2016: a) alle imprese sociali di cui al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112; b) alle associazioni, ai comitati,
alle fondazioni, alle societa' cooperative  ed  agli  altri  enti  di
carattere  privato,  con  o  senza  personalita'  giuridica,   aventi
qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre  1997,
n. 460 e  successive  modifiche  e  integrazioni;  c)  ai  centri  di
assistenza fiscale di cui agli articoli 32  e  seguenti  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e  successive   modifiche   e
integrazioni; d) agli istituti di patronato e di  assistenza  sociale
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; e) alle confederazioni ed alle  associazioni  nazionali
di lavoratori e dei datori di lavoro; 
  Ritenuto  opportuno,  al  fine   di   eliminare   possibili   dubbi
interpretativi  in  ordine  alle  modalita'  di  effettuazione  della
delocalizzazione  come  disciplinata  dall'ordinanza  n.  9  del   14
dicembre 2016: a) chiarire  l'esatto  ambito  di  applicazione  delle
previsioni contenute nel  primo  comma  dell'art.  2  della  medesima
ordinanza; b) prevedere, in caso di indisponibilita'  del  libro  dei
beni ammortizzabili o del libro  inventario  o,  per  le  imprese  in
esenzione da tali obblighi, presenti dei documenti contabili o  degli
altri registri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, in  quanto  custoditi  all'interno  di  un
immobile distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi  simici,  la
possibilita' che l'individuazione del numero e delle  caratteristiche
dei macchinari e delle attrezzature distrutte o danneggiate  in  modo
irreversibile dagli eventi sismici, venga effettuata sulla  base  dei
apposita certificazione rilasciata da una pubblica amministrazione  o
di apposito sopralluogo  effettuato  dagli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione in presenza dell'interessato; c)  equiparare,  ai  fini
dell'acquisito  o  del  noleggio,  i  macchinari  e  le  attrezzature
distrutti o danneggiati in modo irreversibile  dagli  eventi  sismici
quelli  inamovibili   dall'edificio   dichiarato   inagibile   ovvero
strutturalmente connessi al medesimo; 
  Ritenuto  necessario   dettare   una   disciplina   specifica   per
l'attivita' di rimozione delle  strutture  temporanee  realizzate  in
attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n.  9  del  14
dicembre 2016, in coerenza con quanto gia' previsto nell'ordinanza n.
5 del 28 novembre 2016, relativamente alla delocalizzazione immediata
e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati  dagli  eventi
sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili; 
  Ritenuto necessario integrare le previsioni di cui all'ordinanza n.
12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n.  29  del  9  giugno  2017  ed
all'ordinanza  n.  33  dell'11  luglio  2017:  a)   prevedendo   come
obbligatoria  l'iscrizione  nell'Elenco  dei  professionisti  di  cui
all'art. 34 del decreto-legge n. 189  del  2016  di  tutti  coloro  i
quali, nell'ambito dell'attivita' di ricostruzione sia  pubblica  che
privata,  siano  chiamati  a  svolgere  prestazioni   specialistiche,
connesse o comunque  afferenti  l'attivita'  di  progettazione  o  di
direzione lavori, la cui effettuazione richiede  l'iscrizione  in  un
ordine professionale, in  un  collegio  professionale  ovvero  in  un
elenco tenuto da una pubblica amministrazione; b) individuando  anche
con riguardo ai professionisti di cui alla precedente lettera  a)  un
limite  massimo  per   l'assunzione   degli   incarichi   nell'ambito
dell'attivita' di ricostruzione pubblica;  c)  coordinando  il  testo
dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 con le  previsioni  contenute
nell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017; 
  Ritenuto  necessario  estendere  l'ambito  di  applicazione   delle
disposizioni contenute nell'ordinanza n. 13 del 9  gennaio  2017:  a)
alle  associazioni,  ai  comitati,  alle  fondazioni,  alle  societa'
cooperative ed agli altri enti di  carattere  privato,  con  o  senza
personalita' giuridica,  aventi  qualifica  di  ONLUS  ai  sensi  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche  e
integrazioni; b) ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli
32 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e
successive modifiche e integrazioni; c) agli istituti di patronato  e
di assistenza sociale di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.  152  e
successive modifiche ed integrazioni; d) alle confederazioni ed  alle
associazioni nazionali di lavoratori e dei datori di lavoro; 
  Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento  dell'ordinanza  n.
13 del 9 gennaio 2017, alla luce dell'entrata in vigore  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112; 
  Ritenuto necessario, al  fine  di  assicurare  l'avvio  dei  lavori
relativi agli interventi inseriti nell'allegato n.  1  dell'ordinanza
n. 14 del 16 gennaio 2017 ed  in  considerazione  degli  esiti  delle
procedure gia' espletate, tutte caratterizzate dalla presentazione di
un numero assai esiguo di offerte,  procedere  ad  una  rimodulazione
della procedura di selezione degli operatori economici  aggiudicatari
sulla base dei seguenti criteri:  a)  presentazione  da  parte  degli
operatori economici selezionati di offerte relative al prezzo ed alle
migliorie che non comportino un'alterazione dell'essenza  strutturale
e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di
gara, corredate da apposito cronoprogramma;  b)  predisposizione  del
progetto   esecutivo   da   parte   del   solo   aggiudicatario;   c)
sottoscrizione   del   contratto   d'appalto   esclusivamente    dopo
l'approvazione del  progetto  esecutivo  da  parte  della  Conferenza
permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto necessario integrare l'ordinanza n. 27 del 9 giugno  2017,
al  fine  di  assicurare,  anche   con   riguardo   agli   interventi
disciplinate da detta ordinanza, l'applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 30 e 32 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto, infine, necessario estendere  alla  ricostruzione,  anche
mediante delocalizzazione, degli edifici  interessati  dai  movimenti
franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione
con gli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto  2016
nelle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,  la  disciplina
contenuta nelle ordinanze commissariali emesse ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 2, comma  2,  del  decreto-legge  n.  8  del  2017,
procedendo ad effettuare parziali modifiche della disciplina  vigente
in  ragione  dell'impossibilita'  di  distinguere  i  danni   causati
direttamente dagli eventi simici e  quelli  derivanti  dai  movimenti
franosi originati dai medesimi eventi sismici; 
  Vista   l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    Regioni -
Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  13
luglio 2017 e del 27 luglio 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di 30 giorni per  l'esercizio  del  controllo  preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Principi generali in  materia  di  partecipazione  delle  popolazioni
  nell'attivita' di ricostruzione pubblica e  privati  nei  territori
  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli
  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 
  1. Alle popolazioni dei  comuni  interessati  agli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e alle loro associazioni o
organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti
per la tutela di interessi diffusi e' assicurata la partecipazione  e
il coinvolgimento  nelle  attivita'  finalizzate  alla  ricostruzione
secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalla presente ordinanza. 
  2. Le attivita'  delle  ricostruzione  sono  realizzate  attraverso
l'analisi delle potenzialita' dei territori e delle  singole  filiere
produttive esistenti attraverso modalita' di ascolto e  consultazione
dei soggetti indicati al comma 1.