Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante «l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante «l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare: l'art. 1, comma 6, il quale prevede che in ogni regione sia costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della regione, che lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti delle province interessate e dai sindaci dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti; al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente; l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordini gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; l'art. 2, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario coordini gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'art. 14; l'art. 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario eserciti il controllo su ogni altra attivita' prevista dal medesimo decreto-legge nei territori colpiti; l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri; l'art. 2, comma 3, il quale prevede che il Commissario straordinario realizzi i compiti di cui al medesimo decreto-legge attraverso l'analisi delle potenzialita' dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto e consultazione, nei comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza; l'art. 2, comma 5, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualita' di Vicecommissari nell'ambito dei territori interessati: presiedono il comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del medesimo decreto legge; esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione; sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle regioni; sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalita' di cui all'art. 6 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione curino la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, e provvedano, altresi', alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'art. 42 del medesimo decreto legge, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali; l'art. 5, comma 1, lettera b), il quale stabilisce che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provveda a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; l'art. 5, comma 1, lettera e), il quale stabilisce che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provveda a definire i criteri in base ai quali le regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi; l'art. 5, comma 2, lettera i), il quale stabilisce che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provveda ad individuare gli interventi per far fronte ad interruzioni di attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza fine di lucro; l'art. 11, comma 1, il quale prevede che, entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del medesimo decreto-legge, i comuni, anche con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di: a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attivita' produttive distrutti o danneggiati dal sisma; c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati; l'art. 11, comma 2, il quale prevede che gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettino i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalita' di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale; l'art. 11, comma 4, il quale prevede che i comuni adottino con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, e che tali strumenti siano pubblicati nell'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione e che i soggetti interessati possano presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, i comuni trasmettono gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'art. 16, comma 2; l'art. 14, comma 3-sexies, il quale prevede che: a) con ordinanza commissariale, emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legge, devono essere definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, come individuati da ciascuno Presidente di Regione - Vicecommissario secondo le modalita' stabilite dal comma 3-ter del medesimo art. 14; b) una volta effettuati gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, gli immobili devono essere tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; l'art. 16, comma 2, il quale, nel disciplinare l'attivita' della Conferenza permanente, prevede che siano assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente; l'art. 30, comma 1, il quale prevede l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto legge, di un'apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; l'art. 30, comma 6, il quale, per le medesime finalita' di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, prevede che «gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori [...]. Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»; l'art. 32, che prevede l'applicazione, con riguardo agli interventi previsti dall'art. 14 del medesimo decreto legge, della disciplina contenuta nell'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; l'art. 34 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»); Visto l'art. 18-decies del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84, che, ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, l'applicazione delle procedure previste dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; Vista l'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, recante «Disciplina delle modalita' di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni»; Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante «Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»; Vista l'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», misure di attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017»; Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»»; Vista l'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»»; Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»; Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; Visto il Protocollo quadro di legalita', allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, le disposizioni di cui al Capo V; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017; Considerata l'opportunita' di assicurare un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate per la realizzazione delle attivita' della ricostruzione al fine di adottare decisioni condivise ed idonee alla realizzazione delle esigenze dei cittadini, operando, altresi', l'analisi delle potenzialita' dei territori e delle singole filiere produttive esistenti attraverso modalita' di ascolto e consultazione, nei comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza; Ritenuto necessario procedere alla disciplina di principio delle modalita' di partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 nell'ambito dell'attivita' dei Comitati istituzionali di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni; Ritenuto necessario disciplinare le modalita' di partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 al fine di garantire un adeguato confronto con le amministrazioni nell'ambito dei processi decisionali relativi alle attivita' di perimetrazione, pianificazione, e di ricostruzione, sia pubblica che privata; Ritenuto necessario integrare la disciplina dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, prevedendo le forme di partecipazione delle popolazioni interessate, come previsto dall'art. 9 della medesima ordinanza, e in attuazione di quanto disposto dall'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni; Ritenuto opportuno regolare le modalita' di partecipazioni delle popolazione dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, tenendo conto, altresi', nella necessita' di assicurare, in ogni caso, la massima celerita', efficacia ed efficienza degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni; Ritenuto necessario esplicitare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 4 del 14 dicembre 2016 anche: a) alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; b) alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle societa' cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni; c) ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; d) agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; e) alle confederazioni ed alle associazioni nazionali di lavoratori e dei datori di lavoro; Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuita' di tutte le attivita' economiche o produttive esercitate nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016: a) alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; b) alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle societa' cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni; c) ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; d) agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; e) alle confederazioni ed alle associazioni nazionali di lavoratori e dei datori di lavoro; Ritenuto opportuno, al fine di eliminare possibili dubbi interpretativi in ordine alle modalita' di effettuazione della delocalizzazione come disciplinata dall'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016: a) chiarire l'esatto ambito di applicazione delle previsioni contenute nel primo comma dell'art. 2 della medesima ordinanza; b) prevedere, in caso di indisponibilita' del libro dei beni ammortizzabili o del libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti dei documenti contabili o degli altri registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto custoditi all'interno di un immobile distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi simici, la possibilita' che l'individuazione del numero e delle caratteristiche dei macchinari e delle attrezzature distrutte o danneggiate in modo irreversibile dagli eventi sismici, venga effettuata sulla base dei apposita certificazione rilasciata da una pubblica amministrazione o di apposito sopralluogo effettuato dagli uffici speciali per la ricostruzione in presenza dell'interessato; c) equiparare, ai fini dell'acquisito o del noleggio, i macchinari e le attrezzature distrutti o danneggiati in modo irreversibile dagli eventi sismici quelli inamovibili dall'edificio dichiarato inagibile ovvero strutturalmente connessi al medesimo; Ritenuto necessario dettare una disciplina specifica per l'attivita' di rimozione delle strutture temporanee realizzate in attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, in coerenza con quanto gia' previsto nell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, relativamente alla delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili; Ritenuto necessario integrare le previsioni di cui all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017: a) prevedendo come obbligatoria l'iscrizione nell'Elenco dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 di tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attivita' di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti l'attivita' di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede l'iscrizione in un ordine professionale, in un collegio professionale ovvero in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione; b) individuando anche con riguardo ai professionisti di cui alla precedente lettera a) un limite massimo per l'assunzione degli incarichi nell'ambito dell'attivita' di ricostruzione pubblica; c) coordinando il testo dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 con le previsioni contenute nell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017; Ritenuto necessario estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017: a) alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle societa' cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni; b) ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; c) agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; d) alle confederazioni ed alle associazioni nazionali di lavoratori e dei datori di lavoro; Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; Ritenuto necessario, al fine di assicurare l'avvio dei lavori relativi agli interventi inseriti nell'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 ed in considerazione degli esiti delle procedure gia' espletate, tutte caratterizzate dalla presentazione di un numero assai esiguo di offerte, procedere ad una rimodulazione della procedura di selezione degli operatori economici aggiudicatari sulla base dei seguenti criteri: a) presentazione da parte degli operatori economici selezionati di offerte relative al prezzo ed alle migliorie che non comportino un'alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, corredate da apposito cronoprogramma; b) predisposizione del progetto esecutivo da parte del solo aggiudicatario; c) sottoscrizione del contratto d'appalto esclusivamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuto necessario integrare l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, al fine di assicurare, anche con riguardo agli interventi disciplinate da detta ordinanza, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuto, infine, necessario estendere alla ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, la disciplina contenuta nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, procedendo ad effettuare parziali modifiche della disciplina vigente in ragione dell'impossibilita' di distinguere i danni causati direttamente dagli eventi simici e quelli derivanti dai movimenti franosi originati dai medesimi eventi sismici; Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 13 luglio 2017 e del 27 luglio 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Principi generali in materia di partecipazione delle popolazioni nell'attivita' di ricostruzione pubblica e privati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 1. Alle popolazioni dei comuni interessati agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e alle loro associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi e' assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attivita' finalizzate alla ricostruzione secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalla presente ordinanza. 2. Le attivita' delle ricostruzione sono realizzate attraverso l'analisi delle potenzialita' dei territori e delle singole filiere produttive esistenti attraverso modalita' di ascolto e consultazione dei soggetti indicati al comma 1.