Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare: l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione; l'art. 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi; l'art. 11, comma 1, il quale prevede che, entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), i comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di: a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attivita' produttive distrutti o danneggiati dal sisma; c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati; l'art. 11, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2; l'art. 14, comma 2, lettera a), il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede fra l'altro a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili; l'art. 16, comma 3, lettera a), il quale prevede che la Conferenza permanente esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, disciplinante la riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi temporaneamente inagibili; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, recante istituzione e funzionamento del Comitato tecnico scientifico della Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, recante misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, recante disciplina delle modalita' di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, con la quale sono state dettate le misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, con la quale sono stati dettati i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 36 dell'8 settembre 2017, con la quale, tra l'altro, sono state disciplinate le modalita' di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017, con la quale e' stato approvato il programma delle opere pubbliche interessate dagli interventi di ricostruzione; Ritenuta la necessita' di dettare i principi di indirizzo e i criteri generali sulla base dei quali i comuni, all'esito della perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani, o parti di essi, maggiormente colpiti dagli eventi sismici effettuata dalle regioni, dovranno provvedere alla predisposizione e redazione dei piani attuativi alla cui approvazione sono subordinati gli interventi di ricostruzione all'interno delle aree perimetrate; Visto il documento del 27 luglio 2017 approvato dal comitato tecnico scientifico, denominato «Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione», in allegato 1 alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante e sostanziale; Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 31 agosto 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Indirizzi e criteri per la redazione dei piani attuativi 1. La presente ordinanza definisce i principi di indirizzo e i criteri generali per la redazione dei piani urbanistici attuativi previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge», e dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza 23 maggio 2017, n. 25, del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai fini degli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani, o parti di essi, di particolare interesse e che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici suindicati. 2. Gli indirizzi e i criteri per la pianificazione di cui al comma 1 sono contenuti nell'allegato 1 alla presente ordinanza dal titolo «Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione», di seguito denominato «Documento», predisposto dal comitato tecnico scientifico costituito ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto-legge e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017. 3. Ferme restando le specifiche previsioni contenute negli articoli successivi con richiamo a singoli paragrafi del Documento, i principi di indirizzo ed i criteri generali di cui al comma 2 costituiscono riferimento necessario per la redazione dei piani, da applicare comunque nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita' in rapporto alla dimensione del comune e della zona perimetrata, alle caratteristiche del contesto urbano e territoriale in cui la zona stessa e' collocata, al valore storico e paesaggistico del patrimonio edilizio ricompreso nel perimetro ed alla complessita' delle problematiche da affrontare per la riduzione del rischio sismico sia dell'edificato che del sistema urbano.