Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016. 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  17  dicembre  2016,  modificato  e
integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare: 
  l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il  Commissario
straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e  riparazione
degli immobili privati di cui al  Titolo  II,  Capo  I  del  medesimo
decreto,  sovraintendendo  all'attivita'  dei  vice   commissari   di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla
fase attuativa degli stessi; 
  l'art.  2,  comma  2,  il  quale   prevede   che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per  la
ricostruzione, fra  l'altro,  curano  la  pianificazione  urbanistica
connessa alla ricostruzione; 
  l'art. 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il  Commissario
straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma
2, provvede a  definire  i  criteri  in  base  ai  quali  le  regioni
perimetrano, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
delle disposizioni commissariali, i centri e  nuclei  di  particolare
interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e  nei
quali gli interventi sono attuati  attraverso  strumenti  urbanistici
attuativi; 
  l'art. 11, comma 1, il  quale  prevede  che,  entro  centocinquanta
giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai  sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera e), i comuni,  anche  con  il  supporto
degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,  assicurando  un  ampio
coinvolgimento   delle    popolazioni    interessate,    curano    la
pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici  attuativi,
completi dei relativi piani finanziari, al  fine  di  programmare  in
maniera integrata gli interventi di: a) ricostruzione con adeguamento
sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici
o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici scolastici, compresi
i  beni  ecclesiastici  e   degli   enti   religiosi,   dell'edilizia
residenziale pubblica e  privata  e  delle  opere  di  urbanizzazione
secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; b)  ricostruzione  con
adeguamento sismico o  ripristino  con  miglioramento  sismico  degli
edifici privati residenziali  e  degli  immobili  utilizzati  per  le
attivita' produttive distrutti o danneggiati dal sisma; c) ripristino
e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse  agli
interventi  da  realizzare  nell'area  interessata  dagli   strumenti
urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati; 
  l'art. 11,  comma  2,  il  quale  prevede,  fra  l'altro,  che  gli
strumenti urbanistici attuativi  di  cui  al  comma  1  rispettano  i
principi  di  indirizzo   per   la   pianificazione   stabiliti   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2; 
  l'art.  14,  comma  2,  lettera  a),  il  quale  prevede  che   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede fra
l'altro a predisporre e approvare un  piano  delle  opere  pubbliche,
comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei
oggetto degli strumenti  urbanistici  attuativi,  articolato  per  le
quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede  il
finanziamento in base alle risorse disponibili; 
  l'art. 16, comma 3, lettera a), il quale prevede che la  Conferenza
permanente esprime parere obbligatorio e vincolante  sugli  strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28
novembre 2016, disciplinante la riparazione immediata  di  edifici  e
unita' immobiliari ad uso abitativo e  produttivo  danneggiati  dagli
eventi sismici  del  24  agosto  2016  e  successivi  temporaneamente
inagibili; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017,
recante istituzione e funzionamento del Comitato tecnico  scientifico
della Struttura del Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017,
recante misure per la riparazione, il ripristino e  la  ricostruzione
di immobili ad uso  produttivo  distrutti  o  danneggiati  e  per  la
ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti
dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del  3  marzo
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del  13  marzo  2017,
recante disciplina delle modalita' di funzionamento e di convocazione
della Conferenza permanente e  delle  Conferenze  regionali  previste
dall'art.  16  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  come
convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017,
con la quale sono state dettate  le  misure  per  il  ripristino  con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno  2017,
con la quale sono stati dettati i criteri per la  perimetrazione  dei
centri e nuclei di particolare interesse che  risultano  maggiormente
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  36  dell'8
settembre 2017, con la quale, tra l'altro, sono state disciplinate le
modalita' di  partecipazione  e  coinvolgimento  dei  cittadini  alle
scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  38  dell'8
settembre 2017, con la quale e' stato approvato  il  programma  delle
opere pubbliche interessate dagli interventi di ricostruzione; 
  Ritenuta la necessita' di dettare  i  principi  di  indirizzo  e  i
criteri generali sulla base  dei  quali  i  comuni,  all'esito  della
perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani, o parti  di  essi,
maggiormente colpiti dagli eventi sismici effettuata  dalle  regioni,
dovranno  provvedere  alla  predisposizione  e  redazione  dei  piani
attuativi alla cui approvazione sono subordinati  gli  interventi  di
ricostruzione all'interno delle aree perimetrate; 
  Visto il documento  del  27  luglio  2017  approvato  dal  comitato
tecnico  scientifico,  denominato  «Criteri  di  indirizzo   per   la
pianificazione finalizzata alla progettazione e  realizzazione  degli
interventi di ricostruzione», in allegato 1 alla presente  ordinanza,
della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 31 agosto 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base
ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
      Indirizzi e criteri per la redazione dei piani attuativi 
 
  1. La presente ordinanza definisce i  principi  di  indirizzo  e  i
criteri generali per la redazione  dei  piani  urbanistici  attuativi
previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, di seguito denominato «decreto-legge», e dall'art. 5,  comma  2,
dell'ordinanza 23 maggio 2017, n. 25, del  Commissario  straordinario
per la ricostruzione nei territori interessati dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai fini degli  interventi
di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani, o parti di essi,
di particolare interesse e che risultano maggiormente  colpiti  dagli
eventi sismici suindicati. 
  2. Gli indirizzi e i criteri per la pianificazione di cui al  comma
1 sono contenuti nell'allegato 1 alla presente ordinanza  dal  titolo
«Criteri  di  indirizzo  per  la  pianificazione   finalizzata   alla
progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione»,  di
seguito denominato  «Documento»,  predisposto  dal  comitato  tecnico
scientifico  costituito  ai  sensi  dell'art.  50,   comma   5,   del
decreto-legge e dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  11
del 9 gennaio 2017. 
  3. Ferme restando le specifiche previsioni contenute negli articoli
successivi con richiamo a singoli paragrafi del Documento, i principi
di indirizzo ed i criteri generali di cui al  comma  2  costituiscono
riferimento necessario per  la  redazione  dei  piani,  da  applicare
comunque   nel   rispetto   dei   principi   di   ragionevolezza    e
proporzionalita' in rapporto alla dimensione del comune e della  zona
perimetrata, alle caratteristiche del contesto urbano e  territoriale
in cui la zona stessa e' collocata, al valore storico e paesaggistico
del patrimonio edilizio ricompreso nel perimetro ed alla complessita'
delle problematiche  da  affrontare  per  la  riduzione  del  rischio
sismico sia dell'edificato che del sistema urbano.