IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo  1997,  n.  59»,  ed  in  particolare   l'art.   115,   recante
«Ripartizione   delle   competenze»    e    l'art.    119,    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio  2014,   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10,  recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
comitato tecnico  per  la  nutrizione  e  la  sanita'  animale  e  la
composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del  regolamento  (CE)  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  registrati  i  prodotti
fitosanitari «Dimilin 25 PB», reg. n. 4686 in data 25 febbraio  1982,
«Du Dim 25 PB» reg. n. 15106, «Assault» reg. n. 15108 e «Adobe»  reg.
n. 15105  in  data  25  marzo  2011  a  base  della  sostanza  attiva
diflubenzurone, a nome dell'impresa «Arysta Lifescience Registrations
Great Britain Ltd», avente sede legale in 198 Golden Hillock  Road  -
B11 2PN Birmingham (UK); 
  Visto il regolamento 2017/855/UE della Commissione  del  18  maggio
2017 che modifica il regolamento di esecuzione 540/2011/UE per quanto
riguarda  le  condizioni  di  approvazione  della   sostanza   attiva
diflubenzurone; 
  Visti   gli   impieghi   attualmente   autorizzati,   nonche'    la
documentazione   presentata   nell'ambito    della    procedura    di
ri-registrazione secondo i principi  uniformi  di  cui  all'art.  29,
paragrafo 6, del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Ritenuto di dover procedere,  in  applicazione  delle  disposizioni
stabilite  dall'art.  1  del   regolamento   n.   2017/855/UE   della
Commissione del 18 maggio 2017, alla revoca dei prodotti fitosanitari
sopracitati; 
 
                              Decreta: 
 
  E' revocata l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari  DIMILIN  25
PB reg. n. 4686, DU DIM 25 PB reg. n. 15106, ASSAULT reg.  n.  15108,
ADOBE reg. n. 15105 a base della sostanza  attiva  diflubenzurone,  a
nome dell'impresa «Arysta  Lifescience  Registrations  Great  Britain
Ltd.», in applicazione delle disposizioni stabilite dall'art.  1  del
regolamento 2017/855/UE della Commissione del 18 maggio 2017. 
  La commercializzazione e  l'impiego  delle  scorte  giacenti,  sono
consentiti secondo le seguenti modalita': 
    tre mesi, a decorrere dalla data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
    sei mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  Lo smaltimento si applica ai lotti  di  prodotti  fitosanitari  che
riportano una  data  di  preparazione  immediatamente  antecedente  a
quella del presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  ai  suindicati  prodotti  sono  disponibili  nella
sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 8 settembre 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco