IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio  2014,   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico  per  la  nutrizione  e  la  sanita'  animale  e  la
composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del  regolamento  (CE)  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   359/2017   della
Commissione  che  modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
540/2011 per quanto riguarda  le  condizioni  di  approvazione  della
sostanza attiva oxifluorfen disponendo che possono essere autorizzati
solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in  prossimita'
del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera,  nella  dose  non
superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno; 
  Considerato che e'  necessario  procedere,  in  applicazione  delle
disposizioni stabilite dal reg. (UE) n. 359/2017 alla modifica  delle
modalita'  d'impiego  dei  prodotti  fitosanitari   autorizzati   per
rispettare le disposizioni del suddetto regolamento; 
  Ritenuto di dover procedere alla richiesta di prove di efficacia  a
supporto delle  riduzioni  richieste  dalle  nuove  disposizioni,  da
presentare entro 12 mesi dal presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono  autorizzate  le  modifiche  delle  etichette   dei   prodotti
fitosanitari  riportate  in  allegato   al   presente   decreto,   in
applicazione delle disposizioni specifiche stabilite dal  regolamento
di esecuzione (UE) n. 359/2017  della  Commissione  che  modifica  il
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011  per  quanto  riguarda  le
condizioni  di  approvazione  della  sostanza   attiva   oxifluorfen,
disponendo che possono essere  autorizzati  solo  gli  impieghi  come
erbicida applicato a scaglioni in prossimita' del suolo, dall'autunno
all'inizio della primavera, nella dose  non  superiore  a  150  g  di
sostanza attiva per ettaro l'anno. 
  La  modifica  delle  autorizzazione  dei  prodotti   riportati   in
allegato, consiste nella revisione delle modalita' d'impiego. 
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del   presente   decreto
l'allegato fac-simile dell'etichette con le quali i  prodotti  devono
essere posti in commercio. 
  La commercializzazione e  l'impiego  delle  scorte  giacenti,  sono
consentiti secondo le seguenti modalita': 
  6 mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
  12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto  per  l'impiego
da parte degli utilizzatori finali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute  www.salute.gov.it  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 19 luglio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco