IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 101 del 2013,  secondo
cui  per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
    a)   dell'avvenuta   immissione   in   servizio,   nella   stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
    b)  dell'assenza,  nella  stessa   amministrazione,   di   idonei
collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal
1º gennaio 2007,  relative  alle  professionalita'  necessarie  anche
secondo un criterio di equivalenza; 
  Visto l'art. 1, comma 364 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che
definisce  le  risorse  stanziate  per  il  pubblico  impiego,   pari
complessivamente a 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 2.633
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le finalita'  di  cui
ai commi 365 e 366 del medesimo  articolo  nonche'  per  le  esigenze
assunzionali dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; 
  Visto l'art. 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che
ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un fondo con una dotazione di 1.480 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da
ripartire, per le finalita' di cui alle lettere a), b) e c), con  uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare,
su proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  predetta
legge; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo
2017, recante «Ripartizione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  365
della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)» ed in
particolare l'art. 1, comma 1, che, nel ripartire il Fondo di cui  al
citato art. 1, comma 365 della legge n. 232 del 2016, alla lettera b)
prevede 119,12 milioni di euro per l'anno 2017 e  153,24  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2018, quale  finanziamento  da  destinare,
complessivamente, ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi  compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e  64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia  italiana
per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici  e
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la medesima lettera  b)  dell'art.  1,  comma  1  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  27  febbraio  2017
secondo cui «A valere sulle  predette  risorse,  il  Ministero  della
giustizia e' autorizzato  ad  assumere,  a  tempo  indeterminato,  il
contingente  di  personale   di   magistratura   ordinaria   indicato
nell'allegata tabella 1, nel limite massimo di spesa ivi indicato per
ciascuna annualita'. Le restanti  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato, a valere sulle medesime risorse, al  netto  di  quelle
destinate per l'assunzione di personale  di  magistratura  ordinaria,
sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,  previa  valutazione  delle  esigenze  espresse  dalle
amministrazioni con apposite richieste inoltrate alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. Per  le  esigenze  di  assunzioni  a
tempo indeterminato dell'Agenzia italiana per  la  cooperazione  allo
sviluppo si provvede,  nell'ambito  del  medesimo  decreto,  mediante
l'assegnazione delle ulteriori risorse di cui all'art. 1,  comma  364
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 0,8 milioni di euro  per
l'anno 2017 ed a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.»; 
  Vista la tabella 1, allegata al citato decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, che fissa il limite  massimo
di spesa per le assunzioni di personale di magistratura ordinaria  in
euro 3.592.418,00 per l'anno 2017 e in euro 20.946.682,00 quale spesa
a regime; 
  Visto l'art. 22-ter  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che destina, per l'anno
2017, euro 40.700.000 per l'incremento del fondo  degli  organici  di
fatto del settore Scuola, di cui all'art. 1, comma 366 della legge 11
dicembre  2016,  n.  232,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse di cui all'art. 1, comma 365, lettera b) della medesima legge
n. 232 del 2016, come ripartite dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017; 
  Considerato che le risorse previste per l'Agenzia italiana  per  la
cooperazione allo sviluppo sono ulteriori rispetto a quelle  previste
dalla lettera b) dell'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  27  febbraio  2017  e  che  per  le  previste
assunzioni a favore della medesima Agenzia e' in corso l'adozione  di
apposito e distinto decreto di autorizzazione; 
  Considerato che, detratte le risorse gia' destinate: 
    alle assunzioni del personale di magistratura ordinaria  pari  ad
euro 3.592.418,00 per l'anno 2017 e ad euro 20.946.682,00 quale spesa
a regime; 
    all'incremento del fondo, per il solo anno 2017,  degli  organici
di fatto del settore Scuola, di cui all'art. 1, comma 366 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 40.700.000, 
la consistenza del fondo di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma  1
del citato decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2017, effettivamente  utilizzabile  per  le  assunzioni  ivi
previste e' pari ad euro 74.827.582,00 per  l'anno  2017  e  ad  euro
132.293.318,00 a decorrere dall'anno 2018; 
  Viste le richieste di autorizzazione ad assumere pervenute da varie
amministrazioni, a valore sul fondo di cui alla lettera b)  dell'art.
1, comma 1 del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  27  febbraio  2017   che,   complessivamente   considerate,
comporterebbero un onere  ampiamente  superiore  alle  disponibilita'
sopra indicate del fondo di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma  1
del citato decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2017; 
  Ritenuto, in coerenza con le politiche e gli indirizzi di  Governo,
di dare priorita' alle richieste pervenute dai Corpi di polizia e dal
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche'   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze e dall'ICE - Agenzia per la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27  febbraio  2017  recante
«Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365 della  legge  11
dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)»,  e  considerata  la
disponibilita' residua del fondo  assunzioni  di  cui  alla  medesima
lettera b), pari ad euro 74.827.582,00 per  l'anno  2017  e  ad  euro
132.293.318,00 a  decorrere  dall'anno  2018,  sono  autorizzate,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e
nel limite della dotazione organica, le  assunzioni  di  personale  a
tempo indeterminato di cui  all'allegata  tabella  1,  che  e'  parte
integrante del presente provvedimento, nel limite  massimo  di  spesa
indicato, per ciascuna amministrazione, per l'anno 2017 e quale onere
a regime. 
  2. Le amministrazioni di cui alla predetta  tabella  1  comunicano,
entro il 30 aprile 2018, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate in attuazione  dell'autorizzazione  di  cui  al
comma 1. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 agosto 2017 
 
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                     e la pubblica amministrazione    
                                                 Madia                
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze     
           Padoan         

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1791