IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del
19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29
novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016,
n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436,
del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio  2017,  n.  454,  del  27
maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18  agosto
2017, nonche' 479 del 1 settembre 2017, recanti ulteriori  interventi
urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli  eccezionali  eventi
calamitosi in rassegna; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzioni  di  continuita',
delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita'
avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le
ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225»; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre 2016,  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  Commissario
Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20  gennaio  2017,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno
colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda decade dello stesso mese; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
simici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45; 
  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3
agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies,  comma  2,  ha  prorogato
fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con
deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori disposizioni  concernenti  i  rilievi  di  agibilita'  post
                               sismica 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  3  dell'Ordinanza  n.
392/2016, dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 405/2016 e  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, le  Regioni
interessate dagli eventi sismici di cui in premessa a far data dal 30
settembre 2017 assumono,  negli  ambiti  territoriali  di  rispettiva
competenza, il coordinamento operativo dell'attivita' di ricognizione
preliminare dei danni al patrimonio  edilizio  attraverso  la  scheda
sintetica FAST di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 405/2016
e della relativa attivita' formativa di cui al comma 3  del  medesimo
articolo, nonche'  il  coordinamento  operativo  delle  attivita'  di
verifica dell'agibilita' post-sismica degli edifici e delle strutture
con procedura AeDES ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 luglio 2014, nonche' di tutte  le  attivita'  tecniche
connesse al censimento  danni  ed  all'agibilita'.  Per  le  suddette
finalita' le  Regioni  provvedono  direttamente  all'attivazione  dei
tecnici, al loro monitoraggio, alla  copertura  assicurativa  con  le
modalita' e nei termini di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza  n
392/2016, nonche' all'attivita' istruttoria  connessa  all'erogazione
dei rimborsi di cui all'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n 392/2016  ed
all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016. 
  2. A decorrere dalla data indicata al comma 1 cessano  le  funzioni
di coordinamento assegnate al Dipartimento della Protezione dall'art.
1 comma 1 lettera b), dell'Ordinanza n. 444/2017, fatta eccezione per
le attivita' di data entry  per  le  attivita'  di  informatizzazione
delle schede AeDES o FAST e per le relative elaborazioni GIS. 
  3. All'ultimo periodo del comma 4 dell'art.  1,  dell'Ordinanza  n.
436/2017, dopo le parole "di riferimento territoriale",  e'  aggiunto
il seguente periodo: ",  nonche'  con  gli  ordini  professionali  di
riferimento territoriale e con i Consigli nazionali.". 
  4. Per le attivita' di  cui  al  presente  articolo,  ove  ritenuto
necessario, le Regioni provvedono ai sensi  dell'ultimo  periodo  del
comma 4 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 436/2017, cosi come  modificato
ed integrato dal precedente comma 3. 
  5. Le richieste di sopralluogo di cui all'art. 1, comma 5,  lettera
d), dell'ordinanza n.  422/2016  possono  essere  prodotte  entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente Ordinanza per sopralluoghi eseguiti fino a tale data, ovvero
dalla data di notifica  dell'esito  di  agibilita'  per  sopralluoghi
eseguiti  dopo  la  pubblicazione  stessa,  sia   su   edifici   gia'
classificati con schede AeDES che su  edifici  dichiarati  agibili  a
seguito di sopralluogo FAST. La richiesta deve  essere  corredata  di
perizia asseverata di un tecnico di parte."