L'AUTORITA' NAZIONALE 
                           ANTICORRUZIONE 
 
1. Oggetto. 
 
  1.1. Le presenti  linee  guida  disciplinano  il  procedimento  per
l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni (di  seguito  «Codice  dei  contratti  pubblici»)  delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti  di  propri  organismi  in
house di cui  all'art.  5  del  Codice  dei  contratti  pubblici  (di
seguito, «elenco») e hanno carattere vincolante. 
2. Contenuto dell'elenco. 
  2.1. L'elenco contiene le seguenti informazioni: 
    a)   denominazione    dell'amministrazione    aggiudicatrice/ente
aggiudicatore (controllante o controllanti); 
    b) codice fiscale; 
    c) sede; 
    d) organismo in house  nei  cui  confronti  si  vogliono  operare
affidamenti diretti: 
      1) denominazione; 
      2) codice fiscale; 
      3) atto deliberativo  di  costituzione/acquisto  partecipazioni
(data e tipologia di atto); 
      4) forma giuridica; 
      5)  stato   dell'organismo   in   house   (in   attivita',   in
liquidazione, ecc.); 
      6) sede legale; 
      7) oggetto sociale; 
      8) settori di attivita'; 
      9) detenzione di quote di partecipazione nell'organismo  (quote
di partecipazione diretta e indiretta e, in questo caso,  indicazione
della «societa' tramite»); 
      10) presenza di partecipazioni private prescritte da  norme  di
legge; 
      11) indici della presenza del controllo analogo di cui all'art.
5 del Codice dei contratti pubblici ovvero all'art.  16  del  decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica): 
        presenza  di   rappresentanti   negli   organi   di   governo
dell'organismo in house (nominativo - codice fiscale - inizio e  fine
incarico - compensi); 
        clausole statutarie; 
        patti parasociali; 
      12) clausola  statutaria  che  impone  che  piu'  dell'80%  del
fatturato sia svolto  in  favore  dell'ente  pubblico  o  degli  enti
pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a  detto  limite
sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di
efficienza sul complesso  dell'attivita'  principale  della  societa'
partecipata; 
    e)  denominazione   delle   amministrazioni   aggiudicatrici/enti
aggiudicatori che in presenza dei presupposti previsti dall'  art.  5
del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli articoli 4  e  16  del
decreto legislativo n. 175/2016, hanno  manifestato  l'intenzione  di
operare affidamenti diretti all'organismo in  house  controllato  dal
soggetto iscritto nell'elenco, in forza di un controllo  orizzontale,
invertito o a cascata; 
    f) data di presentazione della domanda; 
    g) estremi del provvedimento di iscrizione nell'elenco; 
    h) estremi del provvedimento di accertamento negativo; 
    i) estremi del provvedimento di cancellazione dall'elenco. 
3. Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco. 
  3.1.  Sono  tenuti  a  richiedere   l'iscrizione   nell'elenco   le
amministrazioni aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori  che,  al
ricorrere  dei  presupposti  previsti  dall'art.  5  del  Codice  dei
contratti  pubblici  ovvero  dagli  articoli  4  e  16  del   decreto
legislativo n. 175/2016, intendano  operare  affidamenti  diretti  in
favore di organismi  in  house  in  forza  di  un  controllo  analogo
diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi. 
  3.2. Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica, gli enti di governo  degli  ambiti  ottimali  istituiti  o
designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma  1,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, devono richiedere  l'iscrizione  nell'elenco,
indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai
sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis. 
4. Presentazione della domanda. 
  4.1.  La  domanda  di  iscrizione  e'   presentata,   a   pena   di
inammissibilita',  dal  Responsabile  dell'anagrafe  delle   stazioni
appaltanti (cosiddetto RASA) su delega delle persone fisiche deputate
ad esprimere all'esterno la volonta' del soggetto richiedente. 
  4.2. Nel caso di controllo a cascata (art. 5, comma  2  del  Codice
dei contratti pubblici), invertito o orizzontale (art. 5, comma 3 del
Codice dei contratti  pubblici),  la  domanda  di  iscrizione  dovra'
contenere tutte le  informazioni  utili  a  dimostrare  il  controllo
analogo sull'organismo in house. 
  4.3. Nel caso in cui il controllo su  un  organismo  in  house  sia
esercitato congiuntamente da piu'  amministrazioni  aggiudicatrici  o
enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del Codice  dei
contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda  riferita
a tutti i soggetti interessati all'iscrizione. 
  4.4. La domanda e' presentata in modalita' telematica accedendo  al
sito web dell'Autorita' ed utilizzando  l'apposito  applicativo  reso
disponibile on-line. 
  4.5. L'Autorita' acquisisce  d'ufficio  le  informazioni  richieste
nella domanda di cui al punto 4.4 gia' contenute nelle proprie banche
dati o  disponibili  presso  altre  banche  dati  detenute  da  altre
pubbliche amministrazioni. Le informazioni non disponibili attraverso
l'accesso alle predette banche dati sono comunicate all'Autorita' dai
soggetti istanti mediante l'applicativo on-line di cui al punto 4.4. 
  4.6. Delle domande pervenute sara' data  evidenza  nell'elenco  con
indicazione della data di presentazione. 
5. Avvio del procedimento. 
  5.1. I  procedimenti  per  l'iscrizione  nell'elenco  sono  avviati
secondo l'ordine di ricezione della domanda. 
  5.2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della  domanda
di iscrizione e'  avviato  il  procedimento  per  l'accertamento  dei
requisiti  di  iscrizione.  Il  termine  per   la   conclusione   del
procedimento e' di novanta giorni decorrenti dall'avvio dello stesso.
Tale termine e' sospeso nel  caso  di  approfondimenti  istruttori  o
richieste di integrazione documentale. In ogni caso  il  procedimento
istruttorio deve concludersi entro centottanta giorni dalla  data  di
avvio dello stesso. Di tali termini e' data comunicazione ai soggetti
richiedenti mediante l'applicativo di cui al punto 4.4;  le  date  di
avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell'elenco. 
  5.3. In fase di prima  applicazione  delle  presenti  linee  guida,
l'Autorita' si riserva la possibilita' di dare avvio ai  procedimenti
di verifica del possesso dei requisiti per  l'iscrizione  nell'elenco
con  modalita'  e  tempi  che  saranno  resi  noti   con   successive
comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento  delle  attivita'
compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili. Resta
fermo che la domanda  di  iscrizione  consente  alle  amministrazioni
aggiudicatrici e agli  enti  aggiudicatori  di  effettuare  sotto  la
propria   responsabilita'   affidamenti   diretti    dei    contratti
all'organismo in house, cosi' come prescritto dall'art.  5,  comma  1
del Codice dei contratti pubblici. 
  5.4. All'esito positivo  delle  verifiche,  effettuate  secondo  le
modalita' e i criteri indicati  nel  punto  6,  l'ufficio  competente
dispone l'iscrizione nell'elenco dandone  comunicazione  al  soggetto
richiedente.  A  partire  da  tale  data,  i   riferimenti   relativi
all'iscrizione nell'elenco sono riportati negli atti  di  affidamento
all'organismo   in   house   (determina   a   contrarre,   contratto,
convenzione, ecc.). 
  5.5. Nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti richiesti  ai
fini dell'iscrizione, l'Autorita' comunica al soggetto richiedente le
risultanze istruttorie, indicando gli  elementi  ritenuti  carenti  e
invitando lo stesso a far  pervenire  eventuali  controdeduzioni  e/o
documentazione  integrativa  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla
ricezione della comunicazione. Con le  controdeduzioni,  il  soggetto
interessato  puo'  impegnarsi   a   eliminare   la   causa   ostativa
all'iscrizione  medesima  nel  termine  massimo  di  sessanta  giorni
dall'invio delle controdeduzioni. Il termine per la  conclusione  del
procedimento  e'  sospeso  dall'invio   della   comunicazione   delle
risultanze istruttorie fino alla scadenza del termine  assegnato  per
la presentazione delle controdeduzioni  o  per  l'eliminazione  della
causa   ostativa   all'iscrizione.    L'Autorita',    esaminata    la
documentazione acquisita agli atti, puo': 
    a) riscontrare la sussistenza  dei  requisiti  di  legge  e,  per
l'effetto, disporre l'iscrizione nell'elenco,  dandone  comunicazione
al soggetto richiedente; 
    b) riscontrare l'assenza dei requisiti di legge e, per l'effetto,
disporre il diniego di iscrizione nell'elenco. 
  5.6. Il provvedimento finale di accertamento negativo dei requisiti
di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'elenco  e'
comunicato al soggetto istante e indica i presupposti di fatto  e  le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.  Esso  indica,
altresi', il termine e la possibilita'  di  impugnazione  innanzi  ai
competenti organi della giustizia  amministrativa.  Gli  estremi  del
provvedimento di accertamento negativo sono pubblicati nell'elenco. 
  5.7   Il   provvedimento   di   accertamento   negativo    comporta
l'impossibilita'  di  operare  mediante   affidamenti   diretti   nei
confronti dello specifico organismo in  house  oggetto  di  verifica.
Avverso i pregressi affidamenti diretti  di  appalti  e  concessioni,
l'Autorita' puo' esercitare i poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis
e 1-ter del  Codice  dei  contratti  pubblici.  Il  provvedimento  di
accertamento negativo non preclude la possibilita' di presentare  una
nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla
legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi ostativi  che  sono
alla base del provvedimento medesimo. 
6. La verifica dei  requisiti  di  cui  all'art.  5  del  Codice  dei
  contratti pubblici e agli articoli 4 E 16 del  decreto  legislativo
  19 agosto 2016, n. 175. 
  6.1. L'ufficio  competente  valuta  la  sussistenza  dei  requisiti
richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero  dagli
articoli  4  e  16  del  decreto  legislativo  n.  175/2016  ai  fini
dell'iscrizione  nell'elenco  dell'amministrazione  aggiudicatrice  o
dell'ente aggiudicatore richiedente. 
  6.2.  L'ufficio  competente  accerta,  mediante  l'esame  dell'atto
costitutivo e dello statuto della societa' partecipata, che la stessa
abbia come oggetto sociale esclusivo una o piu'  delle  attivita'  di
cui all'art. 4, comma 2,  lettere  a),  b),  d)  ed  e)  del  decreto
legislativo n. 175/2016. 
  6.3.   Ai   fini   della   verifica   dell'esercizio    da    parte
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore,  sulla
persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo  a  quello
esercitato sui propri servizi, l'Autorita' accerta la sussistenza  in
capo  agli  stessi  di  poteri  di  controllo,  di  ingerenza  e   di
condizionamento superiori a quelli  tipici  del  diritto  societario,
previsti in  specifiche  disposizioni  dell'atto  costitutivo,  dello
statuto o di appositi patti parasociali. 
    6.3.1. Possono essere individuati tre diverse modalita' temporali
di controllo da considerarsi cumulative: 
      a)  un  «controllo  ex   ante»,   esercitabile,   ad   esempio,
attraverso: 
        la    previsione,    nel    documento    di    programmazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, degli  obiettivi  da  perseguire
con l'in house providing, anche  mediante  l'utilizzo  di  indicatori
qualitativi e quantitativi; 
        la preventiva  approvazione,  da  parte  dell'amministrazione
aggiudicatrice  o   dell'ente   aggiudicatore,   dei   documenti   di
programmazione, delle  deliberazioni  societarie  di  amministrazione
straordinaria, degli  atti  fondamentali  della  gestione  quali,  la
relazione programmatica, il piano degli  investimenti,  il  piano  di
sviluppo, il piano industriale, il  piano  economico-finanziario,  il
piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli
impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.; 
      b)  un  «controllo  contestuale»,  esercitabile,  ad   esempio,
attraverso: 
        la richiesta di  relazioni  periodiche  sull'andamento  della
gestione; 
        la verifica dello stato di attuazione  degli  obiettivi,  con
individuazioni delle azioni  correttive  in  caso  di  scostamento  o
squilibrio finanziario; 
        la  previsione  della  possibilita'  di   fornire   indirizzi
vincolanti  sulle  modalita'  di  gestione  economica  e  finanziaria
dell'organismo in house; 
        la previsione di controlli ispettivi; 
        il potere  di  modifica  degli  schemi-tipo  degli  eventuali
contratti di servizio con l'utenza. 
      c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di
approvazione del  rendiconto,  dando  atto  dei  risultati  raggiunti
dall'organismo  in  house  e  del   conseguimento   degli   obiettivi
prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la
programmazione successiva. 
    6.3.2.  A  titolo  esemplificativo,  sono  considerati  idonei  a
configurare il  controllo  analogo  anche  gli  elementi  di  seguito
indicati: 
      a) il divieto di cessione delle quote a privati,  ad  eccezione
di forme di  partecipazione  di  capitali  privati  prescritte  dalla
legislazione  nazionale,  in  conformita'  dei  trattati,   che   non
esercitano  un'influenza   determinante   sulla   persona   giuridica
controllata; 
      b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore del  potere  di  nomina  e  revoca  quanto  meno  della
maggioranza   dei   componenti   degli   organi   di   gestione,   di
amministrazione e di controllo; 
      c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere  di
veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e
sulle  sue  modifiche  o  di   un   parere   vincolante   in   merito
all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla societa' in
funzione del perseguimento dell'oggetto sociale; 
      d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione  ordinaria
e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede  di
controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti; 
      e)  la  disciplina  precisa  e  puntuale   dell'esercizio   del
controllo da parte del socio pubblico. 
    6.3.3. La sussistenza del  requisito  del  controllo  analogo  e'
accertata dall'Autorita' attraverso una  valutazione  complessiva  di
tutte  le  circostanze  del  caso,  mediante   l'esame   degli   atti
costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali  degli  organismi
coinvolti. L'onere della prova e' posto a carico dell'amministrazione
aggiudicatrice  o  dell'ente  aggiudicatore  che,  al  momento  della
presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco o  a  richiesta
dell'Autorita', deve indicare  gli  elementi  da  cui  si  desume  la
sussistenza  del  controllo  analogo  e  la  relativa  documentazione
probatoria. 
    6.3.4.  L'Autorita'  puo'  richiedere  ulteriore   documentazione
utile, quale -  a  titolo  esemplificativo  -  delibere  assembleari,
determinazioni dell'organo amministrativo, contratti di  affidamento,
documenti di programmazione, ecc.,  laddove  ritenuti  utili  per  la
completezza dell'istruttoria. 
    6.3.5. Tenuto conto delle  diverse  forme  di  controllo  analogo
individuate  dall'art.  5  del   Codice   dei   contratti   pubblici,
l'Autorita' esegue le seguenti verifiche: 
      a) in  caso  di  in  house  «a  cascata»  (l'amministrazione  A
controlla  un  soggetto  in  house  B  che  a  sua  volta   controlla
l'organismo in  house  C  -  A  concede  affidamento  diretto  a  C),
l'Autorita' verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e
di B su C al fine di consentire l'iscrizione nell'elenco  di  A  come
amministrazione che concede affidamenti diretti a C; 
      b) in caso di in house «verticale invertito» o  «capovolto»  (A
controlla B che e' un'amministrazione aggiudicatrice - B  concede  un
affidamento  diretto  ad  A),  le  verifiche  da  svolgere  ai   fini
dell'iscrizione nell'elenco sono le medesime previste per l'in  house
diretto; 
      c) in caso di in house «orizzontale» (A controlla sia B che C -
B concede un affidamento diretto a C), i requisiti dell'in house sono
controllati sia con riferimento al rapporto tra A e B che al rapporto
tra A e C. 
      d) in caso di controllo congiunto, e' verificata la sussistenza
delle condizioni  previste  dall'art.  5,  comma  5  del  Codice  dei
contratti pubblici. 
  6.4.  L'ufficio  competente  accerta,  mediante  l'esame  dell'atto
costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza  di  partecipazione
di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta  da  norme  di
legge.  In  tali  casi  eccezionali,  l'Autorita'  accerta   che   la
partecipazione di soggetti privati prescritta da norme di  legge  non
comporti controllo, poteri di veto, ne' l'esercizio  di  un'influenza
determinante sull'organismo in house, compiendo le medesime verifiche
descritte per la valutazione della sussistenza del controllo analogo. 
  6.5. L'ufficio competente accerta  che  lo  statuto  dell'organismo
partecipato  preveda  che  oltre  l'80%  del  proprio  fatturato  sia
effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso  affidati  dall'ente
pubblico o dagli enti pubblici soci e  che  la  produzione  ulteriore
rispetto al suddetto  limite  di  fatturato  sia  consentita  solo  a
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di  scala  o
altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'  principale
dell'organismo in house. 
  6.6. Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica, l'accertamento in merito alla  sussistenza  dei  requisiti
per  l'iscrizione  nell'elenco  e'  effettuato  tenuto  conto   delle
particolari disposizioni normative applicabili al caso concreto. 
7. Comunicazione di variazioni. 
  7.1.  L'amministrazione  aggiudicatrice  o   l'ente   aggiudicatore
iscritto nell'elenco deve tempestivamente  comunicare  all'Autorita',
mediante l'applicativo on-line, ogni circostanza sopravvenuta  idonea
a  incidere  sui  requisiti   richiesti   ai   fini   dell'iscrizione
nell'elenco. In caso di  inerzia  e/o  ritardo  dell'ente  istante  a
comunicare le variazioni circa la composizione del controllo  analogo
congiunto,  l'ufficio  puo'  procedere  alle  variazioni   anche   su
iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che  esercita
il controllo analogo congiunto sull'organismo in house. 
  7.2.  La  corrispondenza  tra   l'Autorita'   e   l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore  e'  effettuata  esclusivamente
tramite l'applicativo  on-line  e,  ove  necessario,  mediante  posta
elettronica certificata ai sensi della normativa vigente. 
8. La cancellazione dall'elenco. 
  8.1. La  conoscenza  della  carenza  dei  requisiti  richiesti  per
l'iscrizione  nell'elenco,  in  qualsiasi  modo  acquisita  da  parte
dell'Autorita', anche all'esito di  controlli  periodici  a  campione
sugli iscritti, comporta l'avvio di un  procedimento  finalizzato  ad
accertare il mantenimento o la perdita  delle  condizioni  necessarie
per l'iscrizione. 
  8.2. Il procedimento di cui al punto 8.1 e' avviato  anche  laddove
l'Autorita' o gli altri enti preposti alla vigilanza sulle societa' a
partecipazione pubblica accertino il mancato rispetto, da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici,  degli  enti  aggiudicatori  e  degli
organismi in house nello svolgimento della propria  attivita',  delle
disposizioni contenute nell'art. 5 del Codice dei contratti  pubblici
ovvero negli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 175/2016. 
  8.3.  L'Autorita'  comunica  all'amministrazione  aggiudicatrice  o
all'ente  aggiudicatore  interessato  l'avvio  del  procedimento   di
cancellazione,  invitando  lo  stesso  a  far   pervenire   eventuali
controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di  trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione. 
  8.4.  Con  le  controdeduzioni,  il   soggetto   interessato   puo'
impegnarsi a eliminare la causa ostativa all'iscrizione  nel  termine
massimo di sessanta giorni dall'invio delle controdeduzioni. 
  8.5. Il termine per la conclusione del procedimento e'  di  novanta
giorni. Tale termine e' sospeso  dall'invio  della  comunicazione  di
avvio fino alla scadenza dei termini assegnati per  la  presentazione
delle  memorie  e  per  l'eliminazione  della  causa   ostativa.   Il
procedimento e' sospeso, altresi', per una sola volta  e  al  massimo
per trenta  giorni,  in  caso  di  approfondimenti  istruttori  o  di
richiesta di integrazione documentale. 
  8.6. L'Autorita', esaminata la documentazione acquisita agli  atti,
puo': 
    a) disporre il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco,  dandone
comunicazione al soggetto interessato; 
    b) adottare il provvedimento finale di cancellazione. 
  8.7. Il provvedimento finale di cancellazione indica i  presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la  decisione.
Esso indica, altresi', il termine e la possibilita'  di  impugnazione
dello  stesso  innanzi   ai   competenti   organi   della   giustizia
amministrativa. Gli estremi del provvedimento di  cancellazione  sono
pubblicati nell'elenco. 
  8.8. Dalla data  di  cancellazione  dall'elenco,  l'amministrazione
aggiudicatrice o  l'ente  aggiudicatore  non  puo'  effettuare  nuovi
affidamenti diretti in favore  dello  specifico  organismo  in  house
oggetto di accertamento. Avverso i pregressi affidamenti  diretti  di
appalti e concessioni, l'Autorita' puo' esercitare i  poteri  di  cui
all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del Codice dei contratti pubblici. 
9. Entrata in vigore. 
  9.1. Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo
alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
  9.2. A partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti di  cui  al  punto  3
possono presentare all'Autorita' la domanda di iscrizione nell'elenco
e, a far data da tale momento,  la  presentazione  della  domanda  di
iscrizione  costituira'  presupposto  legittimante  l'affidamento  in
house. La mancata trasmissione all'Autorita' delle informazioni o dei
documenti richiesti con l'applicativo on-line di cui  al  punto  4.4,
oppure,  richiesti  dagli  Uffici  in  corso  di  istruttoria,  o  la
trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da  parte  dei
soggetti di cui al punto 3, comporta  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dall'art. 213, comma 13 del Codice dei contratti pubblici. 
  9.3. Fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al  punto
3 possono continuare ad effettuare affidamenti  in  house,  sotto  la
propria responsabilita' e nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici. 
    Roma, 20 settembre 2017 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
Il Segretario: Esposito 
 
  Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 28  settembre
2017