IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta,  avente  ad
oggetto la  tutela  dell'aria  e  la  riduzione  delle  emissioni  in
atmosfera; 
  Visto l'art. 293, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, secondo cui,  negli  impianti  produttivi  e  negli  impianti
civili,  possono  essere  utilizzati  esclusivamente  i  combustibili
previsti per tali categorie di impianti dall'allegato  X  alla  parte
quinta dello stesso decreto, essendo soggetta alla normativa  vigente
in materia di rifiuti la combustione di altri materiali e sostanze; 
  Visto l'art. 293, comma 2, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  stabiliti  i
criteri  e  le  modalita'  per   esentare   dall'applicazione   delle
prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta dello stesso  decreto,
anche  mediante  apposite  procedure   autorizzative,   i   materiali
utilizzati come combustibili a fini di ricerca e sperimentazione; 
  Visto l'art. 298, comma 2-ter, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, che prevede una apposita commissione  interministeriale
per  l'esame  delle  proposte  di   integrazione   ed   aggiornamento
dell'allegato X alla parte quinta  dello  stesso  decreto  presentate
dalle amministrazioni dello Stato  e  dalle  regioni,  istituita  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 31 maggio 2016; 
  Considerato che l'utilizzo come combustibili, a fini di  ricerca  e
sperimentazione, di materiali non conformi all'allegato X alla  parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  richiede  una
disciplina che preveda apposite cautele,  sul  piano  procedurale  ed
autorizzativo, al  fine  di  evitare  qualsiasi  rischio  di  impatti
ambientali conseguenti a tale utilizzo; 
  Considerato che i  risultati  delle  sperimentazioni  sull'utilizzo
come combustibili di materiali non conformi all'allegato X alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono  essere
considerati ai fini della presentazione di proposte alla  commissione
prevista dall'art. 298-ter di tale decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina i  criteri  e  le  modalita'  per
esentare  i   combustibili   utilizzati   a   fini   di   ricerca   e
sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato  X
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.