IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta, avente ad oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; Visto l'art. 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui, negli impianti produttivi e negli impianti civili, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto, essendo soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di altri materiali e sostanze; Visto l'art. 293, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per esentare dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto, anche mediante apposite procedure autorizzative, i materiali utilizzati come combustibili a fini di ricerca e sperimentazione; Visto l'art. 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede una apposita commissione interministeriale per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016; Considerato che l'utilizzo come combustibili, a fini di ricerca e sperimentazione, di materiali non conformi all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiede una disciplina che preveda apposite cautele, sul piano procedurale ed autorizzativo, al fine di evitare qualsiasi rischio di impatti ambientali conseguenti a tale utilizzo; Considerato che i risultati delle sperimentazioni sull'utilizzo come combustibili di materiali non conformi all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere considerati ai fini della presentazione di proposte alla commissione prevista dall'art. 298-ter di tale decreto; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.