IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 7 luglio 2016, n.  122,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea  2015-2016»,  e,  in  particolare,
l'art. 11, comma  3,  che  prevede  che,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno e del Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli  importi
dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di  reati  intenzionali
violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime  dei  reati  di
violenza sessuale e di omicidio; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», e, in particolare, l'art.  1,
comma 146, che prevede che, tra  le  vittime  di  reati  intenzionali
violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai
figli della vittima in caso di omicidio commesso dal  coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva alla persona offesa; 
  Visto l'art. 1, commi 351-352, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, che prevede che i proventi  derivanti  dalla  riscossione  delle
sanzioni  pecuniarie  civili,  di  cui  all'art.   10   del   decreto
legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, vengano riassegnati  al  Ministero
dell'interno per alimentare il Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle  richieste  estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita' di  cui
all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio  2014,
n. 60, concernente il «Regolamento recante la disciplina del Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell'usura, a norma  dell'art.  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»; 
  Considerato che gli importi dell'indennizzo gravano  sul  Fondo  di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle  richieste  estorsive,  dell'usura  e  dei  reati  intenzionali
violenti, nei limiti  delle  disponibilita'  previste  dall'art.  14,
comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, alimentato dal contributo
annuale di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge nonche' dai
proventi derivanti dall'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 351-352 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 14,  comma  4,  della  legge  7
luglio  2016,   n.   122,   e'   consentito   agli   aventi   diritto
all'indennizzo, in caso di disponibilita'  finanziarie  insufficienti
nell'anno di riferimento, accedere  al  Fondo  di  rotazione  per  la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti  nella  quota
proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero  richiedere  negli
anni successivi l'integrazione delle somme non percepite; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                   Determinazione dell'indennizzo 
 
  1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'art.  11  della  legge  7
luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura: 
  a) per il reato di omicidio,  nell'importo  fisso  di  euro  7.200,
nonche', in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche  separato  o
divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da  relazione
affettiva alla persona  offesa,  nell'importo  fisso  di  euro  8.200
esclusivamente in favore dei figli della vittima; 
  b) per il reato di violenza sessuale di cui  all'art.  609-bis  del
codice penale, salvo che  ricorra  la  circostanza  attenuante  della
minore gravita', nell'importo fisso di euro 4.800; 
  c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b),  fino
a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese  mediche
e assistenziali.