IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n.  71,  recante  «Trasferimento  di
funzioni in materia di turismo» e, in particolare, i commi da 2 a  10
dell'art. 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante:  Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, a norma
dell'art. 16, comma 4, del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive  modificazioni,
recante «Nuovo  ordinamento  degli  enti  lirici  e  delle  attivita'
musicali»; 
  Vista la legge 18 marzo 1968, n.  337,  recante  «Disposizioni  sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»; 
  Vista la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante «Provvedimenti per i
circhi equestri e lo spettacolo viaggiante»; 
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n.  37,  recante  «Provvedimenti  a
favore dei circhi equestri»; 
  Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive  modificazioni,
recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo»; 
  Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  aprile   2003,   n.   82,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  contributi  in  favore  delle
attivita' dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1; 
  Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante  «Disposizioni  in
materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2010,  n.  64,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29   giugno   2010,   n.   100   recante
«Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali»
ed in particolare l'art. 4; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione  e  il
rilancio dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  siano  rideterminati   i   criteri   per
l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei
contributi allo spettacolo dal vivo; 
  Visto l'art. 24, comma 3-sexies del decreto-legge 24  giugno  2016,
n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2016,  n.
160; 
  Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367  e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti
che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»; 
  Visto il decreto ministeriale 3  febbraio  2014,  recante  «Criteri
generali e percentuali di ripartizione della quota  del  Fondo  unico
per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche»; 
  Visto il regio decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1882,  recante
«Istituzione   della   Regia   Accademia   di    Arte    Drammatica»,
successivamente denominata Accademia  Nazionale  di  Arte  Drammatica
«Silvio D'Amico»; 
  Visto il decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  1236,  recante
«Istituzione dell'Accademia Nazionale di Danza»; 
  Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19,  e  successive
modificazioni,  recante  «Trasformazione   dell'ente   pubblico   "La
Biennale  di  Venezia"»  in  persona  giuridica  privata   denominata
«Fondazione La Biennale di Venezia»; 
  Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20,  e  successive
modificazioni,  recante  «Trasformazione  in   fondazione   dell'ente
pubblico "Istituto nazionale per il Dramma Antico"»; 
  Visto il regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni,  recante  «Testo  Unico  delle   Leggi   di   Pubblica
Sicurezza», e in particolare l'art. 69; 
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1940  n.  635,  e  successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno  1931,  n.  773  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lett. d); 
  Visto l'art. 2423 del codice civile, concernente la  redazione  del
bilancio; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20; 
  Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la
parita' di accesso agli organi  di  amministrazione  e  di  controllo
delle societa' quotate in mercati regolamentati»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il  riordino
degli organismi  operanti  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  18  maggio  2007,  e
successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  sicurezza   per   le
attivita' di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
26 ottobre  2011,  recante  «Criteri  e  modalita'  straordinarie  di
erogazione di contributi in favore delle attivita'  dello  spettacolo
dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile
2009, in corrispondenza degli stanziamenti del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   10   febbraio   2014,   recante
«Rideterminazione del numero dei componenti degli  organi  collegiali
operanti presso la Direzione generale per il cinema  e  la  Direzione
generale per lo spettacolo  dal  vivo»  ai  sensi  dell'art.  13  del
decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni  dalla
legge 7 ottobre 2013 n. 112»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  1°  luglio  2014   e   successive
modifiche; 
  Visto il  decreto  ministerialo  5  novembre  2014,  e  il  decreto
ministeriale 3 febbraio  2016  con  riguardo  al  «ruolo  svolto  nel
panorama culturale e artistico italiano ed europeo  dalla  Fondazione
Piccolo Teatro di Milano»; 
  Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto  di
Stato  di  cui  all'art.  107,  paragrafo   1,   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e le linee guida per
il finanziamento  delle  attivita'  dello  spettacolo  dal  vivo  nel
rispetto della normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di  stato,
redatte da un gruppo di lavoro composto  tra  la  Direzione  generale
spettacolo e i coordinamenti tecnici in materia di aiuti di  stato  e
beni e attivita' culturali; 
  Acquisita, pertanto,  l'intesa  della  conferenza  unificata  nella
seduta del 6 luglio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto del decreto 
 
  1. Il presente  decreto  reca  i  criteri  per  l'erogazione  e  le
modalita' per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo
spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti  del  Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163,  e
successive  modificazioni,  d'ora  in  avanti:  «Fondo»,   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in
legge 7 ottobre 2013, n. 112. 
  2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
tramite  la  Direzione  generale   Spettacolo,   d'ora   in   avanti:
«Amministrazione»,  concede  contributi   per   progetti   triennali,
corredati  di  programmi  per  ciascuna  annualita',   di   attivita'
musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti  del
Fondo. L'Amministrazione, inoltre, concede annualmente contributi per
tournee all'estero, secondo le previsioni di cui all'articolo 42  del
presente  decreto,  nonche'  contributi   per   acquisti   di   nuove
attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature  e  beni  strumentali,
per danni conseguenti ad  evento  fortuito,  strutturazione  di  aree
attrezzate  per  l'esercizio  dell'attivita'  circense  di  cui  agli
articoli 34, 35 e 36. L'Amministrazione prevede, altresi', interventi
a sostegno del sistema  delle  residenze,  di  cui  all'articolo  43,
nonche' per le azioni di sistema di cui all'articolo 44. 
  3. Per progetto si intende l'insieme delle attivita' che rispondono
agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del  presente  decreto,
nonche' ai requisiti minimi di attivita' annuale  e  alle  specifiche
condizioni richieste nei Capi da II a VII per le diverse tipologie di
domanda di contributo, oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  4  del
presente articolo. 
  4. Il contributo di cui al comma 2 e' concesso per una quota  parte
dei costi ammissibili del progetto ammesso al contributo.  Per  costi
ammissibili di progetto e del relativo programma annuale ai sensi del
presente decreto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o
piu' attivita' del  progetto,  direttamente  sostenuti  dal  soggetto
richiedente,  effettivamente  sostenuti  e   pagati,   opportunamente
documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale  di  ciascun
programma annuale del progetto. Con decreto  del  Direttore  generale
Spettacolo,  d'ora  in  avanti:  «Direttore  generale»,  sentite   le
Commissioni consultive competenti  per  materia,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
e rivedibile  allo  scadere  di  ogni  triennio,  sono  stabiliti  la
tipologia, le  condizioni  e  gli  eventuali  limiti  percentuali  di
ammissibilita' dei costi.