IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2  del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009,  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione  del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016,  n.  238,  recante  la  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini; 
  Visto inoltre l'art. 90 della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,
recante i termini per l'adozione dei decreti applicativi  e  relative
disposizioni transitorie; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   16   dicembre   2010,   recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del  21  luglio  2011,  recante  le
linee guida per la predisposizione del  programma  di  vigilanza  sui
vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto  16  dicembre  2010,
recante  disposizioni  generali  in   materia   di   costituzione   e
riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
e delle indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del 6  novembre  2012,  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Vini d'Irpinia, con
sede legale in Avellino, viale Cassitto n. 7, intesa ad  ottenere  il
riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre
2016, n. 238 e il conferimento dell'incarico di cui al commi  1  e  4
del citato art. 41 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di  Tufo»,
«Taurasi» e per la DOC «Irpinia»; 
  Considerato che le denominazioni «Fiano  di  Avellino»,  «Greco  di
Tufo», «Taurasi»  e  «Irpinia»  sono  state  riconosciute  a  livello
nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e della legge n.  238/2016
e, pertanto, sono delle denominazione protette ai sensi dell'art. 107
del  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  e  dell'art.  73   del
regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio  Tutela  Vini
d'Irpinia alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale  16
dicembre 2010; 
  Considerato che il Consorzio Tutela Vini d'Irpinia ha dimostrato la
rappresentativita' di cui all'art. 41, commi 1 e  4  della  legge  n.
238/2016 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo»,  «Taurasi»
e per la DOC «Irpinia». Tale verifica e' stata  eseguita  sulla  base
delle   attestazioni   rilasciate   dall'organismo   di    controllo,
Agroqualita' S.p.a., con la nota prot. n. 7445/17  del  27  settembre
2017; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio Tutela Vini d'Irpinia, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed  al  conferimento  dell'incarico  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
al citato art. 41, commi 1 e 4, per  le  DOCG  «Fiano  di  Avellino»,
«Greco di Tufo», «Taurasi» e per la DOC «Irpinia»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio Tutela Vini  d'Irpinia  e'  riconosciuto  ai  sensi
dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre  2016,  n.  238  ed  e'
incaricato di svolgere le funzioni previste  dal  commi  1  e  4  del
citato art. 41 per le DOCG «Fiano  di  Avellino»,  «Greco  di  Tufo»,
«Taurasi» e  per  la  DOC  «Irpinia».  Tali  denominazioni  risultano
iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette dei vini di  cui  all'art.  104  del
regolamento (UE) n. 1308/2013.