IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di
risanamento della siderurgia; 
  Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27
dicembre 2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  hanno  previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181
del 1989 a ulteriori aree di  crisi  industriale  diverse  da  quella
siderurgica; 
  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il  riordino  della  disciplina  in  materia  di  interventi  di
riconversione  e  riqualificazione  produttiva  in  aree   di   crisi
industriale complessa e in situazioni di crisi industriali diverse da
quelle complesse  che  presentano,  comunque,  impatto  significativo
sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono  state  disciplinate  le
modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale
complessa e determinati i criteri per la definizione  e  l'attuazione
di progetti di riconversione e riqualificazione industriale; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure  per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  n.
181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei  commi
8 e 8-bis del citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  ministeriale
9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli  interventi  di
cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come
individuate dal citato art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83
del  2012,  a  cui  potranno  aggiungersi  risorse  derivanti   dalla
programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; 
  Visto  l'art.  25  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
che prevede, per il rilancio del  sistema  produttivo  nei  territori
delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24  agosto  2016,
l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente  disponibili,
del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, come  disciplinato
dal citato decreto ministeriale 9 giugno 2015, previo  riconoscimento
dei comuni riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del
2016 quale area in cui si applicano le disposizioni di  cui  all'art.
27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto l'art. 18-undecies del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  che
ha  esteso  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al   citato
decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo
non compresi tra  i  comuni  ivi  indicati  negli  allegati  1  e  2,
aggiungendo al predetto decreto-legge l'allegato 2-bis  e  disponendo
che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2  al  decreto-legge
n. 189 del 2016, ovunque  contenuto,  si  intende  esteso,  per  ogni
effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22  dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 28 del 3 febbraio 2017, e  successive  modifiche  e  integrazioni,
recante l'estensione del regime  di  aiuto,  di  cui  alla  legge  n.
181/1989, ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,
in attuazione del citato art. 25 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico 7 giugno 2017, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017, con  il  quale  una
quota pari a  euro  69.831.524,51  delle  risorse  disponibili  nella
contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita  sostenibile,
di cui all'art. 23 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e'  stata
destinata  agli  interventi  di  riconversione   e   riqualificazione
produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali  di
cui alla legge 15 maggio 1989,  n.  181,  in  aggiunta  alle  risorse
attribuite   ai   medesimi   interventi   con   precedenti    decreti
ministeriali, per un totale di euro 228.768.097,18; 
  Vista la ripartizione delle risorse totali dianzi indicate  tra  le
diverse tipologie di interventi della legge n. 181/1989, disposta con
il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  gennaio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  39
del 16 febbraio 2017, e con il predetto decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 7 giugno 2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, commi 2,  lettera  c),  e  3,  del
medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017,
che assegna all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n.
181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria
interessati dagli eventi sismici che si sono susseguiti  a  far  data
dal 24 agosto 2016 la somma  complessiva  di  euro  48.000.000,00,  a
valere sulle risorse effettivamente  disponibili  nel  Fondo  per  la
crescita sostenibile; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del piu' volte citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 7 giugno 2017, che rinvia  a  un  successivo
decreto  ministeriale  la  ripartizione  delle  risorse   finanziarie
destinate all'applicazione del regime di aiuto di cui alla  legge  n.
181/1989 nei  territori  delle  predette  Regioni  interessati  dagli
eventi sismici in argomento; 
  Vista la nota del Commissario del Governo n. CGRTS 0018111  del  21
agosto 2017, con cui sono state comunicate ai Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze le percentuali  di  riparto
delle risorse assegnate agli interventi di cui agli articoli 20 e  25
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, determinate dalla cabina di
coordinamento e di seguito riportate: Regione  Abruzzo  10%,  Regione
Lazio 14%, Regione Marche 62% e Regione Umbria 14%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse finanziarie, pari a euro 48.000.000,00, destinate, ai
sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017
menzionato nelle premesse, all'applicazione del regime  di  aiuto  di
cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici  che
si sono susseguiti a far data  dal  24  agosto  2016,  in  attuazione
dell'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  cosi'
ripartite: 
    a) euro 4.800.000,00 per la Regione Abruzzo; 
    b) euro 6.720.000,00 per la Regione Lazio; 
    c) euro 29.760.000,00 per la Regione Marche; 
    d) euro 6.720.000,00 per la Regione Umbria. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 ottobre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda