Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale  «Clopidogrel  Krka  D.D.»,  autorizzata  con
procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  europea  con  la
decisione del 21 settembre 2009 ed inserita nel registro  comunitario
dei medicinali con i numeri: 
      EU/1/09/562/001 - 75 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 7 compresse; 
      EU/1/09/562/002 - 75 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 14 compresse; 
      EU/1/09/562/003 - 75 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 28 compresse; 
      EU/1/09/562/004 - 75 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 30 compresse; 
      EU/1/09/562/005 - 75 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 50 compresse; 
      EU/1/09/562/006 - 75 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 56 compresse; 
      EU/1/09/562/007 - 75 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 84 compresse; 
      EU/1/09/562/008 - 75 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 90 compresse; 
      EU/1/09/562/009 - 75 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (OPA/AL/PVC-AL) - 100 compresse. 
    Titolare A.I.C.: Krka D.D. Novo Mesto. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro  della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma  2  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma  2  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,   comma   160   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA  del  27  settembre  2006,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre
2006, concernente «Manovra per il governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta  Krka  D.D.  Novo  Mesto  ha
chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 12 luglio 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  24
luglio 2017; 
  Vista la deliberazione n. 21 del 14 settembre 2017 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
       Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
 
  Alla specialita' medicinale CLOPIDOGREL KRKA D.D. nelle  confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale: 
     confezioni: 
      75 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -  blister
(OPA/AL/PVC-AL) - 7 compresse; A.I.C. n.  045233018/E  (in  base  10)
1C4DVU (in base 32); 
       75 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(OPA/AL/PVC-AL) - 14 compresse; A.I.C. n. 045233020/E  (in  base  10)
1C4DVW (in base 32); 
       75 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(OPA/AL/PVC-AL) - 28 compresse; A.I.C. n. 045233032/E  (in  base  10)
1C4DW8 (in base 32); 
       75 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(OPA/AL/PVC-AL) - 30 compresse; A.I.C. n. 045233044/E  (in  base  10)
1C4DWN (in base 32); 
       75 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(OPA/AL/PVC-AL) - 50 compresse; A.I.C. n. 045233057/E  (in  base  10)
1C4DX1 (in base 32); 
       75 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(OPA/AL/PVC-AL) - 56 compresse; A.I.C. n. 045233069/E  (in  base  10)
1C4DXF (in base 32); 
       75 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(OPA/AL/PVC-AL) - 84 compresse; A.I.C. n. 045233071/E  (in  base  10)
1C4DXH (in base 32); 
       75 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(OPA/AL/PVC-AL) - 90 compresse; A.I.C. n. 045233083/E  (in  base  10)
1C4DXV (in base 32); 
       75 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -  blister
(OPA/AL/PVC-AL) - 100 compresse; A.I.C. n. 045233095/E (in  base  10)
1C4DY7 (in base 32). 
 Indicazioni terapeutiche: 
  prevenzione  secondaria  di  eventi  di   origine   aterotrombotica
«Clopidogrel» e' indicato nei: 
    pazienti adulti affetti da infarto miocardico  (da  pochi  giorni
fino a meno di trentacinque), ictus ischemico (da sette giorni fino a
meno di sei mesi) o arteriopatia obliterante periferica comprovata; 
    pazienti adulti affetti da sindrome coronarica acuta: 
      sindrome coronarica acuta  senza  innalzamento  del  tratto  ST
(angina  instabile  o  infarto  miocardico  senza  onde  Q),  inclusi
pazienti sottoposti a posizionamento di stent in seguito a intervento
coronarico percutaneo, in  associazione  con  acido  acetilsalicilico
(ASA); 
      sindrome coronarica acuta con innalzamento  del  tratto  ST  in
associazione con ASA nei pazienti in terapia farmacologica  candidati
alla terapia trombolitica; 
  prevenzione di eventi di origine aterotrombotica  e  tromboembolica
nella fibrillazione atriale «Clopidogrel» in associazione con ASA  e'
indicato nella prevenzione di eventi  di  origine  aterotrombotica  e
tromboembolica, incluso l'ictus nei pazienti adulti con fibrillazione
atriale che possiedono  almeno  un  fattore  di  rischio  per  eventi
vascolari, non idonei ad un trattamento a base di  antagonisti  della
vitamina K (AVK) e che possiedono un basso rischio di sanguinamento.