IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il  Ministro
dello  sviluppo  economico  puo'  istituire,  con  proprio   decreto,
specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; 
  Visto il regime di aiuto istituito, ai sensi del richiamato art. 1,
comma 845, della legge n. 296 del  2006,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6  marzo  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  134  del  10  giugno  2013,
finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole  imprese,
nonche'  la  crescita  di  attivita'  economiche  e  di   occupazione
qualificata nelle regioni  meridionali  e  in  quelle  dell'obiettivo
convergenza; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 264 del 13 novembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 9 agosto  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre  2016,  che
riordina gli interventi previsti dal regime di aiuto di cui al citato
decreto ministeriale 6 marzo 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per  categoria)
e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli «aiuti alle  imprese
in fase di avviamento»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  190  del  28  giugno
2014; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e,   in
particolare, gli articoli  25  e  seguenti,  recanti  misure  per  la
nascita e lo sviluppo  di  imprese  «start-up  innovative»,  come  da
ultimo modificati dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; 
  Visti  la  definizione   di   piccola   impresa   contenuta   nella
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003 e nell'allegato  1  al  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,
nonche' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono adeguati i  criteri  di
individuazione  di  piccole   e   medie   imprese   alla   disciplina
comunitaria; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Considerati la tipologia di aiuto e l'ambito  di  applicazione  del
presente decreto, per i quali non ricorrono i casi di cui all'art. 1,
comma 3, lettera c), punti i. e ii., del regolamento (UE) n. 651/2014
e all'art. 1, comma 1, lettere c), punti i. e  ii.,  d)  ed  e),  del
regolamento (UE) n. 1407/2013; 
  Ritenuto di dover adeguare i contenuti del menzionato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014  alle  specifiche
disposizioni  di  cui  ai  precitati  articoli  25  e  seguenti   del
decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  modificate  successivamente
all'adozione del medesimo decreto, al fine di consentire il  sostegno
a una platea piu' ampia di beneficiari e  di  determinare,  altresi',
condizioni  piu'  favorevoli  in  termini  di  spese  ammissibili   e
modalita' di erogazione per le imprese richiedenti  le  agevolazioni,
in  conformita'  alla  mutata  disciplina  riguardante  le  «start-up
innovative»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto del Ministro 
             dello sviluppo economico 24 settembre 2014 
 
  1. All'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  24
settembre 2014 menzionato nelle premesse sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a)  al  comma  1,  l'alinea  e'  cosi'  sostituito:  «1.  Possono
beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up
innovative, costituite da non piu' di 60  mesi  cosi'  come  previsto
dall'art. 25, comma 2, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221 e successive modificazioni e integrazioni»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1  e  3  deve  essere
dimostrato alla data di presentazione della domanda di  agevolazione,
nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data. Nel caso  dei
soggetti richiedenti di cui al  comma  2,  la  societa'  deve  essere
costituita entro 30 giorni dalla  comunicazione  di  ammissione  alle
agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti  dal  Soggetto  gestore;
entro il medesimo termine l'impresa deve, altresi', inoltrare domanda
di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria,
sia  nella  sezione  speciale  di  cui  all'art.  25,  comma  8,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. L'effettiva iscrizione nella predetta sezione  speciale
del Registro delle  imprese  deve  essere  dimostrata  alla  data  di
richiesta della prima erogazione dell'agevolazione». 
  2. All'art. 5, comma 3, del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 24 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nell'alinea, dopo le parole: «programmi di investimento»  sono
inserite  le  seguenti:  «,   funzionali   alla   realizzazione   del
progetto,»; 
    b) alla lettera a), le parole: «funzionali alla realizzazione del
progetto» sono soppresse; 
    c) alla lettera b), le  parole:  «funzionali  al  progetto»  sono
soppresse; 
    d) alla lettera c), dopo la parola:  «brevetti»  e'  inserita  la
seguente: «, marchi»; 
    e) alla  lettera  e),  le  parole:  «funzionali  al  progetto  di
investimento, nonche' relativi interventi correttivi  e  adeguativi.»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  nonche'  relativi  interventi
correttivi e adeguativi;»; 
    f) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis) investimenti in marketing e web marketing.». 
  3. All'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  24
settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per le spese  riferite  alla  realizzazione  del  programma  di
investimenti,  l'erogazione  del  finanziamento  agevolato   di   cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), avviene  su  richiesta  dell'impresa
beneficiaria in non piu'  di  cinque  stati  di  avanzamento  lavori.
Ciascuna richiesta di erogazione deve  essere  presentata  unitamente
alla documentazione di spesa consistente nelle fatture  d'acquisto  e
nelle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori  relative  ai
pagamenti ricevuti. L'erogazione della  quota  di  agevolazione  puo'
avvenire, altresi', sulla base di titoli di spesa non quietanzati, il
cui pagamento deve essere dimostrato in ogni  caso  entro  45  giorni
decorrenti dalla data di accreditamento delle relative  agevolazioni.
La  richiesta  di  erogazione  del  saldo,  ovvero  la  richiesta  di
erogazione  delle  agevolazioni  in  unica  soluzione,  deve   essere
presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente  nelle
fatture  d'acquisto  e  nelle  relative  attestazioni   di   avvenuto
pagamento.  E'  fatta  salva  la   possibilita'   per   il   soggetto
beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa  presentazione
di  fideiussione  o   polizza   fideiussoria   a   prima   richiesta,
l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al  25%
(venticinque  percento)  dell'importo  complessivo  dell'investimento
ammesso, a titolo di anticipazione, con le modalita' e le  condizioni
indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, e nel  contratto
di finanziamento»; 
    b) al comma 4, primo periodo, le parole: «per un  importo  almeno
pari  al  20%  (venti  percento)  dell'importo  dei  predetti   costi
complessivamente ammesso» sono sostituite dalle seguenti: «per  costi
relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di
semestre  a  partire  dalla  data  di  stipula   del   contratto   di
finanziamento». 
  4. All'art. 12, comma 1, del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico 24 settembre 2014,  dopo  la  lettera  e)  e'  inserita  la
seguente: 
  «e-bis)  l'impresa  beneficiaria  non  abbia  rispettato  i   tempi
previsti per la dimostrazione del  pagamento  delle  fatture  oggetto
degli stati di avanzamento lavori per i quali  e'  stato  erogato  il
finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 9, comma 2,  del  presente
decreto;».