IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 98 a 108,
relativi all'istituzione di  un  credito  d'imposta  a  favore  delle
imprese che  effettuano  l'acquisizione  di  beni  strumentali  nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone  assistite  delle
Regioni Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia,  Molise,
Sardegna e Abruzzo; 
  Visto il comma 108 dell'art. 1 della legge  sopra  richiamata,  che
stabilisce che agli oneri  derivanti  dal  credito  d'imposta  si  fa
fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee
e di  cofinanziamento  nazionale  previste  nel  programma  operativo
nazionale  «Imprese  e  competitivita'  2014-2020»  e  nei  programmi
operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di  sviluppo  regionale
(FESR) delle regioni in cui si applica l'incentivo; 
  Considerato che il predetto comma 108 determina l'onere finanziario
posto  a  carico  dei  programmi  operativi  2014-2020   in   maniera
indifferenziata,  senza  stabilire  in  che  misura  esso  gravi  sul
programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020  e
sui programmi operativi regionali interessati; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  29  luglio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 26 settembre 2016, n. 225, (nel seguito decreto  ministeriale  29
luglio 2016), con il quale, in fase di prima applicazione, al credito
d'imposta di cui alla citata legge 28  dicembre  2015,  n.  208  sono
assegnate risorse per un importo pari a 163 milioni di euro a  valere
sull'asse  III  -  «Competitivita'  PMI»  del   programma   operativo
nazionale «Imprese e  competitivita'»  2014-2020  FESR,  di  cui  123
milioni di euro destinati alle regioni meno sviluppate e  40  milioni
di euro destinati alle regioni in transizione; 
  Considerato che l'art. 2, comma  2,  del  decreto  ministeriale  29
luglio 2016 stabilisce che, su proposta del  direttore  generale  per
gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, la
dotazione iniziale, indicata al comma 1 del  medesimo  art.  2,  puo'
essere successivamente integrata  o  modificata,  in  funzione  delle
concrete  risultanze   dell'intervento,   dell'effettivo   fabbisogno
finanziario espresso dalle imprese,  delle  esigenze  di  attuazione,
sostenimento della spesa e relativa rendicontazione  ai  sensi  delle
norme comunitarie in vigore; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  «disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto, in particolare, l'art.  123,  paragrafo  6,  del  richiamato
regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce che  «lo  Stato  membro
puo' designare uno o piu' organismi intermedi per lo  svolgimento  di
determinati compiti dell'autorita' di gestione  o  di  certificazione
sotto la  responsabilita'  di  detta  autorita'»,  precisando  che  i
«relativi accordi tra l'autorita' di gestione o di  certificazione  e
gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto»; 
  Visto l'art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
recante norme di  modifica  alla  disciplina  del  credito  d'imposta
istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208; 
  Vista  la  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'   regionale
2014-2020, approvata con decisione della Commissione europea  C(2014)
6424 finale del 16 settembre 2014, come  modificata  dalla  decisione
C(2016) 5938 finale del 23 settembre 2016; 
  Vista la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 13 aprile
2017, contenente chiarimenti  in  ordine  alle  modifiche  introdotte
dalla citata legge 27  febbraio  2017,  n.  18  alla  disciplina  del
credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da  98  a  108,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
14 aprile 2017, di approvazione del nuovo  modello  di  comunicazione
per la fruizione del  credito  d'imposta  per  gli  investimenti  nel
Mezzogiorno di cui alla piu' volte citata legge 28 dicembre 2015,  n.
208, che sostituisce quello approvato  con  precedente  provvedimento
del 24 marzo 2016; 
  Ritenuto necessario adeguare le  condizioni  per  l'utilizzo  delle
risorse del programma operativo nazionale «Imprese e  competitivita'»
2014-2020 FESR, di cui al decreto ministeriale 29 luglio  2016,  alle
disposizioni introdotte dal predetto art. 7-quater del  decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243; 
  Ritenuto necessario, altresi', adeguare  la  dotazione  finanziaria
assegnata in fase di prima applicazione, con il decreto  ministeriale
29  luglio  2016,  alle   concrete   risultanze   dell'intervento   e
dell'effettivo fabbisogno finanziario espresso dalle imprese  ubicate
nelle regioni in transizione; 
  Ritenuto necessario, infine, dare pronta attuazione agli interventi
finanziati a valere sui programmi  operativi  2014-2020  relativi  al
Fondo europeo di sviluppo regionale delle regioni in cui  si  applica
l'incentivo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Nuovo modello di comunicazione 
               per la fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Con riferimento alle comunicazioni per la fruizione del  credito
d'imposta di cui all'art. 1, commi  da  98  a  108,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, redatte utilizzando il nuovo modello approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  del  14
aprile 2017, i richiami operati nel decreto  ministeriale  29  luglio
2016  al  modello  di  comunicazione  di  cui  al  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle  entrate  del  24  marzo  2016,  ovunque
ricorrano, si intendono riferiti al modello di comunicazione  di  cui
al predetto provvedimento del 14 aprile 2017.