IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 189 del  2016,
che dispone che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e
Umbria operano in qualita' di vice commissari per gli  interventi  di
cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189 del  2016,
recanti, rispettivamente l'«elenco dei comuni colpiti dal  sisma  del
24 agosto 2016» e l'«elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del
30 ottobre 2016»; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45,  recante  «nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017»,  che,  tra  l'altro,  introduce  alcune
modificazioni e integrazioni al citato decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto l'art. 18-undecies del predetto decreto-legge n. 8 del  2017,
che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge
n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non  compresi
tra i comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, introducendo pertanto
al decreto-legge n. 189 del 2016 l'allegato 2-bis, recante  l'«Elenco
dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017», e  prevedendo  che
il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2  al  decreto-legge  n.
189 del 2016, ovunque contenuto, si intende esteso, per ogni  effetto
giuridico, anche all'allegato 2-bis; 
  Visto, in particolare, l'art. 7-bis del medesimo decreto-legge n. 8
del 2017, che introduce nel citato  decreto-legge  n.  189  del  2016
l'art. 20-bis, recante «Interventi volti alla ripresa economica»; 
  Visto il comma 1 del predetto art. 20-bis, che dispone che, al fine
di  favorire  la  ripresa  produttiva  delle  imprese   del   settore
turistico,  dei  servizi  connessi,  dei  pubblici  esercizi  e   del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti  norme  regionali,  insediate  da  almeno  sei  mesi
antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui  agli
allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016,  nonche',  ai  sensi
del  citato  art.  18-undecies  del  decreto-legge  n.  8  del  2017,
all'allegato 2-bis allo  stesso  decreto-legge,  sono  concessi,  nel
limite complessivo di 23  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  alle
medesime imprese contributi,  a  condizione  che  le  stesse  abbiano
registrato,  nei  sei  mesi  successivi  agli  eventi  sismici,   una
riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento
rispetto a quello calcolato sulla  media  del  medesimo  periodo  del
triennio precedente»; 
  Visto il comma 2 del  medesimo  art.  20-bis,  che  prevede  che  i
criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di  calcolo  dei
contributi di cui al comma 1  e  di  riparto  delle  risorse  tra  le
regioni interessate sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e che alla concessione  dei  contributi  provvedono  i  vice
commissari previsti dallo stesso decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto, infine, il comma 3 del medesimo art. 20-bis, che prevede che
i contributi di cui al citato comma 1 sono erogati ai sensi dell'art.
50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17  giugno
2014, ovvero  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
commissione, del 18 dicembre 2013; 
  Visto l'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
con il quale l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20-bis,  comma
1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' rideterminata in  33  milioni
di euro per l'anno 2017 e in 13 milioni di euro per l'anno 2018; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modifiche   e   integrazioni,   recante    «disposizioni    per    la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «codice delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,  n.  136»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la definizione  di  piccola  e  media  impresa  di  cui  alla
raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea legge n. 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto l'art.  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  che
attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  il
compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un  rating  di
legalita'  alle  imprese  operanti  nel  territorio   nazionale   che
raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla
singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri  e  le
modalita' stabilite da un regolamento della medesima autorita'; 
  Vista la nota del commissario del Governo per la ricostruzione  nei
territori interessati dal  sisma  del  24  agosto  2016  prot.  CGRTS
0017322 p-4. 32.3 del 27 luglio 2017 che, in  relazione  alle  misure
previste  dall'art.  20-bis  del  decreto-legge  n.  189  del   2016,
convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del  2016,  riferisce
che nella cabina di coordinamento del 13 luglio 2017 la  ripartizione
percentuale delle risorse indicate nella citata disposizione e' stata
convenzionalmente  individuata  come  segue:  Regione  Abruzzo   10%,
Regione Lazio 10%, Regione Marche 61%, Regione Umbria 19%; 
  Considerato che i comuni indicati negli allegati 1, 2 e  2-bis  del
decreto-legge n. 189 del 2016  sono  stati  colpiti  da  piu'  eventi
sismici, fatta eccezione per i comuni  delle  province  di  Ancona  e
Pescara, colpiti da un unico evento sismico, rispettivamente  del  26
ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229 e successive modifiche e  integrazioni,  recante:  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016»; 
    b) «vice commissari»: i vice commissari competenti per territorio
di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016; 
    c) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della commissione, del  17  giugno  2014  e  successive  modifiche  e
integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
    d) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»; 
    e) «eventi sismici»: gli eventi sismici del 24 agosto  2016,  del
26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che  hanno
colpito i comuni; 
    f) «comuni»: i comuni di cui agli  allegati  1,  2  e  2-bis  del
decreto-legge n. 189/2016 colpiti dagli eventi sismici; 
    g) «province»: le province di: L'Aquila, Teramo, Pescara,  Rieti,
Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Ancona, Perugia e Terni  nelle  quali
sono ubicati i comuni; 
    h) «regioni»: le regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria  nelle
quali sono ubicati i comuni; 
    i) «imprese beneficiarie»: le imprese, di  qualsiasi  dimensione,
cosi' come definite dall'art. 1 dell'allegato n. 1 del regolamento di
esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3  del  presente
decreto; 
    l) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di  autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma
collegati funzionalmente; 
    m) «costi  della  produzione»:  i  costi  sostenuti  dall'impresa
beneficiaria nell'esercizio di riferimento quantificati  come  totale
dei costi della produzione di cui alla lettera  B)  dello  schema  di
conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, ovvero di cui
all'art. 2435-bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata
o di cui all'art. 2435-ter del codice  civile  per  i  bilanci  delle
micro imprese, al netto  delle  voci  «ammortamenti  e  svalutazioni»
(punto  10),  «accantonamento  per  rischi»  (punto  12)   e   «altri
accantonamenti» (punto 13). Per le imprese  beneficiarie  non  tenute
alla pubblicita' del bilancio di esercizio  nonche'  per  le  imprese
beneficiarie che operano, ai sensi della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, in regime forfettario e per le  imprese  beneficiarie  esercenti
attivita' agrituristica  che  hanno  optato  per  il  regime  di  cui
all'art. 5 della legge 30  dicembre  1991,  n.  413,  i  costi  della
produzione  indicano   gli   equivalenti   costi   desumibili   dalla
dichiarazione dei redditi; 
    n)  «riduzione  del  fatturato»:  la  riduzione   del   fatturato
determinata come differenza tra il valore  conseguito  nei  sei  mesi
intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il  valore
medio dei medesimi sei mesi  del  triennio  precedente.  In  caso  di
imprese beneficiarie operanti nelle province  da  meno  di  tre  anni
precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio  e'  calcolato  con
riferimento  al  periodo  in  cui  l'impresa   e'   stata   operante.
Relativamente  alle  imprese  beneficiarie  costituite  in  forma  di
societa' di capitali, per fatturato deve intendersi la  voce  «ricavi
delle vendite e delle prestazioni» di cui alla lettera A), punto  1),
dello schema di conto economico  di  cui  all'art.  2425  del  codice
civile; relativamente alle altre imprese beneficiarie, per  fatturato
si intende l'«ammontare complessivo dei ricavi», il  cui  importo  e'
desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi; 
    o) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive  modifiche  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    p) «legge n.  241/1990»:  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modifiche e integrazioni, recante «nuove norme in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    q) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di
cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27»,
attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
    r) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa»; 
    s) «DURC»: il documento unico di regolarita' contributiva di  cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98  e  successive
modifiche e integrazioni.