IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, che dispone che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recanti, rispettivamente l'«elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016» e l'«elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», che, tra l'altro, introduce alcune modificazioni e integrazioni al citato decreto-legge n. 189 del 2016; Visto l'art. 18-undecies del predetto decreto-legge n. 8 del 2017, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, introducendo pertanto al decreto-legge n. 189 del 2016 l'allegato 2-bis, recante l'«Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017», e prevedendo che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis; Visto, in particolare, l'art. 7-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 2017, che introduce nel citato decreto-legge n. 189 del 2016 l'art. 20-bis, recante «Interventi volti alla ripresa economica»; Visto il comma 1 del predetto art. 20-bis, che dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonche', ai sensi del citato art. 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, all'allegato 2-bis allo stesso decreto-legge, sono concessi, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente»; Visto il comma 2 del medesimo art. 20-bis, che prevede che i criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari previsti dallo stesso decreto-legge n. 189 del 2016; Visto, infine, il comma 3 del medesimo art. 20-bis, che prevede che i contributi di cui al citato comma 1 sono erogati ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013; Visto l'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' rideterminata in 33 milioni di euro per l'anno 2017 e in 13 milioni di euro per l'anno 2018; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni; Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalita' alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento della medesima autorita'; Vista la nota del commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 prot. CGRTS 0017322 p-4. 32.3 del 27 luglio 2017 che, in relazione alle misure previste dall'art. 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, riferisce che nella cabina di coordinamento del 13 luglio 2017 la ripartizione percentuale delle risorse indicate nella citata disposizione e' stata convenzionalmente individuata come segue: Regione Abruzzo 10%, Regione Lazio 10%, Regione Marche 61%, Regione Umbria 19%; Considerato che i comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 sono stati colpiti da piu' eventi sismici, fatta eccezione per i comuni delle province di Ancona e Pescara, colpiti da un unico evento sismico, rispettivamente del 26 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»; b) «vice commissari»: i vice commissari competenti per territorio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016; c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); d) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; e) «eventi sismici»: gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che hanno colpito i comuni; f) «comuni»: i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 colpiti dagli eventi sismici; g) «province»: le province di: L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Ancona, Perugia e Terni nelle quali sono ubicati i comuni; h) «regioni»: le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni; i) «imprese beneficiarie»: le imprese, di qualsiasi dimensione, cosi' come definite dall'art. 1 dell'allegato n. 1 del regolamento di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto; l) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente; m) «costi della produzione»: i costi sostenuti dall'impresa beneficiaria nell'esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, ovvero di cui all'art. 2435-bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'art. 2435-ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci «ammortamenti e svalutazioni» (punto 10), «accantonamento per rischi» (punto 12) e «altri accantonamenti» (punto 13). Per le imprese beneficiarie non tenute alla pubblicita' del bilancio di esercizio nonche' per le imprese beneficiarie che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario e per le imprese beneficiarie esercenti attivita' agrituristica che hanno optato per il regime di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i costi della produzione indicano gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi; n) «riduzione del fatturato»: la riduzione del fatturato determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese beneficiarie operanti nelle province da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio e' calcolato con riferimento al periodo in cui l'impresa e' stata operante. Relativamente alle imprese beneficiarie costituite in forma di societa' di capitali, per fatturato deve intendersi la voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese beneficiarie, per fatturato si intende l'«ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo e' desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi; o) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; p) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; q) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; r) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; s) «DURC»: il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni.