IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  15  luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e
formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, e, in particolare,  le
sezioni 2, 3 e 4 dell'allegato I che contemplano la  possibilita'  di
svolgere un certo numero di ore di guida individuale su simulatori di
guida di alta qualita'; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  che
recepisce la su indicata direttiva 2003/59/CE, e, in particolare,  il
capo II sulla qualificazione  iniziale  e  formazione  periodica  dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose  o
di passeggeri; 
  Visto il decreto legislativo 22  dicembre  2008,  n.  214,  recante
modifiche ed integrazioni al richiamato decreto  legislativo  n.  286
del 2005 e, in particolare, l'art. 2, comma 4, il quale  prevede  che
con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  sono
dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche e agli
standard di qualita' necessari  a  definire  un  simulatore  di  alta
qualita' e alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei
corsi  di  qualificazione  per  il  conseguimento  della   carta   di
qualificazione del conducente; 
  Visto, altresi', il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 20 settembre 2013, recante: «Disposizioni in materia di
corsi di  qualificazione  iniziale  e  formazione  periodica  per  il
conseguimento della carta di  qualificazione  del  conducente,  delle
relative procedure  d'esame  e  di  soggetti  erogatori  dei  corsi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20  maggio  2014,  che
detta le disposizioni relative  alla  misura  massima  consentita  di
impiego dello stesso nei corsi di qualificazione per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente nonche', in particolare,
gli articoli 7, comma 7, 8, comma 5, e 13, comma 3, i quali prevedono
che i simulatori di guida di alta  qualita'  devono  essere  conformi
alle caratteristiche tecniche stabilite con il presente decreto; 
  Tenuto  conto  della  necessita'  di   emanare   disposizioni   che
individuino le caratteristiche di un  simulatore  di  guida  di  alta
qualita'; 
  Tenuto conto, altresi', della  necessita'  di  affidare  al  Centro
superiore ricerche e prove autoveicoli e  dispositivi  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti la competenza ad  attestare  che
un simulatore abbia le caratteristiche previste dal presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Caratteristiche dei simulatori di guida di alta qualita' 
 
  1. I simulatori di guida di alta qualita' hanno le  caratteristiche
minime individuate  all'allegato  1  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  2.  La  valutazione   della   rispondenza   dei   simulatori   alle
caratteristiche  previste  dal  presente  decreto  e'  rimessa   alla
competenza del  Centro  superiore  ricerche  e  prove  autoveicoli  e
dispositivi. Al termine delle procedure di verifica, e' rilasciato al
produttore  del  simulatore  un  provvedimento  di  approvazione.  Il
produttore si impegna a commercializzare i simulatori sulla base  dei
modelli approvati. 
  3. Nel  caso  di  accertata  difformita'  dei  simulatori  prodotti
rispetto al modello approvato, il Centro superiore ricerche  e  prove
autoveicoli e dispositivi dispone  la  revoca  del  provvedimento  di
approvazione. 
  4. Con decreto del Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione,
gli  affari  generali  ed  il  personale  possono  essere   apportate
modifiche all'allegato 1. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 agosto 2017 
 
                                                  Il Ministro: Delrio