IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, e, in particolare, le sezioni 2, 3 e 4 dell'allegato I che contemplano la possibilita' di svolgere un certo numero di ore di guida individuale su simulatori di guida di alta qualita'; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che recepisce la su indicata direttiva 2003/59/CE, e, in particolare, il capo II sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante modifiche ed integrazioni al richiamato decreto legislativo n. 286 del 2005 e, in particolare, l'art. 2, comma 4, il quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate le disposizioni relative alle caratteristiche tecniche e agli standard di qualita' necessari a definire un simulatore di alta qualita' e alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente; Visto, altresi', il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013, recante: «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, che detta le disposizioni relative alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente nonche', in particolare, gli articoli 7, comma 7, 8, comma 5, e 13, comma 3, i quali prevedono che i simulatori di guida di alta qualita' devono essere conformi alle caratteristiche tecniche stabilite con il presente decreto; Tenuto conto della necessita' di emanare disposizioni che individuino le caratteristiche di un simulatore di guida di alta qualita'; Tenuto conto, altresi', della necessita' di affidare al Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza ad attestare che un simulatore abbia le caratteristiche previste dal presente decreto; Decreta: Art. 1 Caratteristiche dei simulatori di guida di alta qualita' 1. I simulatori di guida di alta qualita' hanno le caratteristiche minime individuate all'allegato 1 parte integrante del presente decreto. 2. La valutazione della rispondenza dei simulatori alle caratteristiche previste dal presente decreto e' rimessa alla competenza del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi. Al termine delle procedure di verifica, e' rilasciato al produttore del simulatore un provvedimento di approvazione. Il produttore si impegna a commercializzare i simulatori sulla base dei modelli approvati. 3. Nel caso di accertata difformita' dei simulatori prodotti rispetto al modello approvato, il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi dispone la revoca del provvedimento di approvazione. 4. Con decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale possono essere apportate modifiche all'allegato 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 agosto 2017 Il Ministro: Delrio