IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che il predetto decreto ministeriale  7  novembre  2012
contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento  (CE)
n. 607/2009, in particolare  per  quanto  concerne  talune  modalita'
procedurali di esame e di  comunicazione  relative  alle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110  del  citato  regolamento
(UE)  n.  1308/2013,  nell'ambito  dei  quali  sono  da   riprendere,
opportunamente aggiornate e  semplificate,  talune  disposizioni  del
preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par.
3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto che, nelle more  dell'adozione  dei  predetti  atti  della
Commissione UE  e  delle  conseguenti  norme  applicative  nazionali,
continuano  ad  essere  applicabili  per  la  procedura   preliminare
nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui  al  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della  citata  preesistente
normativa dell'Unione europea; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione  dei  vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare  gli
stessi alla previsione degli elementi  di  cui  all'art.  118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Gutturnio»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP; 
  Vista la nota della regione Emilia Romagna n. 535768 del 20  luglio
2017, con la quale e' stata presentata la domanda  del  Consorzio  di
tutela dei vini DOC Colli Piacentini, nel rispetto della procedura di
cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  intesa  ad
ottenere  alcune  modifiche  minori  del   disciplinare   della   DOC
«Gutturnio», che non comportano alcuna modifica  al  documento  unico
riepilogativo di cui  all'art.  94,  paragrafo  1,  lettera  d),  del
regolamento (UE) n. 1308/2013, concernenti norme di  etichettatura  e
confezionamento di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso disciplinare; 
  Considerato che per le citate modifiche minori di cui agli articoli
7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini DOP  «Gutturnio»,  sono
applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui
all'art. 10, comma 8, del  citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012; 
  Esaminata la  documentazione  tecnico-amministrativa  presentata  a
supporto delle citate modifiche  minori  agli  articoli  7  e  8  del
disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione  e'
risultata conforme alle disposizioni previste  dal  citato  art.  10,
comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in  particolare,
per la medesima richiesta: 
    in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione  e  di  pubblicizzazione  da  parte
della competente Regione Emilia Romagna; 
    ai sensi del comma 3 del citato art. 6  del  citato  decreto,  e'
stato acquisito il parere favorevole della citata Regione; 
    sono  state  ritenute  valide  le  motivazioni   alle   modifiche
proposte, sia che risultano conformi alle  rispettive  vigenti  norme
nazionali e dell'Unione europea e,  in  particolare,  non  comportano
misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione; 
  Ritenuto  che  a  seguito  dell'esito  favorevole  della   predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per  approvare
con provvedimento nazionale la citata  richiesta  di  modifica  degli
articoli  7  e  8  del  disciplinare  di  produzione   dei   vini   a
Denominazione di origine controllata «Gutturnio», in particolare  nel
rispetto  dell'art.  118-octodecies,  paragrafo  3,  lettera  a)  del
regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 22211 del 20  marzo  2017  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Agli articoli 7 e 8 del disciplinare di produzione  dei  vini  a
Denominazione  di  origine  controllata   «Gutturnio»,   cosi'   come
approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011  e  da  ultimo
aggiornato con il decreto ministeriale 7  marzo  2014  richiamati  in
premessa, sono apportate le modifiche  evidenziate  nell'allegato  al
presente decreto. 
  2. Le modifiche di cui al comma 1 entrano  in  vigore  a  decorrere
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Le modifiche al disciplinare della DOP  «Gutturnio»  di  cui  al
comma 1, saranno inserite sul sito internet del Ministero  -  Sezione
prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicate  alla  Commissione
U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico  gia'
trasmesso  alla  stessa  Commissione   U.E.,   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  1234/2007,  nel
rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 ottobre 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi